Contenuto principale

La gestione dell'attività balneare

La gestione delle acque di balneazione è regolata dal decreto legislativo n. 116 del 30 maggio 2008 e dal relativo decreto interministeriale di attuazione n. 97 del 30 marzo 2010 che recepiscono la direttiva europea sulla gestione delle acque di balneazione 2006/7/CEE.

I criteri che determinano il divieto di balneazione sono, per le acque interne e per singolo campione, i seguenti valori limite:

Enterococchi intestinali         500 n*/100 mL

Escherichia coli                     1000 n*/100 mL

* n = UFC o MNP a seconda del metodo d'analisi applicato

I suddetti limiti sono stati fissati valutando la relazione tra la densità dei suddetti microrganismi intestinali e le percentuali di patologie contratte durante l'attività di balneazione.

Qualità delle acque di balneazione

La valutazione della qualità delle acque di balneazione si effettua al termine di ciascuna stagione balneare per l'anno successivo. Conformemente ai criteri di legge, in base ai dati rilevati nelle ultime quattro stagioni balneari, sono individuate quattro classi di qualità: eccellente, buona, sufficiente e scarsa.

Monitoraggio

L'Agenzia per l'Ambiente provvede affinché il monitoraggio dei parametri "Enterococchi intestinali" e "Escherichia coli" sia effettuato secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 116/2008. I risultati di tale monitoraggio sono utilizzati per determinare la serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione.

Programma di campionamento

Il programma prevede un campionamento da svolgersi mensilmente per il periodo aprile - settembre di ogni anno. I campionamenti avverranno secondo un programma prestabilito prima dell'inizio della stagione balneare. 

Divieti alla balneazione nel corso di stagione

Qualora il valore analitico rilevato dall'accertamento, superasse il valore limite, l'organo di vigilanza dovrà chiedere l'immediata adozione del divieto temporaneo di balneazione, senza procedere ad ulteriori prelievi ed analisi. Per quanto riguarda la durata del divieto e le modalità di rimozione si seguono le modalità elencate in seguito. Nel caso si sia verificato un superamento dei limiti, alla fine della stagione balneare il profilo di quelle acque di balneazione, come previsto dalla normativa, dovrà essere riesaminato tenendo conto di quanto rilevato nel corso della stagione ed eventualmente, aggiornato; tutto questo evidenziando le cause che hanno originato l'inquinamento ed il conseguente rischio che esso potrebbe comportare nei confronti di coloro che fruiscono di dell'acqua di balneazione in questione. 

Comunicazione delle non conformità

Nel caso in cui, a seguito di un campionamento, si verifichi una non conformità dei parametri microbiologici rispetto ai limiti definiti dalla norma, Il Laboratorio Biologico dell'Agenzia per l'Ambiente, che ha analiticamente accertato il superamento dei valori fissati dalla normativa, trasmette via fax alla ASL competente per territorio ed al Comune interessato la relativa informativa circa l'esito sfavorevole del campione analizzato. Tale informativa sancisce la non idoneità del punto valutato che deve conseguentemente essere considerato non conforme e quindi sottoposto a divieto temporaneo di balneazione mediante emissione di ordinanza da parte del Sindaco del Comune.

Qualora il campionamento successivo, eseguito come da norma entro le 72 ore successive al precedente campione non conforme, risultasse entro i limiti stabiliti dal decreto di riferimento, il divieto temporaneo diventa revocabile nel rispetto della seguente procedura: il Laboratorio Biologico dell'Agenzia per l'Ambiente trasmetterà via fax alla ASL competente per territorio ed al Comune interessato l'esito dell'accertamento analitico compiuto che sancisce la rinnovata idoneità dell'area di balneazione che il Sindaco del Comune potrà provvedere a riaprire alla balneazione con specifica ordinanza. Qualora invece anche il campionamento successivo risultasse fuori dei limiti stabiliti, il divieto temporaneo permarrà; l'esito di detto campionamento sarà comunicato adottando la procedura precedentemente indicata per i campioni non favorevoli. La riapertura del punto potrà avvenire solamente dopo l'esito analitico del primo campione favorevole comunicato secondo le indicazioni illustrate in precedenza.

Informazione al pubblico

Il processo di informazione al pubblico avverrà per la parte di competenza comunale, attraverso la divulgazione di informazioni che dovranno essere messe a disposizione con tempestività durante l'intera stagione balneare in ubicazioni facilmente accessibili, poste nelle vicinanze di ciascuna acqua di balneazione.