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Adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter del D.L. n. 50/2022 - D.L. n. 12/2023 (convertito in legge n. 41 del 21.04.2023) - Accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (scadenza seconda finestra temporale: 31.07.2023)

Si segnala che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ha modificato il comma 6-ter del citato art. 26 del D.L. n. 50/2022, estendendo al 30 giugno 2023 l’arco temporale, indicato precedentemente nel comma 6-ter dell’articolo 26 del DL 50/2022, per il quale va applicata la compensazione prezzi (offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023).

Si ricorda che dal 1. luglio al 31 luglio 2023 sarà possibile presentare le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (“adeguamenti prezzi”), istituito dallo Stato per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in materia di appalti pubblici, ai sensi dell´art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Come previsto dall'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di data 1° febbraio 2023, anche nella seconda finestra le risorse verranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. È quindi fondamentale presentare le domande appena possibile.

Inoltre, il D.L. del 22 giugno 2023, n. 75, ha previsto all’art. 11 una modifica del regime dei controlli del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sulle domande di accesso al citato Fondo, prevedendo che gli stessi possano essere effettuati anche a campione. 

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