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Possibilità di svolgere procedure aperte anche sotto le soglie di rilevanza europea e connesso onere motivazionale

art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) individua le soglie al di sotto delle quali si procede all'affidamento diretto e alla procedura negoziata per i contratti di lavori, servizi e forniture.  Analoga previsione è contenuta nell´art. 26, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, come modificato dalla legge provinciale 16 giugno 2023, n. 11.

A livello nazionale, le stazioni appaltanti hanno sollecitato un intervento correttivo al fine di chiarire se anche per l’affidamento dei contratti di cui al citato articolo sia possibile svolgere procedure aperte. Il dubbio interpretativo è giustificato dal fatto che il Legislatore ha utilizzato il modo verbale indicativo (“le stazioni appaltanti procedono …”).

Con circolare del Ministro delle infrastrutture e dei trasposti n. 298 del 20 novembre 2023 sono stati forniti chiarimenti interpretativi circa la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Il Ministero ritiene che “le disposizioni contenute nell'art. 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell'Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE”. La scelta di optare per la procedura aperta viene ancorata dal Ministero al rispetto dei principi che regolano la materia dei contratti pubblici, tra i quali figurano i seguenti: risultato, buon andamento, efficienza, efficacia, economicità, accesso al mercato degli operatori economici, concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza, proporzionalità e fiducia. Inoltre, nella circolare si sottolinea la centralità del principio del risultato e si valorizza “l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici”.

A livello provinciale la problematica non si pone. Infatti, si prevede che “È sempre salva la possibilità di ricorrere motivatamente alle procedure ordinarie di scelta del contraente, fermo restando il rispetto dei termini massimi di conclusione delle procedure negoziate” (v. art. 26, comma 4, della L.P. n. 16/2015 e succ.mod.).

 

Si conferma dunque che le stazioni appaltanti potranno optare per la procedura aperta anche nei casi in cui la legge provinciale prevede l'affidamento diretto e la procedura negoziata per i contratti di lavori, servizi e forniture. A tal proposito, l’assolvimento dell’onere motivazionale imposto dalla legge provinciale terrà conto dei principi che regolano la materia dei contratti pubblici e, in particolare, del principio del risultato.

SV