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Modifiche al 1° regolamento di esecuzione all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

Con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 30 del 27/09/2021, entrato in vigore il 01/10/2021, sono state approvate le seguenti modifiche:

• A causa degli effetti economici e finanziari della crisi causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per le domande presentate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, ai soli fini del calcolo del reddito netto minimo, ai sensi dell’articolo 45, comma 1, lettera e) della legge, il reddito netto è calcolato in base alla sola DURP del 2019, qualora tale reddito netto sia superiore al reddito medio netto calcolato in base alle DURP degli ultimi due anni di riferimento;

• Il piano di finanziamento, che serviva a conferma della disponibilità dei mezzi propri e della finanziabilità del progetto, non deve essere più allegato al modulo di domanda per l’agevolazione edilizia;

• Decesso del richiedente: regolamentazione dell’approvazione della domanda di contributo, in caso di decesso del richiedente prima dell’emissione del provvedimento di concessione dell’agevolazione;

• Assegnazione dell’agevolazione in caso di decesso del richiedente: regolamentazione della trascrizione dell’agevolazione edilizia, in caso di decesso del richiedente dopo l’ammissione all’agevolazione edilizia, ma prima che inizi a decorrere il vincolo sociale di cui all’articolo 62 dell’ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata;

• Normativa di dettaglio relativa alle deroghe di cui all’articolo 45/bis, comma 2 dell’ordinamento dell’edilizia abitativa in caso di separazione o divorzio tramite accordo concluso davanti all’ufficiale di stato civile.

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