La valutazione degli studenti

La Legge Provinciale numero 5 del 2008 (Link esterno) "Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" e la Legge Provinciale numero 11 del 2010 (Link esterno) "Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia Autonoma di Bolzano" stabiliscono che la Giunta Provinciale emani i criteri relativi alla valutazione delle alunne e degli alunni dei diversi gradi di scuola.

A questo scopo sono state emanate:

Per quanto riguarda le modalità di valutazione nella scuola secondaria di II grado, la Deliberazione della Giunta n. 1020/2011 ha affidato alla Sovrintendente scolastica il compito di stabilire con una circolare "le discipline la cui valutazione periodica è espressa con un voto unico e le discipline la cui valutazione periodica è espressa con un voto distinto per le prove scritte, orali e/o pratiche".

Ricorsi

Contro l'esito di un esame o di uno scrutinio che non consente di proseguire il proprio percorso di studi è possibile sporgere reclamo al dirigente scolastico entro il 15° giorno dalla pubblicazione all'albo della scuola. L'organo competente (il consiglio di classe) dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo; in caso contrario il provvedimento (es. la bocciatura) diventa definitivo. Un'ulteriore possibilità è quella di rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).

Questo argomento è disciplinato dall'articolo 11 della Legge provinciale n. 12 del 29 giugno 2000 "Autonomia delle scuole".