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Pagamento diretto del subappaltatore – differenze tra la normativa provinciale e l’analoga previsione nazionale alla luce della pubblicazione del Comunicato del Presidente ANAC di data 25 novembre 2020

In forza della pubblicazione, in data 25 novembre 2020, del chiarimento dell’Autorità nazionale Anticorruzione, si ritiene necessario indicare la marginale, ma decisiva, differenza che intercorre tra l’art. 49, comma 3, della legge provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015 e l’art. 105, comma 13, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Si riporta integralmente la parte del vademecum azzurro Delibera della Giunta Provinciale n. 236 del 07/04/2020, che disciplina il pagamento diretto in Alto Adige:

“Dalla lettura della disposizione emerge che in difetto di specifica indicazione contraria nel contratto di subappalto, il pagamento si presume diretto da parte della stazione appaltante, costituendo esso, secondo il dettato legislativo, la regola. Tuttavia, si ammette che il contratto di subappalto possa contenere l’espressa indicazione che del pagamento del subappaltatore sia onerato l’appaltatore principale. In quest’ultima ipotesi è ammesso che il subappaltatore, in corso di esecuzione del rapporto, rinunci, e senza necessità di espressa accettazione da parte dell’appaltatore, al pagamento da parte di quest’ultimo (l’appaltatore), prescelto nel contratto di subappalto, e opti per il pagamento diretto da parte della stazione appaltante purché essa (la rinuncia) avvenga in un momento antecedente all’emissione del relativo stato di avanzamento dei lavori o del pagamento in acconto (inteso come SAL o pagamento in acconto nel corso del quale sono state eseguite le prestazioni previste nel contratto di subappalto). Nel caso sia stato previsto il pagamento delle prestazioni a carico dell’appaltatore, il subappaltatore potrà richiedere il pagamento diretto da parte della stazione appaltante successivamente all’emissione del relativo stato di avanzamento dei lavori o del pagamento in acconto (inteso negli stessi termini di cui sopra) solo nel caso di comprovata inadempienza dell’appaltatore. A tale scopo, per provare l’inadempienza il subappaltatore potrà limitarsi ad allegare le fatture e l’estratto del conto corrente dedicato dichiarando la mancata liquidazione dell’importo previsto. La stazione appaltante dovrà, in ogni caso, assegnare un congruo termine all’appaltatore per provare il fatto positivo dell’adempimento. Una volta comprovato l’inadempimento contrattuale, la stazione appaltante opererà una detrazione nel primo stato di avanzamento dei lavori o pagamento in acconto utile (al netto, ovviamente, del recupero dell’eventuale anticipazione, delle detrazioni a qualsiasi titolo, nonché dei pagamenti diretti ed immediati dei subappaltatori che hanno optato per il regime del pagamento da parte della stazione appaltante e che hanno eseguito le prestazioni nello stato di avanzamento dei lavori o nel pagamento in acconto in questione). Qualora non vi fossero stati di avanzamento o pagamenti in acconto successivi ovvero l’importo netto da corrispondere a favore dell’appaltatore non sia sufficiente per il pagamento integrale di quanto spettante al subappaltatore, la stazione appaltante è esonerata da qualsiasi obbligo nei confronti del subappaltatore che dovrà rivalersi esclusivamente sull’appaltatore per le somme da questi non versate.“

 

 

SV