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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n.18.“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.(GU Serie generale n.70 del 17.03.2020)

1) con riferimento all'art. 59, comma 1, del d. l. 17 marzo 2020, n. 18 (Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte di Regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19) si segnala che "limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 (...), SACE S.p.a. è autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19. Le garanzie possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonchè a banche estere od operatori finanziari od esteri italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione , vigilanza, patrimonializzazione ed operatività , per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attività, nonchè quelle connesse o strumentali";

2) con riferimento all´art. 72 (Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese), si evidenzia che: “…In considerazione dell’esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull’internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui al comma 1, nonché a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all’articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:
a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all’articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

Per gli interventi nel settore AGROALIMENTARE si può procedere a procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara a cinque operatori economici se sussistenti (Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.)  

3) con riferimento all'art. 75 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Acquisti per lo  sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese) si segnala che "al fine di favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da Covid-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dal'art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 211, n. 159, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud Saas (software s a service), nonchè servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici , di cui almeno una "start-up innovativa" o una "piccola e media impresa innovativa", iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 , comma 1, l. 17 dicembre 2012 n. 221 e all'art.  4, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 24 marzo 2015, n. 33." (...) Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario informatico di Anac, nonchè previa verifica del rispetto delle precauzioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159" (..) (per maggiore approfondimento, si rimanda alla lettura integrale dell'art. 75).

4) con riferimento all'art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica d Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa) si segnala che, dall'8 marzo al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dall'art. 54, commi 2 e 3 del codice del processo amministrativo, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, ai sensi del quale, dal 6 aprile al 15 aprile 2020, le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale , sulla base degli atti depositati , se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite (forse questa seconda parte entra troppo nel merito del processuale dal momento che riguarda processi già in corso, mentre la prima parte relativa alla sospensione dei termini riguarda anche i termini, ad es., per la presentazione dei ricorsi).  

5) Con riferimento all'art. 91 del d. l. 17 marzo 2020, n. 18 (Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)  si segnala che il rispetto delle misure di contenimento di cui al decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, conv. con modific. dalla l. 5 marzo 2020, n. 13, è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente al'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse o ritardati o omessi adempimenti". Si ricorda che, con riferimento all'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (art. 49, comma 3-ter l.p. 16/2015), l'erogazione dell'anticipazione è consentita anche in caso di consegna in via d'urgenza , ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d. lgs. n. 50/2016.  

6) Con riferimento all'art. 99 , comma 3, del d. legge 17 marzo 2020, n. 18 (Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19) si segnala che "nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale, da utilizzare nelle attività di contrasto all'emergenza Covid - 19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'art. 793 c.c.  avviene mediante affidamento diretto , senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'art. 35 del d. lgs n. 50/2016, a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità".  

7) con riferimento all'art. 103 del d. legge 17 marzo 2020, n. 18 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) si segnala che "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori , propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio , pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
(...)
Le disposizioni di cui sopra "non si applicano  ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonchè dei relativi decreti di attuazione".    

8) con riferimento all'art. 120 , comma 3, del d. l. 17 marzo 2020, n. 18 (Piattaforme per la didattica a distanza) si segnala che "le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1 , lett. a) e b) del presente decreto mediante ricorso agli strumenti di cui all'art. 1, commi 449 e 450 (convenzioni quadro e mercato elettronico della P.A.) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti , le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lett. a) e b), anche in deroga alle disposizioni del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50".

SV