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Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 (1)
AUTONOMIA DELLE SCUOLE
Articolo 1
Ambito di applicazione
(1) Nel rispetto dei principi di cui allarticolo 19 dello Statuto
di autonomia, le norme della presente legge si applicano ai circoli delle
scuole elementari ed agli istituti di istruzione secondaria ed artistica
a carattere statale della provincia, di seguito denominati istituzioni
scolastiche o scuole.
(2) Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute
entro il termine di cui allarticolo 2, comma 4, adeguano, in coerenza
con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni
della presente legge relative alla determinazione dei curricoli, allautonomia
didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle
iniziative finalizzate allinnovazione.
(3) Lordinamento delle scuole materne provinciali si orienta in
base ai principi dellautonomia scolastica come definiti dalla presente
legge.
Articolo 2
Autonomia delle istituzioni scolastiche
(1) Alle istituzioni scolastiche è attribuita la personalità
giuridica. Esse sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, di
ricerca, sviluppo e sperimentazione, nonché amministrativa e finanziaria,
ai sensi dalla presente legge.
(2) Le istituzioni scolastiche autonome sono responsabili della definizione
e realizzazione dellofferta formativa. A tal fine interagiscono
anche tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi
fra le esigenze e le potenzialità individuali della persona e gli
obiettivi generali del sistema di istruzione.
(3) Lautonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di
libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia
nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione,
di formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati
ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche
specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo
formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali
del sistema di istruzione e con lesigenza di migliorare lefficacia
del processo di insegnamento e di apprendimento.
(4) La personalità giuridica e lautonomia sono attribuite
alle istituzioni scolastiche con decreto del Presidente della Giunta provinciale
a decorrere dal 1° settembre 2000.
Articolo 3
Dimensioni delle istituzioni scolastiche
(1) Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche
ha la finalità di garantire alle istituzioni stesse lefficace
esercizio dellautonomia. Nel quadro di una programmazione volta
ad agevolare il diritto allistruzione attraverso una distribuzione
efficace dellofferta formativa sul territorio, il dimensionamento
è finalizzato a dare stabilità nel tempo alle istituzioni
scolastiche, ad assicurare ad esse la necessaria capacità di confronto
e interazione con la comunità locale, a consentire linserimento
dei giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e
idonea a stimolare la capacità di apprendimento e di socializzazione.
(2) La Giunta provinciale, sentito il Consiglio scolastico provinciale,
individua i requisiti dimensionali per lattribuzione della personalità
giuridica e dellautonomia alle istituzioni scolastiche nonché
le deroghe dimensionali necessarie per garantire anche agli alunni e alle
alunne in situazioni territoriali con particolari difficoltà geografiche
o con particolari peculiarità linguistiche la fruizione del diritto
allo studio.
(3) Avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 e sentiti i pareri del
Consiglio scolastico provinciale e delle Comunità comprensoriali,
la Giunta provinciale approva ed aggiorna, con cadenza quinquennale, il
piano di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche tenendo
conto delle condizioni territoriali e socio-economiche, dei programmi
specifici di insegnamento, delle strutture scolastiche esistenti ed in
particolare della consistenza demografica di ciascun gruppo linguistico
con le sue peculiari caratteristiche ed esigenze socio-culturali. Nella
definizione del piano è possibile procedere alla costituzione di
istituti comprensivi di scuole materne, elementari e secondarie di primo
e di secondo grado, a seconda delle necessità riscontrate. Il piano
di distribuzione territoriale delle scuole delle località ladine
è approvato sentita lassemblea dei sindaci di tali località,
in luogo delle Comunità comprensoriali.
(4) In attuazione del piano di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche
sono istituite, trasformate, aggregate o soppresse con decreto del Presidente
della Giunta provinciale.
Articolo 4
Piano dellofferta formativa
(1) Ogni istituzione scolastica predispone con la partecipazione di tutte
le sue componenti il piano dellofferta formativa. Il piano è
il documento fondamentale costitutivo dellidentità culturale
e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione
curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole
scuole adottano nellambito della loro autonomia.
(2) Il piano dellofferta formativa è coerente con gli obiettivi
formativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a norma dellarticolo
5, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico
del territorio, anche con riferimento alle specifiche esigenze di ciascun
gruppo linguistico. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche
e valorizza le corrispondenti professionalità del personale della
scuola.
(3) Il piano dellofferta formativa è elaborato dal collegio
dei docenti sulla base degli indirizzi generali definiti dal consiglio
di circolo o di istituto, sentite le proposte formulate dai consigli o
dalle assemblee dei genitori nonché, per le scuole secondarie superiori,
anche degli studenti e delle studentesse. Il piano è adottato dal
consiglio di circolo o di istituto.
(4) Il piano dellofferta formativa è reso pubblico e consegnato
agli alunni e alle alunne e alle famiglie nelle forme ritenute più
efficaci dalle singole istituzioni scolastiche.
Articolo 5
Definizione dei curricoli
(1) La Provincia definisce, sentito il Consiglio scolastico provinciale,
con propria legge, ai sensi della normativa vigente in materia di programmi
ed orari di insegnamento, per i diversi tipi e indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli
alunni e delle alunne;
c) le discipline e attività fondamentali e il relativo monte ore
annuale;
d) lorario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli, comprensivo
della quota obbligatoria di base e della quota obbligatoria riservata
alle istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni
fra discipline e attività della quota fondamentale del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni e delle alunne
e il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi.(2) Le istituzioni
scolastiche determinano nel piano dellofferta formativa il curricolo
obbligatorio per i propri alunni e le proprie alunne, integrando le discipline
e attività obbligatorie fondamentali con discipline e attività
da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni
scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma
1, lettera e), fermo restando comunque per le scuole delle località
ladine la ripartizione paritetica delle materie in lingue dinsegnamento
italiano e tedesco.
(3) Nellambito del curricolo determinato ai sensi del comma 2, la
singola istituzione scolastica può diversificare lofferta
formativa tra corsi, classi e gruppi di alunni, con possibilità
di opzione da parte degli alunni e delle alunne e delle famiglie, avvalendosi
delle professionalità dei docenti previsti nellorganico funzionale
dellistituzione scolastica stessa.
(4) Il curricolo della singola istituzione scolastica può essere
definito anche dintesa con il sistema della formazione professionale
provinciale, come pure attraverso una integrazione con i progetti formativi
promossi e finanziati dallUnione europea nonché da enti in
Italia e allestero.
(5) Ladozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte
già effettuate deve tenere conto delle attese degli alunni e delle
alunne e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi
prescelto.
Articolo 6
Autonomia didattica
(1) Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento,
della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e delle
finalità generali del sistema scolastico a norma dellarticolo
5, concretizzano gli obiettivi generali e specifici in percorsi funzionali
alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa
di tutti gli alunni e di tutte le alunne, riconoscono e valorizzano le
diversità e promuovono la potenzialità di ciascuno, adottando
tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
(2) Lautonomia didattica si sostanzia nella scelta libera e programmata
di metodologie, strumenti, forme organizzative, tempi di insegnamento
e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale,
compresa lofferta di insegnamenti opzionali e facoltativi.
(3) I tempi dellinsegnamento e dello svolgimento delle singole discipline
e attività sono regolati nel modo più adeguato al tipo di
studi nonché ai ritmi e stili di apprendimento degli alunni e delle
alunne. A tal fine, le istituzioni scolastiche possono adottare tutte
le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra laltro:
a) larticolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina
e attività;
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con
lunità oraria della lezione e lutilizzazione, nellambito
del curricolo obbligatorio di cui allarticolo 5, degli spazi orari
residui;
c) lattivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto
del principio generale dellintegrazione degli alunni e delle alunne
nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni e alle alunne
in situazione di handicap;
d) lattivazione di percorsi didattici finalizzati a valorizzare
gli alunni e le alunne particolarmente dotati;
e) larticolazione modulare di gruppi di alunni e alunne provenienti
dalla stessa o da diverse classi, anche da diversi anni di corso;
f) laggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
(4) Nellesercizio dellautonomia didattica le istituzioni scolastiche
assicurano, inoltre, lofferta di iniziative di recupero e sostegno,
come pure iniziative di prevenzione dellabbandono e della dispersione
scolastica.
(5) Le istituzioni scolastiche adottano anche opportune iniziative finalizzate
a promuovere la continuità educativa, didattica ed organizzativa
nonché di orientamento scolastico e professionale.
(6) Il collegio dei docenti determina le modalità e i criteri di
valutazione degli alunni e delle alunne nel rispetto della normativa vigente.
(7) I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei
debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni e delle singole
alunne sono individuati dal collegio dei docenti, avuto riguardo agli
obiettivi specifici di apprendimento di cui allarticolo 5, e tenuto
conto della necessità di facilitare i passaggi fra diversi tipi
di percorsi di studi, di favorire lintegrazione tra sistemi formativi
nonché di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione
professionale e mondo del lavoro.
(8) Sono altresì individuati dal collegio dei docenti i criteri
per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività
realizzate nellambito dellampliamento dellofferta formativa
o liberamente effettuate dagli alunni e dalle alunne e debitamente accertate
o certificate.
Articolo 7
Autonomia organizzativa
(1) Lautonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione
della flessibilità e diversificazione per garantire lefficienza
e lefficacia del servizio scolastico, il miglior utilizzo delle
risorse e delle strutture, lintroduzione di tecnologie innovative
ed il coordinamento con il contesto territoriale.
(2) Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda limpiego
dei docenti, ogni modalità organizzativa che, nel rispetto di quanto
previsto dai contratti collettivi di lavoro, sia coerente con gli obiettivi
generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio. In ciascuna
istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono
essere diversificate nelle varie classi in funzione delle eventuali differenziazioni
nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dellofferta
formativa.
(3) Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dal consiglio
di circolo o di istituto in relazione alle esigenze derivanti dal piano
dellofferta formativa, nel rispetto delle direttive emanate dalla
Giunta provinciale.
(4) Lorario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole
discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche
sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermo restando il rispetto
del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività
obbligatorie nonché larticolazione delle lezioni in non meno
di cinque giorni settimanali.
(5) Ogni istituzione scolastica adotta con deliberazione del consiglio
di circolo o di istituto il proprio regolamento interno e applica i principi
contenuti nella carta dei servizi.
Articolo 8
Autonomia di ricerca, sviluppo e Sperimentazione
(1) Lautonomia di ricerca, sviluppo e sperimentazione è esercitata
nei limiti della proficua attuazione dellautonomia didattica e organizzativa
ed è volta a sviluppare la qualità dellofferta formativa
attraverso il sostegno dei processi di innovazione e sperimentazione.
(2) Le istituzioni scolastiche, singolarmente o fra loro associate, esercitano
lautonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, tenendo conto
del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale,
e curano in particolare:
a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
b) la formazione e laggiornamento professionale interno del personale;
c) linnovazione metodologica e disciplinare;
d) la riflessione sulle diverse valenze delle tecnologie, dellinformazione
e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
e) la documentazione educativa e la sua diffusione allinterno della
scuola;
f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici.
(3) Ai fini della validità dei titoli di studio, la Giunta provinciale,
dintesa con il Ministero della pubblica istruzione, riconosce i
progetti innovativi delle singole istituzioni scolastiche riguardanti
le innovazioni degli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi
dellarticolo 5.
(4) Per le finalità di cui al presente articolo, le istituzioni
scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di
informazioni attivando sia collegamenti reciproci, sia collegamenti con
lAmministrazione provinciale e gli Istituti pedagogici come pure
con il Centro europeo delleducazione - Istituto nazionale per la
valutazione del sistema dellistruzione, lIstituto nazionale
di documentazione per linnovazione e la ricerca educativa e le università,
assumendosi i relativi oneri; tali collegamenti possono estendersi, inoltre,
ad altri soggetti pubblici o privati, anche esteri.
(5) Per promuovere le attività di sviluppo,
la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi o rimborsi
una tantum nella misura fino al 40% delle spese effettuate dal personale
dirigente o docente delle scuole a carattere statale per l'acquisto di
attrezzature informatiche e relativo software; la misura massima per tale
agevolazione economica non può superare comunque 520 euro. I criteri
e le modalità per la concessione di tali contributi e rimborsi
vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Le domande
per i contributi cono da presentare entro tre anni dall'approvazione dei
cirteri da parte della Giunta provinciale. (1
bis)
Articolo 9
Reti di scuole
(1) Le istituzioni scolastiche possono collegarsi mediante un accordo
di rete per il raggiungimento di proprie finalità istituzionali
condivise sulla base di progetti concordati.
(2) Laccordo può avere ad oggetto attività didattiche,
di ricerca, sviluppo e sperimentazione, di formazione e aggiornamento
interno, di amministrazione e contabilità nonché di acquisto
di beni e servizi, come pure prevedere lo scambio temporaneo di docenti
tra le istituzioni scolastiche con le modalità che saranno stabilite
in sede di contrattazione collettiva.
(3) Laccordo è approvato dal consiglio di circolo o di istituto
e, se prevede attività didattiche, di ricerca, sviluppo e sperimentazione,
di formazione e aggiornamento interno, anche dal collegio dei docenti
delle scuole interessate per la parte di propria competenza.
(4) Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto
di cui allarticolo 15 possono essere definiti in modo da consentire
laffidamento di compiti organizzativi, di raccordo interistituzionale
e di gestione dei laboratori a personale dotato di documentate esperienze
e competenze specifiche.
(5) Laccordo tra le scuole collegate in rete individua le competenze
dellorgano responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento
delle finalità del progetto nonché le risorse professionali
e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni.
(6) Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare
convenzioni con università, con istituzioni, enti, imprese, associazioni
o con singoli esperti, che intendono dare il loro apporto alla realizzazione
di specifici obiettivi.
(7) Le istituzioni scolastiche possono, altresì, aderire ad accordi
e convenzioni per partecipare a progetti formativi a livello locale, nazionale
ed internazionale.
(8) Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi
pubblici e privati per assolvere compiti di carattere formativo coerenti
col proprio piano dellofferta formativa.
Articolo 10
Ampliamento dellofferta formativa
(1) Nellesercizio dellautonomia organizzativa e didattica
le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro
consorziate, possono realizzare ampliamenti dellofferta formativa
che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico
delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in iniziative
coerenti con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e
delle proprie alunne, dei giovani in età scolare e degli adulti
a norma delle disposizioni previste nei commi 2, 3, 4 e 5. Le iniziative
prevedono anche lutilizzazione delle strutture e delle tecnologie
in orari extrascolastici, raccordi con il mondo del lavoro e iniziative
di partecipazione a programmi provinciali, nazionali e comunitari nonché
di istituzioni pubbliche interne ed estere.
(2) I curricoli obbligatori delle istituzioni scolastiche possono essere
arricchiti con discipline e attività facoltative, tenendo conto
delle aspettative delle famiglie e, nelle scuole secondarie superiori,
anche degli studenti e delle studentesse. Le istituzioni scolastiche programmano
tali iniziative in favore dei propri alunni e delle proprie alunne nonché
dei giovani in età scolare anche sulla base di accordi con i comuni,
con altri enti, con organizzazioni sociali ed economiche, con associazioni
o con privati.
(3) Le iniziative in favore degli adulti sono finalizzate al conseguimento
dei titoli di studio corrispondenti agli indirizzi di studio della singola
istituzione scolastica. Le predette iniziative possono realizzarsi, sulla
base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e
strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per
lammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere
fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente
documentati, qualifiche professionali conseguite nelle scuole di formazione
professionale e accertate esperienze di autoformazione. Il collegio dei
docenti valuta tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi
didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.
(4) Le iniziative non finalizzate al conseguimento dei
titoli di cui al comma 3, e che devono essere coerenti con gli indirizzi
dellistituzione scolastica proponente, sono raccordate, ai sensi
del principio di sussidiarietà, con le iniziative programmate dalle
agenzie di educazione permanente di cui alla legge provinciale 7 novembre
1983, n. 41. (2)
(5) Le istituzioni scolastiche possono promuovere specifiche iniziative
di informazione e aggiornamento destinate ai genitori degli alunni e delle
alunne.
Articolo 11
Autonomia amministrativa
(1) Le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi
alla carriera scolastica degli alunni e delle alunne e disciplinano, a
norma delle disposizioni vigenti, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni,
la valutazione e la disciplina, secondo quanto previsto in materia dallo
statuto degli studenti e delle studentesse. Le scuole disciplinano, altresì,
il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e allestero ai
fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti
e debiti scolastici e formativi e la partecipazione a progetti territoriali
e internazionali.
(2) Alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni relative
allamministrazione del bilancio e alla gestione del patrimonio e
delle strutture. Con regolamento desecuzione sono stabilite le modalità
di esercizio ed ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dellattività
negoziale, come pure alleffettuazione delle spese in economia.
(3) A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche
sono attribuite tutte le competenze in materia di stato giuridico e trattamento
economico del personale docente con esclusione delle seguenti:
a) la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali
più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
b) reclutamento del personale docente con rapporto a tempo indeterminato;
c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione
del personale eccedente lorganico funzionale di istituto;
d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto
un contingente provinciale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori
ruolo;
e) corresponsione di emolumenti al personale docente e direttivo;
f) trattamento di previdenza e quiescenza del personale docente e direttivo;
g) riconoscimento dei servizi e sviluppo della carriera.
(4) Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari
nei confronti del personale docente.
(5) I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve
le disposizioni in materia di disciplina del personale e degli alunni
e delle alunne, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data
della loro pubblicazione allalbo della scuola. Entro tale termine,
chiunque abbia interesse può proporre reclamo allorgano che
ha adottato il provvedimento, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso
nel termine di trenta giorni, decorso il quale il provvedimento diviene
definitivo. I provvedimenti divengono altresì definitivi a seguito
della decisione del reclamo.
Articolo 12
Autonomia finanziaria
(1) Le entrate delle istituzioni scolastiche comprendono, in quanto spettanti
ai sensi della normativa vigente:
a) le assegnazioni della Provincia;
b) le assegnazioni dei comuni;
c) le tasse scolastiche determinate dalla Giunta provinciale e i contributi
degli alunni e delle alunne;
d) i contributi di altri enti e istituzioni, di imprese o privati;
e) i proventi derivanti da convenzioni stipulate dalle istituzioni scolastiche
ovvero da alienazioni di beni disponibili;
f) donazioni, eredità e legati, proventi e erogazioni liberali;
g) ogni altra entrata di natura economica, di qualsiasi titolo.
(2) Le assegnazioni della Provincia per il finanziamento dellattività
scolastica sono distinte in assegnazioni ordinarie e straordinarie. Le
assegnazioni sono disposte sulla base di criteri fissati dalla Giunta
provinciale.
(3) La Giunta provinciale determina le assegnazioni ordinarie sulla base
di parametri oggettivi per la determinazione dei fabbisogni, tenendo conto
della entità e complessità della singola scuola.
(4) Le assegnazioni straordinarie sono finalizzate alla copertura di spese
imprevedibili o alla realizzazione di progetti di particolare complessità.
(5) La Provincia e i Comuni nellambito delle loro competenze, garantiscono
a tutte le istituzioni scolastiche una dotazione di base finalizzata ad
assicurare il regolare funzionamento dellattività scolastica.
(6) Le assegnazioni ordinarie della Provincia sono attribuite senza altro
vincolo di destinazione che quello dellutilizzazione prioritaria
per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascun tipo e indirizzo di scuola.
(7). Al controllo di regolarità amministrativa e contabile provvedono
uno o più nuclei di controllo nominati dall intendente scolastico
competente. I nuclei sono composti da personale provinciale qualificato
in materia amministrativa e contabile o da esperti esterni appositamente
incaricati. Criteri e modalità di funzionamento sono stabiliti
con regolamento di esecuzione di cui al comma 8.
(8) Con regolamento desecuzione sono stabilite le disposizioni per
la gestione finanziaria ed amministrativa contabile delle istituzioni
scolastiche, per la formazione del conto consuntivo e dei relativi adempimenti
contabili nonché per la regolazione del servizio di cassa, la redazione
degli inventari e il riscontro della gestione finanziaria.
(9) Ai fini del perseguimento dellefficienza o delleconomicità
della gestione delle risorse finanziarie, lamministrazione provinciale
può assumere direttamente singole spese connesse allo svolgimento
dellattività scolastica. La Giunta provinciale stabilisce
le tipologie di spese. Inoltre la Provincia cura la manutenzione straordinaria
delle scuole secondarie di secondo grado.
Articolo 12/bis
(Assunzione di servizi delle scuole)
(1) I servizi connessi con il funzionamento delle scuole, compresi l'arredamento,
le spese di gestione e i mezzi strumentali all'attività didattica,
già di competenza dei comuni, possono essere assunti, in tutto
o in parte, dalla Provincia previo accordo con la rappresentanza unitaria
dei comuni ai sensi della normativa provinciale sulla finanza locale.
(2) Nell'accordo di cui al comma 1 sono stabilite le condizioni e le
modalità di passaggio del personale e dei servizi relativi nonché i
riflessi sulla finanza dei comuni.
(3) Il passaggio del personale comunale alla Provincia avviene nel rispetto
della disciplina sulla mobilità tra gli enti prevista nel contratto
collettivo intercompartimentale. La Giunta provinciale è autorizzata
ad aumentare la dotazione organica del personale provinciale per le corrispondenti
unità organiche.
(4) La maggiore spesa connessa con il passaggio del personale comunale
e degli altri oneri suddetti a carico della Provincia trova copertura
finanziaria nella minore spesa per trasferimenti per la finanza locale
ai sensi del comma 1. Le variazioni compensative tra le unità previsionali
di base del bilancio riguardanti la finanza locale e i servizi di cui
al comma 1 nonché le connesse variazioni del piano di gestione
sono disposte dall'assessore provinciale alle finanze e al bilancio.
(2 bis)
Articolo 13
Qualifica e competenze del dirigente scolastico e della dirigente scolastica
(1) Contestualmente allacquisizione della personalità giuridica
e dellautonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche,
ai capi distituto che abbiano frequentato, ai sensi delle vigenti
disposizioni, apposito corso di formazione è conferita la qualifica
dirigenziale. La qualifica dirigenziale viene comunque conferita con decorrenza
1 settembre 2000, anche nel caso in cui la personalità giuridica
sia attribuita, in applicazione del primo piano di dimensionamento delle
istituzioni scolastiche, successivamente alla data prevista dal comma
4 dellarticolo 2. (3)
(2) Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica assicurano la gestione
unitaria dellistituzione, ne hanno la legale rappresentanza e sono
titolari delle relazioni sindacali. Il dirigente scolastico o la dirigente
scolastica è il superiore del personale assegnato allistituzione
scolastica autonoma dalla Provincia e dai Comuni.
(3) Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica promuovono gli interventi
per assicurare la qualità dei processi formativi e le migliori
condizioni per lapprendimento, nonché la collaborazione delle
risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio,
per lattuazione del diritto allapprendimento degli alunni
e delle alunne, per lesercizio della libertà dinsegnamento,
intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica
e per lesercizio della libertà educativa delle famiglie,
in quanto diritto primario.
(4) Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,
spettano al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica autonomi
poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse
umane. In conformità al piano dellofferta formativa, alle
disposizioni vigenti ed ai principi e criteri stabiliti con contrattazione
collettiva il dirigente scolastico o la dirigente scolastica attribuiscono
al personale della scuola le funzioni da svolgere.
(5) In base ai criteri generali deliberati dal consiglio di circolo o
di istituto, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica definisce
lorario di servizio della scuola, lorario di apertura al pubblico
e larticolazione dellorario contrattuale di lavoro del personale
scolastico, in relazione alle esigenze funzionali della scuola e della
comunità locale.
(6) Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica organizza lattività
scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formative e è
responsabile dei risultati che sono valutati tenuto conto della specificità
delle loro funzioni.
(7) Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica assume le funzioni
amministrativo-contabili della Giunta esecutiva di cui allarticolo
8 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, fatte salve le specifiche
competenze affidate al responsabile amministrativo o alla responsabile
amministrativa in tale materia.
(8) E competenza del dirigente scolastico o della dirigente scolastica
lautorizzazione alluso dei locali scolastici per le attività
extrascolastiche. Contro il provvedimento di diniego dellutilizzo
di edifici e impianti scolastici, per iniziative extrascolastiche è
ammesso ricorso per gli immobili di proprietà della provincia al
competente assessore provinciale al patrimonio e per gli altri immobili
allente proprietario, che decide in via definitiva. Per gli immobili
di proprietà della Provincia, lassessore provinciale al patrimonio
decide in via definitiva sentiti le assessore o gli assessori competenti.
(9) La dirigenza scolastica è incompatibile con
gli uffici di sindaco/sindaca di un comune, assessore/assessora di comune
con più di 20.000 abitanti, presidente di comunità comprensoriale,
di azienda municipalizzata o di unità sanitaria locale. Il dirigente
scolastico/la dirigente scolastica che ricopra uno dei predetti uffici,
viene collocato/collocata in aspettativa non retributita per tutto il
periodo di espletamento del mandato. (4)
(10) In prima applicazione della presente legge nei confronti dei dirigenti
scolastici/delle dirigenti scolastiche che al 1 settembre 2000 già
esercitano un mandato politico che risulti incompatibile con lincarico
dirigenziale ai sensi del comma 9, tale comma non trova applicazione per
la durata del mandato in corso. (4)
Articolo 14
Coordinamento delle competenze
(1) Gli organi collegiali della scuola garantiscono lefficacia dellautonomia
delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono
competenze e composizione.
(2) Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica esercita le funzioni
di cui allarticolo 13 nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali.
(3) I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione
e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.
(4). Il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa assume
funzioni di coordinamento dei servizi di segreteria, di contabilità
e dei servizi ausiliari, nel quadro dellunità di conduzione
affidata al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica.
(5) I profili professionali del personale non docente e le relative qualifiche
sono ridisegnati al fine di adeguarli alle esigenze delle scuole autonome.
Le istituzioni scolastiche concorrono, anche con iniziative autonome,
alla specifica formazione culturale e professionale del relativo personale.
(6) Il personale della scuola, i genitori, gli studenti e le studentesse
partecipano al processo di attuazione e sviluppo dellautonomia nellambito
delle rispettive responsabilità.
Articolo 15
Dotazioni organiche
(1) La Giunta provinciale stabilisce con cadenza triennale la dotazione
organica complessiva dei ruoli provinciali del personale dirigente, docente,
educativo nonché amministrativo ed assistente, sentite le organizzazioni
sindacali.
(2) Lorganico complessivo del personale docente comprende anche
posti da utilizzare per lintegrazione degli alunni e delle alunne
in situazione di handicap, per iniziative complementari ed integrative,
anche in riferimento allarticolo 6, comma 3, lettera d), per attività
di supporto dei processi educativi e formativi, per lo sviluppo dellinnovazione
e della sperimentazione, per interventi di prevenzione e recupero della
dispersione scolastica.
(3) Entro il limite della dotazione organica complessiva di cui al comma
1 gli intendenti scolastici competenti determinano gli organici funzionali
delle singole istituzioni scolastiche in base ai criteri emanati dalla
Giunta provinciale.
Articolo 16
Sistema di valutazione
(1) La valutazione del sistema scolastico provinciale si realizza nelle
forme della autovalutazione delle scuole e della valutazione esterna effettuata
dal comitato provinciale di cui allarticolo 17.
(2) Le istituzioni scolastiche autonome verificano il proprio rendimento
con adeguate procedure e strumenti e si autovalutano comparando, eventualmente
anche con il supporto di consulenti esterni, i risultati conseguiti con
gli obiettivi prefissati nel proprio piano dellofferta formativa
nonché con gli standard di apprendimento relativi alle competenze
degli alunni e delle alunne e quelli relativi alla qualità del
servizio stabiliti ai sensi dellarticolo 5.
(3) La valutazione esterna ha come scopo la verifica dellefficacia
e dellefficienza del sistema scolastico nel suo complesso, nelle
sue articolazioni e nelle istituzioni scolastiche, lesame degli
effetti delle scelte di politica scolastica e norme legislative nel settore
scolastico nonché della idoneità dei programmi, delle sperimentazioni
e delle altre iniziative progettuali al fine del miglioramento dellofferta
formativa. La valutazione è inquadrata nel contesto nazionale ed
internazionale utilizzando tra laltro indicatori, procedure e strumenti
comuni adottati nei diversi paesi.
Articolo 17
Comitato provinciale di valutazione per la qualità del sistema
scolastico
(1) Per la scuola in lingua italiana, tedesca e delle località
ladine è istituito il rispettivo comitato provinciale di valutazione
del sistema scolastico, i cui componenti sono nominati dalla Giunta provinciale.
(2) Ogni comitato è formato da esperti qualificati nel campo della
formazione e della valutazione, dei quali almeno la metà scelti
al di fuori dal settore scolastico della provincia, degli istituti pedagogici
provinciali e dellamministrazione provinciale. Il numero dei componenti
in ogni caso non può essere superiore a nove.
(3) I comitati provinciali coordinano le proprie attività attraverso
appositi incontri da tenersi almeno due volte nel corso dellanno
scolastico e collaborano con il corrispondente servizio nazionale nonché
con analoghe istituzioni estere.
(4) I comitati provinciali si avvalgono per la realizzazione delle loro
attività di propri nuclei operativi.
(5) Competenze, sede e modalità di funzionamento di ciascun comitato
e dei nuclei operativi di supporto sono stabilite con regolamento di esecuzione.
Articolo 18
Diplomi e modelli di certificazione
(1) La Giunta provinciale, sentito il parere del Consiglio scolastico
provinciale, approva i diplomi e i modelli di certificazione per le scuole
di ogni ordine, tipo e grado.
(2) Le certificazioni indicano le conoscenze, le competenze, le capacità
acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi
alle discipline e alle attività realizzate nellambito dellampliamento
dellofferta formativa e liberamente scelte dagli alunni e dalle
alunne e debitamente certificate.
Articolo 19
Calendario scolastico (5)
(1) Lanno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il
31 agosto dellanno successivo.
(2) Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni, ridotti
nelle scuole con orario settimanale diviso su cinque giorni in proporzione
al numero delle settimane di lezione e tenendo invariato il numero complessivo
di ore annuali.
(3) La Giunta provinciale, sentito il parere del Consiglio scolastico
provinciale, fissa il termine delle lezioni e il calendario degli scrutini
finali e degli esami; emana inoltre direttive in ordine allinizio
delle lezioni, alle vacanze e interruzioni delle lezioni nonché
alle iniziative parascolastiche, compresi gli scambi degli alunni.
Articolo 20
Innovazione degli ordinamenti degli studi
(1) La Giunta provinciale può promuovere progetti volti a esplorare
possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro
articolazione e durata.
(2) Sui progetti di cui al comma 1 è acquisita lintesa del
Ministero della pubblica istruzione.
(3) È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli
alunni nellambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri
fissati dalla Giunta provinciale dintesa con il Ministero della
pubblica istruzione.
Articolo 21
Norme finali
(1) Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti
le attività di competenza delle istituzioni scolastiche.
Articolo 22
Norme transitorie
(1) Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le
discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento
orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro
il 15 per cento del relativo monte orario annuale.
(2) Al fine di garantire il regolare e tempestivo esercizio da parte delle
istituzioni scolastiche dellautonomia didattica, organizzativa,
di ricerca, sviluppo e sperimentazione, fino a quando non saranno approvate
le leggi provinciali di cui allarticolo 5, comma 1, i provvedimenti
contemplati dallarticolo 5, comma 1, sono adottati con decreto del
Presidente della Giunta provinciale, dintesa con il Ministero della
Pubblica Istruzione.
(3) Fino a quando non sono emanati i regolamenti desecuzione di
cui allarticolo 11, comma 2, e allarticolo 12, comma 8, continuano
ad applicarsi le vigenti istruzioni amministrativo-contabili provinciali.
Articolo 23
Abrogazione di disposizioni legislative
(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 5, 16 e 17 della legge provinciale 29 aprile 1975, n.
22;
b) la legge provinciale 17 agosto 1979, n. 13;
c) larticolo 15 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13;
d) larticolo 4, i commi 1, 2, 3 e 6 dellarticolo 5, gli articoli
7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge provinciale
7 dicembre 1993, n. 25;
e) larticolo 15, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, larticolo
16 e larticolo 24 bis della legge provinciale 18 ottobre 1995, n.
20;
f) larticolo 6 della legge provinciale 14 gennaio 1982, n. 2;
g) la legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49;
h) il comma 4 dellarticolo 75 della legge provinciale 26 aprile
1980, n. 8;
i) il primo periodo del comma 2, nonché i commi 4 e 5 dellarticolo
3 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37;
j) il comma 5 dellarticolo 21-sexies della legge provinciale 30
giugno 1983, n. 20.
(2) Sono modificate le seguenti disposizioni:
a) al comma 3 dellarticolo 22 della legge provinciale 7 dicembre
1993, n. 25 le parole: e per lattuazione di progetti pedagogico-didattici
nella scuola sono soppresse;
b) al comma 2 dellarticolo 17 della legge provinciale 31 agosto
1974, n. 7, sono soppresse le parole: ed alle scuole;
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
(1)
pubblicata nel Suppl. n.2 al B.U. 11 luglio 2000, n. 29
(1 bis) comma aggiunto dall'articolo 4 della legge
provinciale 28 dicembre 2001, n. 19
(2) vedi L.P. n. 41/83
(2 bis) l'articolo 12 bis è stato aggiunto dall'articolo
9 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12
(3) periodo aggiunto al
comma 1 dellarticolo 13 dallarticolo 37 della legge provinciale
31 gennaio 2001, n. 2
(4) comma aggiunto dallarticolo
38 della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2
(5) testo del
calendario scolastico per gli anni scolastici 2002/03 -2009/2010 approvato
con deliberazione della Giunta provinciale 7 luglio 2003, n. 2344 |