Familiengeld: Ausländerinnen und Ausländer haben darauf Anspruch, auch wenn die Familie im Ausland wohnt.

Zwei Urteile des Europäischen Gerichtshofs

Hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare anche i lavoratori e le lavoratrii straniere che hanno lasciato in patria coniuge o figli.

La Corte di Giustizia Ue con due sentenze del 25 novembre scorso (causa C‑303/19 e C-302/19) ha riconosciuto che uno Stato membro non può rifiutare o ridurre il beneficio di una prestazione di sicurezza sociale alle persone soggiornanti di lungo periodo o titolari di un permesso unico lavoro, per il motivo che i suoi familiari, o taluni di essi, risiedono in un paese terzo; mentre invece accorda tale beneficio ai propri cittadini e alle proprie cittadine indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedano.

Maggiori informazioni e il link alle sentenze sul Portale Integrazione Migranti.

DZ