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Nuove soglie per l’affidamento diretto dei servizi di architettura e ingegneria e dei servizi ad essi connessi – Modifica dell’art. 14 LP 3/2020 in seguito ad entrata in vigore della LP 1/2021 – Indicazioni operative
Art. 14 “Soglie per prestazioni professionali per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dei servizi ad essi connessi” della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3 (cd. Lex Covid) come modificato dalla legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1, in vigore dal giorno 15 gennaio 2021: indicazioni operative.
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1, in vigore dal giorno 15 gennaio 2021, che incide parzialmente sulla legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3 (cd. Lex Covid) e con particolare riferimento al novellato art. 14 “Soglie per prestazioni professionali per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dei servizi ad essi connessi”: “Fermo restando quanto previsto dell’articolo 17 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e i servizi ad essi connessi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 75.000 euro possono essere affidati anche mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre professionisti, ove esistenti.”, si propongono le seguenti indicazioni procedurali:
a) L’art. 14 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3 - come modificato dalla legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1, in vigore dal giorno 15 gennaio 2021 non sostituisce l’impianto normativo previsto dal vigente art. 17 della legge provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015;
b) Permane, quindi, intatta la possibilità di svolgere procedure negoziate anche per importi inferiori a 75.000 euro, con invito di almeno 5 professionisti, così come previsto dall’art. 17, comma 1, lett. b), della legge provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015;
c) Per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 75.000 euro si ricorre alla valutazione del/i preventivo/ i pervenuto/i in ragione di parametri qualitativi e di prezzo.
Al fine di comporre le esigenze tra aspetti qualitativi ed economici, il RUP procederà, entro i limiti della discrezionalità tecnica, ad apprezzare la complessiva vantaggiosità e sostenibilità dell’offerta, propedeutica alla definizione della motivazione a base della scelta dell’affidatario. Con specifico riguardo agli aspetti qualitativi, considerata la natura peculiare della procedura di affidamento diretto rispetto alle ordinarie procedura di scelta del contraente, può risultare agevole mutuare alcuni contenuti dei criteri di valutazione come indicati nel catalogo pubblicato e gestito dall‘Agenzia per i contratti pubblici, ovvero definirne di nuovi e diversi, quali meri parametri a supporto della scelta discrezionale sottesa alla scelta del miglior preventivo ed all’affidamento diretto, e non quali veri e propri criteri di aggiudicazione con relativi pesi, tipici di una procedura di gara competitiva. I parametri ossia gli aspetti qualitativi che il RUP riterrà di valorizzare per poter procedere alla comparazione tra i preventivi dovranno essere indicati nella richiesta di preventivo o nell’avviso di indagine di mercato.
Al fine di meglio chiarire l’ambito applicativo della nuova disciplina normativa, si propone la seguente tabella in allegato.
SV