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Per cosa si vota

Informazioni generali

Il 26 ottobre si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale della provincia di Bolzano.
Il numero dei consiglieri/delle consigliere provinciali che verranno eletti è di trentacinque.
Il Presidente della Provincia non viene eletto direttamente dal popolo.
I Consiglieri Provinciali ricoprono automaticamente anche la carica di Consigliere Regionale.

Sistema elettorale

Il Consiglio Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano è eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto.

Assegnazione dei seggi

Per l’assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista, si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei Consiglieri, più due, ottenendo così il quoziente elettorale; nell’effettuare la divisione si trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Ove dopo il primo riparto risultassero seggi non attribuiti, l’Ufficio elettorale centrale sceglie, tra le cifre dei voti residui di tutte le liste, le più alte, in numero uguale ai seggi rimasti da assegnare, e attribuisce un ulteriore rappresentante a ciascuna delle liste alle quali appartengono tali cifre dei voti residui. A parità di cifre dei voti residui il seggio è attribuito alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. A queste operazioni partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale intero.

Se, con il quoziente elettorale calcolato come sopra, il totale dei seggi da attribuire alle varie liste superi il numero di consiglieri provinciali, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente elettorale ottenuto diminuendo di un’unità il divisore.

Membro ladino del Consiglio provinciale

L’Ufficio elettorale centrale:

  1. dispone in una graduatoria decrescente della rispettiva cifra individuale tutti i candidati appartenenti al gruppo linguistico ladino, prescindendo dalla lista di appartenenza; non entrano in tale graduatoria i candidati compresi in liste che non hanno ottenuto l’assegnazione di almeno un seggio;
  2. nel caso in cui nessun candidato appartenente al gruppo linguistico ladino risulti eletto, attribuisce uno dei seggi assegnati al candidato appartenente a tale gruppo che ha ottenuto la più alta cifra individuale, o, a parità di detta cifra, al più anziano di età.

Il candidato appartenente al gruppo linguistico ladino da proclamare eletto viene a prendere il posto del candidato che, sulla base della graduatoria delle cifre individuali, dovrebbe essere l’ultimo degli eletti della lista.

Il candidato, che per effetto di quanto esposto sopra non viene proclamato eletto, rimane primo nella graduatoria dei candidati non eletti della propria lista.