Esercizi pubblici e affittacamere/-appartamenti privati

Di seguito alcune informazioni in merito al parere per la classificazione degli esercizi turistici, il rilascio della concessione edilizia per l'ampliamento quantitativo e qualitativo degli esercizi alberghieri, gli orari di apertura, il giorno di riposo e i prezzi.

Licenze e classificazione

Licenze e classificazione

La licenza per la conduzione degli esercizi alberghieri e dei campeggi è rilasciata dai comuni. Gli esercizi di somministrazione di pasti e/o bevande dall’11 agosto 2016 inoltrano una segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), attraverso lo sportello unico delle attività produttive (SUAP). L’accesso avviene tramite la Rete civica dell’Alto Adige oppure tramite il portale statale. Fanno eccezione le “mense interne”, gli “spacci interni” e gli “esercizi di somministrazione di pasti e/o bevande annessi a un esercizio alberghiero e sottostanti alla stessa gestione”, che sono tuttora soggetti all’obbligo della licenza. Anche l’esercizio dell’attività di affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie, vale a dire quello di affittacamere privato, è soggetto alla segnalazione certificata d’inizio attività, da inoltrarsi al comune in cui è svolto. Di seguito alcune informazioni sulla classificazione degli esercizi di cui sopra.

Parere per l'ampliamento degli esercizi alberghieri

Parere per l'ampliamento degli esercizi alberghieri
Foto: IDM Südtirol/Helmuth Rier

Orario di apertura

In base al decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 settembre 2006, n. 213/1.4 gli esercizi di somministrazione di pasti e/o bevande aprono alle ore 6.00 e chiudono alle ore 1.00. Per i giorni giovedì e martedì grasso, 14 e 15 agosto e 31 dicembre gli esercizi innanzi detti possono rimanere aperti fino alle ore 5.00. Negli esercizi ricettivi la somministrazione di pasti e bevande è consentita, limitatamente a favore della clientela alloggiata, anche al di fuori dell’orario generale prescritto.

Nell’ambito dell’orario generale d’apertura (dalle ore 6.00 alle ore 1.00) spetta al conduttore fissare gli orari effettivi dell’apertura del proprio esercizio. Questi orari effettivi d’apertura sono da esporsi all’entrata dell’esercizio.

All’orario di chiusura deve cessare qualsiasi prestazione di servizio e ai clienti è concessa mezz’ora di tempo per lasciare il locale. In alternativa a ciò, ai fini del rispetto dell’orario di chiusura, la somministrazione di bevande può cessare fino a un’ora prima dell’orario di chiusura.

In occasione di festeggiamenti, gli esercizi di ristorazione nonché gli esercizi ricettivi con annesso ristorante possono rimanere aperti, ad esclusivo servizio degli ospiti invitati, per la durata comunicata al sindaco almeno 5 giorni prima. Sopraggiunto l’orario di chiusura generale, l’esercizio dovrà essere chiuso al pubblico.

L’orario di esercizio effettivo dovrà essere esposto nell’area di entrata.

Giorno di riposo

Gli esercizi di somministrazione, inclusi quelli annessi a un esercizio alberghiero, esclusi gli spacci interni e le mense aziendali, hanno la facoltà di non osservare più nessun giorno di riposo settimanale, oppure anche di osservarne fino a due. Questi giorni di riposo possono essere tenuti anche separatamente tra loro e come giorni interi o mezze giornate. Gli eventuali giorni di riposo settimanale sono da esporsi unitamente all’orario di apertura e di chiusura, in modo ben visibile nell’area di entrata all’esercizio.

Detta disciplina sul giorno di riposo non si applica all’attività di somministrazione di pasti e bevande a favore della clientela alloggiata negli esercizi ricettivi, all’attività di somministrazione di vitto dovuta in base a obblighi contrattuali di durata almeno mensile, nella settimana precedente e successiva al Natale e alla Pasqua, in coincidenza con festività infrasettimanali.

In caso di particolari esigenze stagionali o in occasione di evenienze locali, il sindaco può sospendere l’obbligo del giorno di riposo per un determinato limite di tempo, anche a favore di taluni esercizi specifici.

La modifica del giorno/dei giorni di riposo va comunicata al comune in cui si trova l’esercizio. Per gli esercizi soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività, questo avviene attraverso lo sportello SUAP, mentre per gli altri è da comunicarsi via posta elettronica certificata (PEC).

Prezzi

In generale vige il principio della libera determinazione dei prezzi da parte dell’imprenditore.

Negli esercizi di somministrazione di pasti e/o bevande, esclusi spacci interni e mense aziendali, dovrà essere esposto o distribuito il listino prezzi dei pasti e delle bevande. Negli esercizi alberghieri, escluse le case per ferie, dovrà invece essere esposto all’entrata o nell’atrio, il listino dei prezzi giornalieri minimi e massimi praticati per i singoli servizi.

Per gli affittacamere e -appartamenti di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, contestualmente all’avvio dell’attività, sussiste invece l’obbligo della comunicazione dei prezzi giornalieri all’associazione turistica locale legalmente riconosciuta. Per gli anni successivi tale denuncia è da farsi entro il 1o ottobre o il 1° marzo di ogni anno, con validità rispettivamente dal 1o dicembre e dal 1° giugno successivo. Detti prezzi minimi e massimi sono da affiggersi in ogni singolo piano in cui si trovano le camere o gli appartamenti. Ove i prezzi non fossero uniformi per tutti gli appartamenti o camere, è da affiggersi un cartello con l’indicazione dei prezzi praticati in ogni appartamento o camera.