FAQ

[Programmazione]
In quali casi si deve procedere all’aggiornamento in corso d’anno del programma?
L’art.5 comma 9 e l’articolo 7 comma 8 del DM 14/2018, riportano, rispettivamente per il programma triennale dei lavori e per il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, l’elenco dei casi nei quali è possibile, previa apposita approvazione dell’organo competente, la modifica del programma in corso d’anno. 
I successivi commi 11 dell’art.5 e comma 9 dell’art.7 indicano i casi nei quali gli interventi o gli acquisti possono comunque essere realizzati anche qualora non inseriti nel programma, in particolare quando resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.
Il modificarsi di tutte le informazioni richieste nel programma non legate alla natura, alla tipologia ed al valore (importo) dell’intervento o dell’acquisto, non richiedono un necessario aggiornamento e possono essere “corrette” in occasione del primo aggiornamento utile, ovvero nel programma successivo nel quale l’intervento o acquisto sia eventualmente riproposto.
Esempi di informazioni il cui modificarsi non richiedono un aggiornamento del programma sono:
- cambio del RUP
- la procedura verrà delegata a una centrale di committenza
Data: 23.11.2021
[Programmazione]
Una Stazione Appaltante che non prevede ad effettuare acquisti o lavori che ricadono nell’obbligo di programmazione devono comunque pubblicare un programma?
Anche nel caso in cui una SA o un CdC non preveda la realizzazione di interventi/acquisti soggetti a programmazione, va effettuata la pubblicazione della programmazione senza indicazione di interventi/acquisti. 
In tale caso le schede risulteranno essere vuote ma risulta essere di evidenza pubblica il fatto che la SA non ha previsto la realizzazione di lavori pubblici nei prossimi 3 anni, oppure non ha previsto l‘acquisto di forniture e servizi nei prossimi 2 anni.
Data: 23.11.2021
[Programmazione]
Quando deve essere pubblicato il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e il programma triennale dei lavori?
Il comma 6 dell’art.5 del DM 14/2018 definisce il termine massimo disponendo che il programma, per le amministrazioni diverse dai Ministeri, debba essere “approvato” entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio. 
Per la maggior parte delle Stazioni Appaltanti ciò significa che la prima versione dei programmi devono essere pubblicata entro il mese di marzo di ogni anno.
Data: 23.11.2021
[Programmazione]
È possibile modificare un programma che si trova in stato “in approvazione”?
No, non è possibile modificare un programma “in approvazione”. Il programma deve prima essere approvato o respinto dal Programmer SA.
Data: 23.11.2021
[Programmazione]
A chi viene attribuito il profilo di ”Programmer” e “Programmer SA” e quale ruolo hanno nel processo della programmazione?
Se la Stazione Appaltante è composta da un solo centro di costo il profilo di Programmer SA è attribuito automaticamente al referente attuale della stazione appaltante. In caso di Stazioni appaltanti articolate in più centri di costo il profilo di Programmer SA invece verrà attribuito all’utente comunicato dal titolare della Stazione Appaltante. I diritti di Programmer SA non sono trasferibili e non possono essere attribuiti in autonomia dal referente della Stazione Appaltante. Il Programmer SA consulta i programmi dei CdC, li approva e pubblica i programmi della sua Stazione Appaltante. I diritti di Programmer possono essere attribuiti invece in autonomia dal referente del centro di costo. I Programmer compilano le schede di programmazione utilizzando il modulo “Programmazione” e inviano il programma in approvazione al Programmer SA. Si consiglia, in caso di coesistenza di più utenti con il ruolo di Programmer per un unico centro di costo, di definire mediante regolamento interno la persona che inoltra il programma in approvazione.
Data: 23.11.2021
[Programmazione]
In quali casi un’opera incompiuta deve essere indicata nell’apposita scheda B del programma triennale dei lavori?
Le Opere incompiute dovranno essere ricomprese nel programma (scheda B) indipendentemente dal loro valore e quindi anche se di valore stimato inferiore a 100mila €, se rispondenti alla definizione di cui all’art.1 del DM MIT 42/2013.
Data: 23.11.2021
[Programmazione]
Come si devono intendere i campi “prima annualità”, “seconda annualità” e “terza annualità” nel “Quadro delle risorse finanziarie”?
Le annualità sono sempre riferite al periodo di riferimento del programma. In un programma biennale 2021-2022 per esempio nella “prima annualità” sono da inserire le risorse finanziarie stanziate per l’anno 2021. Se per inverso nello stesso programma viene programmato un servizio per il quale la procedura di affidamento è prevista per l’anno 2022 e nel corso del 2022 è previsto l’impegno di risorse finanziarie, queste dovranno essere inserite nel “secondo anno”.
Data: 23.11.2021
[Programmazione]
Per quanto tempo i programmi sono consultabili in piattaforma SICP?
I programmi sono consultabili per 5 anni solari successivamente alla loro pubblicazione. Un programma pubblicato nel 2021 sarà quindi consultabile fino al 31/12/2026.
Data: 23.11.2021
[Programmazione]
Come si determina l’importo di una concessione da inserire nel Programma?
Relativamente agli importi da riportare nelle schede del programma, nel caso delle concessioni si dovrà fare riferimento al loro valore stimato ai sensi dell’art.167 del codice incrementato, al pari degli appalti, dell’IVA, delle eventuali altre imposte e delle altre spese (spese tecniche, incentivi, spese per commissioni aggiudicatrici, contributo ANAC, spese per pubblicità etc.)
Nel quadro delle risorse finanziarie nel caso di concessioni dovranno essere inserti come risorse pubbliche:
- i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario
- il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione
- il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi.
- ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati o agli offerenti
Come risorse private invece verranno inserite:
- gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore
- le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione.
Data: 23.11.2021
[Programmazione]
Quando la Stazione Appaltante esercita il diritto di opzione contrattualmente previsto oppure rinnova un contratto, questi eventi sono da inserire nel programma?
No, il valore delle opzioni e dei rinnovi sono già comprese nell’importo programmato dell’intervento/acquisto e quindi non devono più essere programmati una volta che si esercita il diritto di opzione oppure si rinnova un contratto.
Data: 23.11.2021