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Voto dei detenuti
I detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di detenzione.
Gli interessati devono effettuare al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione scritta attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione.
La dichiarazione deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l’elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dalla tessera elettorale; inoltre deve contenere l’attestazione del direttore dell’istituto di detenzione comprovante la detenzione dell’elettore. La dichiarazione deve essere inoltrata al comune, a cura del direttore dell’istituto di detenzione, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione.
Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi degli elettori detenuti.
Gli elettori detenuti non possono votare se non previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche di tale attestazione.