Congedi, permessi e situazioni particolari

Per il personale docente con contratto a tempo determinato ed indeterminato sono previste diverse tipologie di congedi, permessi ed altre situazioni particolari descritti nei box che seguono.

Ogni anno vengono fissati con circolare del direttore provinciale scuole i termini e le modalità per la presentazione da parte del personale docente di ruolo della scuola primaria e secondaria di I e II grado di:

- domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa;
- domande di articolazione pluriennale dell'orario di lavoro (anno sabbatico); 
- domande di riduzione dell'orario d'insegnamento prima del pensionamento

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Part-time

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dal Testo Unico dei Contratti Collettivi provinciali (articolo 14) per il personale docente.

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Articolazione pluriennale dell'orario di lavoro (anno sabbatico)

L'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro è disciplinata dall'art. 16 del Testo Unico dei Contratti Collettivi Provinciali del 23.04.03
Il personale docente ed equiparato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può chiedere, nell'arco di un periodo quinquennale, la fruizione di un periodo di riposo della durata di un anno scolastico, valido a tutti gli effetti. Durante il periodo quinquennale spetta un trattamento economico ridotto all'80%.
Per ogni anno scolastico può fruire dell'anno sabatico un numero di docenti non superiore al 5% dell'organico provinciale del personale insegnante a livello di singola Intendenza scolastica.

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Riduzione dell'orario di insegnamento prima del pensionamento

La riduzione dell'orario di insegnamento è disciplinata dall'art. 15 del Testo Unico dei CCP del 23.04.2003, sostituito dall’art. 1 del CCP del 15.04.2014 .
Il personale docente ed equiparato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, può chiedere nei tre anni scolastici che precedono il raggiungimento dei requisiti chiesti per la pensione anticipata o di vecchiaia, una riduzione dell'orario di insegnamento fino a non meno del 75% dell'orario di insegnamento a tempo pieno. Per l'orario rimanente il docente può essere utilizzato in altre attività didattiche ovvero in altre attività funzionali all'insegnamento.
La richiesta di riduzione di orario deve essere presentata insieme alla domanda di collocamento a riposo.

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Via del Ronco 2 - 39100 Bolzano
tel. +39 0471 411321  fax +39 0471 411329
e-mail: organici@provincia.bz.it - PEC: organici@pec.prov.bz.it

 

 

Ai/alle dirigenti delle rappresentative sindacali è concesso un congedo straordinario retribuito per motivi sindacali, a richiesta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

Il numero dei dipendenti aventi diritto al congedo straordinario non può superare quello di un'unità per ogni 2.000 dipendenti in servizio o frazioni superiori a 1.000 del comparto.

I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

Il personale chiamato a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali può essere collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del relativo mandato.

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  • Allegato 4, articolo 3 del Testo Unico dei contratti collettivi provinciali del 23.04.2003

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Per il personale docente con contratto a tempo determinato e indeterminato in servizio nelle scuole della provincia di Bolzano, i congedi, le aspettative, i permessi, le malattie ed altri tipi di assenze, sono disciplinati dal Testo Unico dei contratti collettivi provinciali sottoscritto il 23.04.2003 (all'allegato 4) e dal Contratto collettivo provinciale del 13.12.2016 (articoli 5,6,7,8,9 e 10), scaricabili nella sezione Download.

Le richieste vanno presentate dal personale interessato direttamente al dirigente della scuola dove presta servizio.

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I docenti interessati al collocamento fuori ruolo a disposizione del Ministero degli Affari Esteri devono rivolgersi direttamente a:

Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Generale per gli Affari internazionali dell'Istruzione Scolastica-Ufficio IV
Viale Trastevere 76/A
00153 ROMA
Tel 06 58493777 - Fax 06 58492276 oppure 06 58492371.

Il Ministero, esaminate le richieste, richiederà all'Ufficio Amministrazione scolastica il rilascio del nulla osta per il comando all'estero.

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In applicazione di quanto disposto dall’art. 6 del D.L. 6/12/2011 n. 201, si intende abrogato per i docenti delle scuole a carattere statale della Provincia di Bolzano l’istituto relativo all’accertamento dell’infermità dipendente da causa di servizio e gli istituti connessi quali il rimborso spese e l’equo indennizzo.

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e-mail: assunzionedocenti@provincia.bz.it - PEC: assunzionedocenti@pec.prov.bz.it

I permessi retribuiti per motivi di studio sono concessi al personale docente della provincia di Bolzano per il conseguimento di un titolo abilitante o formativo riconosciuto dal MIUR, secondo i criteri contenuti nel Contratto collettivo decentrato provinciale, sottoscritto in data 05/08/2021.

Può presentare domanda di concessione dei permessi studio il personale docente con un trattamento economico di almeno 9/18 o 11/22 e, in particolare, i docenti e le docenti:

  • a tempo indeterminato;
  • neonominati in ruolo dell'a.s. 2023-24;
  • a tempo determinato con un contratto di lavoro con decorrenza al più tardi dal settimo giorno dall'inizio delle lezioni (12/09/2023)  fino ad almeno il 30/04/2024.

Per i permessi studio è a disposizione un contingente determinato sulla base del tre per cento della dotazione organica provinciale; è prevista quindi una graduatoria. Gli interessati devono presentare domanda all’Intendenza Scolastica, inviandola contestualmente per conoscenza al/alla Dirigente scolastico/a competente, entro un termine che è fissato ogni anno dall’Intendente Scolastico.

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tel. +39 0471 411380/81 - fax +39 0471 411399
e-mail:  assunzionedocenti@provincia.bz.it- PEC: assunzionedocenti@pec.prov.bz.it
Referenti
: Giuseppe Nutini tel. +39 0471 411361; Silvia Rigon tel. +39 0471 411389

Ricerche contributive

Il docente che ha fatto domanda di ricongiunzione dei periodi contributivi e che nel passato ha prestato servizi come docente, può richiedere all'Ufficio Assunzione e carriera del personale docente una verifica dei contributi versati. La ricerca viene effettuata consultando la documentazione in archivio e la dichiarazione dei contributi viene poi messa a disposizione dell'Ufficio Pensioni del Personale Insegnante nonché dell'INPS, che spesso la richiede direttamente.
A partire dal 1988, infatti, i contributi previdenziali del personale docente a tempo determinato, che precedentemente venivano versati all'INPS, vengono versati nelle casse INPDAP in base alla Legge n. 67 del 11/03/1988.

Piccolo prestito

Tutti i docenti assunti a tempo indeterminato da almeno un anno e che possono vantare, quindi, un anno di servizio utile ai fini pensionistici in quanto iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie-sociali, hanno diritto a richiedere un prestito.
La domanda va presentata all'INPS senza allegare alcuna motivazione o documentazione di spesa. Per il prestito annuale l'importo lordo non può essere superiore a due mensilità di stipendio netto, dopo aver effettuato alcune detrazioni. Il rimborso può avvenire entro un lasso di tempo che va da un minimo di un anno fino ad un massimo di quattro.
Per informazioni più dettagliate ed aggiornate si consiglia il rinvio al sito dell'INPS. (Externer Link)

Mutuo diretto o prestito pluriennale

I docenti in ruolo da almeno quattro anni possono richiedere il mutuo diretto o il prestito pluriennale. Questo è rimborsabile in un periodo compreso tra i dieci e i trenta anni con rate semestrali. Non è previsto un importo massimo richiedibile predefinito in quanto legato allo stipendio che il docente richiedente percepisce. L'erogazione del mutuo avviene sulla base di graduatorie stilate trimestralmente dall'INPDAP. Per questa tipologia di prestito vanno specificate le motivazioni indicate in uno specifico modello di domanda al quale va anche allegata la documentazione richiesta.

Le motivazioni per le quali si può accedere al mutuo sono:

  • acquisizione di casa cooperativa
  • acquisto o costruzione di garage e cantina
  • acquisto di prima casa
  • anticipata estinzione o riduzione dei mutui ipotecari sull'unica casa di proprietà
  • calamità naturali
  • costruzione della casa di abitazione e riscatto alloggi popolari
  • ristrutturazioni

Ulteriori e più dettagliate informazioni e relativi modelli al sito INPS. (Externer Link)

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Ufficio assunzione del personale docente
Via del Ronco, 2 - 39100 Bolzano
tel. +39 0471 411380/81 - fax +39 0471 411399
e-mail: assunzionedocenti@provincia.bz.it - PEC: assunzionedocenti@pec.prov.bz.it

In caso di scioperi che vedono coinvolte le istituzioni scolastiche, l'Ufficio Assunzione e carriera del personale docente e dirigente raccoglie i dati relativi all'adesione.

Ogni singola istituzione scolastica deve trasmettere l'apposito modello con i dati relativi al personale che ha aderito allo sciopero entro le ore 11 della stessa giornata via fax o mail. I dati raccolti poi vengono inoltrati al Ministero della Pubblica Istruzione-Ufficio Gabinetto, che può monitorare l'adesione allo sciopero nazionale, e all'Ufficio Stampa della Provincia.

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e-mail: assunzionedocenti@provincia.bz.it - PEC: assunzionedocenti@pec.prov.bz.i
Referenti: Miriam Badolato tel. +39 0471 411381; Giuseppe Nutini tel. 0471 411361

Il personale docente, come pure il personale direttivo ed ispettivo assunto a tempo indeterminato e i loro famigliari, possono fare richiesta della tessera di riconoscimento del Ministero della Pubblica Istruzione. Si tratta di un documento di identità a tutti gli effetti, valido anche per l’espatrio, che consente di avere anche delle riduzioni nel biglietto di ingresso nei musei nazionali ed esteri oltre ad altri sconti di minore entità (librerie nazionali e compagnia aerea AirOne ma solo per il titolare di tessera AT).

La validità della tessera di riconoscimento è di dieci anni con rinnovo obbligatorio dopo 5 anni. Per il rinnovo dovrà essere rispedita all’Amministrazione per l’applicazione del nuovo timbro, della nuova data e della nuova firma del responsabile.

Le tessere di riconoscimento possono essere di due tipi:

Tessera AT

Riservata a dirigenti, ispettori e personale insegnante di ruolo in servizio o in pensione.

Per il rilascio servono:

  • Una fototessera

Per il rilascio della nuova tessera, la vecchia eventualmente posseduta deve essere restituita all’Amministrazione.

Tessera BT

Riservata a coniugi e figli minori di personale docente di ruolo in servizio o in pensione e per dirigenti scolastici.

Per il rilascio servono:

Per quanto riguarda i figli minori, alla richiesta di rinnovo dopo i cinque anni va allegata anche la dichiarazione sottoscritta da un genitore e l’atto di consenso firmato dal coniuge.
La tessera può essere rilasciata anche ai figli maggiorenni, ma solo se risultano essere permanentemente inabili al lavoro.

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e-mail: assunzionedocenti@provincia.bz.it - PEC: assunzionedocenti@pec.prov.bz.it
Referente: Miriam Badolato Tel. +39 0471 411380

Il Contratto Collettivo Provinciale prevede che gli insegnanti possano essere sottoposti a visita medico-legale, al fine di verificarne l’idoneità psico-fisica all’espletamento della funzione docente (Testo Unico dei C.C.P. sottoscritto in data 23.04.2003, allegato 5, art. 1).
Tale accertamento può essere richiesto dal docente stesso, che dovrà corredare la domanda di un certificato medico o dall’Intendente scolastico, corredata da uniforme parere del dirigente scolastico (Testo Unico dei C.C.P. sottoscritto in data 23.04.2003, allegato 5, art. 4).
L’insegnante giudicato inidoneo all’insegnamento, ma idoneo allo svolgimento di altre attività, sarà utilizzato, su richiesta, in altri compiti, ritenuti dalla Commissione medica compatibili con il suo stato di salute.
Qualora l’inidoneità all’insegnamento sia temporanea, il docente mantiene la titolarità della propria sede di servizio; se l’inidoneità all’insegnamento è permanente, l’insegnante perde la titolarità della propria sede di servizio (Testo Unico dei C.C.P. sottoscritto in data 23.04.2003, allegato 4, art. 14).

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Pensione di inabilità

La pensione di inabilità (art. 2, comma 12 della Legge 8 agosto 1995, n. 335) spetta ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche che, a causa di infermità non dipendenti da causa di servizio, si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Per la concessione della pensione di inabilità è prevista a partire dal 01.06.2023 una nuova procedura regolamentata dalla seguente Circolare Inps

Pertanto il docente dovrà rivolgersi direttamente al/la proprio/a Dirigente scolastico/a.

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Referente: Francesca Turra tel. +39 0471 411386