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Recepimento delle linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, N. 120
Si comunica che in data 9 marzo 2021 la Giunta Provinciale ha emanato la delibera n. 212, avente ad oggetto il “Recepimento delle linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, N. 120.”
Con la delibera in oggetto la Giunta Provinciale ha stabilito:
1. di adottare le allegate linee guida per la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico con riferimento alle opere sopra soglia in corso, per tutte le opere future che prevedranno l’obbligo di costituire il Collegio Consultivo Tecnico, nonché per tutte le opere per le quali la rispettiva Ripartizione riterrà di esercitare la facoltà di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico;
2. di autorizzare le ripartizioni della Provincia a conferire gli incarichi necessari per la costituzione dei Collegi Consultivi Tecnici.
Le linee guida adottate dalla Giunta provinciale per la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico recepiscono in buona parte le linee guida emanate in data 21 dicembre 2020 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ritenute maggiormente coerenti, in funzione delle necessità e dell’organizzazione delle Ripartizioni, rispetto alle indicazioni operative fornite da Itaca nel documento approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 17.12.2020.
Si evidenzia come le linee guida adottate dalla Giunta Provinciale con la Delibera n. 212 dd. 09.03.2021 non sono state assunte e non possono valere giuridicamente come linee guida vincolanti a carattere obbligatorio nei confronti di tutte le Amministrazioni del territorio (soggetti di cui all´art. 2 LP 16/2015) ai sensi dell’art. 40 della LP 16/2015.
Detta norma attribuisce, invero, alla Giunta provinciale la potestà di emanare atti di soft law (linee guida vincolanti) al fine di attuare le disposizioni della legge provinciale sugli appalti e quindi solo laddove nell’ambito della LP 16/15 vi sia una norma primaria da attuare mediante linea guida.
Poiché nell’ambito della LP 16/15 difetta una norma specifica disciplinante l’istituto del Collegio consultivo tecnico, le linee guida adottate dalla Giunta Provinciale con delibera n. 212 non hanno carattere vincolante ed obbligatorio nei confronti delle amministrazioni del territorio provinciale, le quali potranno dunque decidere se allinearvisi o meno.
SV