Nomina del consulente per il trasporto di merci pericolose
Un servizio dell'amministrazione provinciale dell'Alto Adige
Descrizione generale
Ogni impresa che trasporta merci pericolose o è coinvolta nella catena di trasporto (carico o scarico della merce) deve nominare un consulente per il trasporto di merci pericolose. Il consulente può essere un collaboratore dell'impresa oppure un consulente esterno ma deve aver superato l’esame di consulente per la classe di merce trasportata dall’impresa.
Questa regola vale per le modalità di trasporto: strada (gomma), ferrovia e vie navigabili; norme analoghe valgono per il trasporto aereo e marittimo (queste modalità non sono possibili in Alto Adige).
Sono esenti dalla nomina del consulente le forze dell’ordine, l’esercito, i soccorsi sanitari e le imprese che trasportano merci esclusivamente con una delle tre esenzioni possibili (vedi sotto: Altre informazioni).
Presupposti d'accesso
Per l'uso del servizio non valgono presupposti d'accesso.
Scadenze
Per l'uso del servizio non ci sono da rispettare termini particolari.
Documenti richiesti
- Nomina del consulente con indicazione delle merci trasportate, firmata dal titolare/amministratore dell'impresa.
- Copia dell'attestato di formazione professionale del consulente (se non è stato emesso dalla Provincia Autonoma di Bolzano)
- Copia di un documento del dichiarante (quando non consegna la nomina personalmente)
Costi
L'uso del servizio è gratuito.
Normativa
- Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40
Altre informazioni
Tutti i collaboratori che trattano merci pericolose devono essere formati e conoscere le regole delle merci pericolose e devono portare con se il certificato di formazione. Questo vale anche per viaggi con una delle seguenti esenzioni.
Esenzioni totale e parziale nel settore del
trasporto di merci pericolose
- Esenzione dalla nomina del consulente
Si informa che le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti ai quali è associato il riconoscimento del livello di rischio più basso (Gruppo di imballaggio III) e
per le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci sopra nominate in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa, sono esentate dall'obbligo della nomina del consulente alla sicurezza per trasporto di merci pericolose, come previsto dal decreto ministeriale 4 luglio 2000.
Le esenzioni si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.
Le imprese che intendono avvalersi dell'esenzione sono tenute a compilare il modulo “Dichiarazione annuale dell’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza” e consegnarlo prima del primo trasporto di merci pericolose all'Ufficio Pianificazione e trasporto merci. - Esenzione per quantità ridotte
Nel caso che le imprese trasportano quantità ridotte di merce pericolosa sono esenti dall’applicazione del contratto ADR (vedi il capitolo 1.1.3 dell’ADR 2007).
Per determinare la quantità di merce esente devono richiedere al fornitore il calcolo del fattore di rischio della merce trasportata.
La somma complessiva non deve superare la cifra 1000.
Esmepio: in caso di trasporto di un barile da 21 litri di merce con fattore di pericolo 50 detta soglia è superata di 50 unità (21*50=1050 litri)
Questi trasporti non devono essere denunciati. L’imballaggio deve rispettare L’accordo ADR come il documento di trasporto che deve portare anche la frase: “quantità non superiori ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6”
Se il trasporto di quantità ridotte serve da complemento all’attività principale (all’approvvigionamento dei cantieri, manutenzione… ) ed il singolo imballaggio non supera i 450 Litri il trasporto è completamente esente (esenzione degli artigiani). - Esenzione totale “quantità limitate”
Imballaggi combinati (più piccoli recipienti in un collo) sono esenti dalle prescrizioni dell’accordo ADR se rispettano le quantità limitate (Cap. 3.2 coll. 7. e Sezione 3.4.6) e l’imballaggio esterno reca un indicazione specifica (LQ se l’imballaggio contiene più di una merce pericolosa).
Attenzione: Se il veicolo che trasporta questi colli esenti ha un peso complessivo a pieno carico superiore a 12 tonnellate e trasporta più di 8 tonnellate di merci pericolose, devono recare sul davanti e sul retro la nuova etichetta LTS QTS. La scritta in lettere nere su sfondo bianco deve misurare almeno 65 mm di altezza. - Nuovo: Merci pericolose imballate in quantità esenti
Per certe merci pericolose imballate in quantità ancora più piccole L'ADR 2009 ha introdotto una nuova esenzione: Merci pericolose imballate in imballaggi (1-30 g/ml) che fanno parte di un imballaggio esterno che a seconda della classe di esenzione puó contenere la quantità massima netta di merce pericolosa da 300 g/ml a 1 kg/l non sono soggette alle disposizioni del Contratto ADR se soddisfanno le disposizioni del capitolo 3.5 (e capitolo 3.2 colonna 7b). Questi colli devono portare il nuovo marchio E (nero o rosso).
Questo marchio deve misurare almeno 100 mm x 100 mm.
Sotto la E iscritta in un cerchio va posto il primo o unico numero di etichetta indicato nella colonna 5 della tabella A del capitolo 3.2.
Quando non compare da nessuna parte sull'imballaggio, il nome dello speditore o del destinatario deve essere indicato sotto il pericolo.
In un veicolo si posso trasportare al massimo 1000 colli di questo tipo!
- Viaggi a vuoto
Anche i viaggi a vuoto con contenitori non ripuliti sono esenti dalle norme ADR, purché siano state attuate tutte le misure necessarie ad eliminare il pericolo proveniente da eventuali residui.
Imballaggi vuoti che hanno trasportato merci della categoria di trasporto 0 non sono mai esenti.
Il documento di trasporto dovrà portare la voce: “1 imballaggio vuoto, Classe” . In recipienti della classe 2 (gas) sopra 1000 litri e tutte le forme di cisterna è necessario indicare l’ultima merce trasportata: Veicolo cisterna vuoto, 3, ultima merce caricata: UN 1203 Benzina, II.
I viaggi sono esenti qualora le segnalazioni arancio e le etichette siano coperte.
Ente competente
38. Mobilità
Unità organizzativa competente
38.1. Ufficio Pianificazione e trasporto merci
Indirizzo
Palazzo 3b, Piazza Silvius Magnago 3, 39100 Bolzano
Telefono
0471 414648
Fax
0471 41 46 59
martin.senoner@provincia.bz.it
Website
http://www.provincia.bz.it/mobilita/
Orario d'ufficio:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17:30.
Modulistica e allegati
Nomina del consulente per il trasporto di merci pericolose | Modulistica
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Documentazione/comunicazione esenzione dalla nomina del consulente per nummeri ridotti di trasporti) | Modulistica
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