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Voto dei soggetti non deambulanti

Gli elettori non deambulanti, qualora la sede della sezione alla quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune priva di barriere architettoniche (di cui è data indicazione nell’elenco di seguito riportato);

a tale scopo gli elettori debbono esibire al seggio prescelto, unitamente alla tessera elettorale, l’attestazione medica dell'azienda sanitaria locale (è ammessa pure l’attestazione rilasciata in precedenza per altri scopi) o copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

In ogni caso i comuni sono tenuti ad organizzare un adeguato servizio di trasporto in modo da facilitare gli elettori non deambulanti nel raggiungimento del seggio.

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