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Delibera ANAC 16 novembre 2022, n. 537, sul tema della consultazione preliminare di mercato propedeutica alla procedura negoziata senza bando

Con la Delibera ANAC 16 novembre 2022, n. 537 (in allegato) l’Autorità ha ribadito come sia illegittima la consultazione preliminare di mercato propedeutica alla procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 50/2016 (sul piano provinciale il riferimento è all’art. 25, comma 1, lett. b), della legge provinciale 16 del 2015), laddove se ne faccia un uso distorto, sviandola rispetto alla sua finalità tipica di verificare l’impossibilità di ricorrere a fornitori o soluzioni alternative e mirando esclusivamente alla ricerca di un operatore da cui acquisire un sistema con requisiti tecnici identici a quello già utilizzato. 

Si ricorda, a tale proposito, che la consultazione preliminare di mercato può costituire lo strumento attraverso il quale accertare l’eventuale infungibilità dei beni o delle prestazioni e, quindi, legittimare la procedura negoziata senza bando succitata, che ruota intorno al concetto economico di infungibilità. Tale infungibilità è ravvisabile, però, nelle sole ipotesi in cui un bene o un servizio sia realmente l’unico in grado di soddisfare un certo bisogno, poiché, per motivi tecnici, non ne esistono possibili sostituti. 

In ogni caso, poiché la procedura negoziata senza bando riveste carattere di eccezionalità rispetto al principio di concorrenza, in capo alla Stazione Appaltante vi è l’obbligo di valutare in modo rigoroso la sussistenza dei relativi presupposti, motivando in modo rigoroso.

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