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Modifiche alla legge sull'edilizia abitativa agevolata

Con la legge provinciale n. 5/2021 (legge omnibus), in data 30/07/2021, sono entrate in vigore, tra l’altro, le seguenti modifiche in merito ai requisiti per essere ammessi alle agevolazioni edilizie per il recupero, l’acquisto e la costruzione di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario:

1) Se vengono stipulati contratti di mutuo per l’acquisto, il recupero o la nuova costruzione dell’abitazione, l’amministrazione provinciale, per l’ammissione al contributo, non stabilisce più la rata mensile massima del mutuo in base al reddito del richiedente. La capacità restitutiva degli eventuali mutui non verrà quindi più verificata dall’amministrazione provinciale.

Tuttavia, è rimasto il requisito del reddito minimo per poter accedere all’agevolazione edilizia.

La modifica vale anche per le domande di agevolazione edilizia per il fabbisogno abitativo primario già presentate, per le quali non sia ancora stato emesso il provvedimento di concessione o di esclusione definitivo, nonché per le domande già approvate, per le quali non sia ancora concluso il procedimento per l’erogazione dell’agevolazione o per la restituzione della fideiussione bancaria.

2) Nella valutazione delle condizioni economiche della famiglia non si tiene più conto della consistenza del patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri e figli anche non conviventi. Questo vale anche per l’assegnazione di terreno agevolato e di abitazioni in locazione da parte dell’Istituto per l’edilizia sociale.

Tuttavia, per l’ammissione all’agevolazione edilizia per l’acquisto e la nuova costruzione, si continua a tener conto della consistenza del patrimonio abitativo in località facilmente raggiungibile dei genitori, dei suoceri e dei figli, anche se alienato negli ultimi cinque anni.

3) Il valore convenzionale dell’abitazione non deve più essere preso in considerazione nel calcolo dell’importo del mutuo ipotecario. Di conseguenza, non è più necessario richiedere all’amministrazione provinciale il rilascio dell’attestazione del valore convenzionale per la stipula di eventuali contratti di mutuo ipotecari.

Il valore convenzionale deve essere comunque preso in considerazione nel caso in cui l’abitazione costruita su terreno agevolato venga venduta durante la durata del vincolo sociale.

Rimane inoltre valido l’obbligo di destinare il mutuo esclusivamente all’acquisto, alla costruzione o al recupero della prima casa.

La modifica si applica anche alle domande di agevolazione edilizia per il fabbisogno abitativo primario già presentate, per le quali il procedimento dell’annotazione del vincolo sociale non è ancora concluso, nonché per le domande per le quali il vincolo sociale di cui all’articolo 62 sia già intavolato al libro fondiario.

4) Possono essere ammessi alle agevolazioni edilizie per l’acquisto anche i richiedenti che abbiano già stipulato il contratto definitivo di acquisto, purché la domanda venga presentata entro dodici mesi dalla data di registrazione del contratto di acquisto. In precedenza il termine era di sei mesi.

Questa modifica si applica anche alle domande di agevolazione edilizia per il fabbisogno abitativo primario già presentate, per le quali non sia ancora stato emesso il provvedimento di concessione o di esclusione definitivo.

Inoltre, con la legge provinciale n. 5/2021, sono state apportate modifiche in materia delle agevolazioni per il recupero convenzionato e della cessazione della convivenza more uxorio:

1) Qualora sia il beneficiario stesso ad occupare l’abitazione convenzionata assieme alla sua famiglia, i requisiti per l’ammissione all’agevolazione verranno verificati al momento della presentazione della domanda e non più al momento dell’occupazione dell’alloggio, dopo l’ultimazione dei lavori.

Invece, nel caso in cui l'abitazione venga occupata da parenti in linea retta del beneficiario, i requisiti generali devono sussistere al momento della dichiarazione di occupazione, come finora.

2) Anche nei casi in cui lo scioglimento della convivenza more uxorio avviene sulla base di un provvedimento giudiziario, si applica l’articolo 66, equiparando il caso alla situazione in caso di separazione coniugale o divorzio. Pertanto non avrà luogo una riduzione dell’agevolazione edilizia. In mancanza di una decisione del giudice la riduzione dell’agevolazione rimane in vigore, perché manca un documento ufficiale che provi la cessazione della convivenza more uxorio.

TE