FAQ

[Programmazione]
Come si devono programmare i servizi/forniture connesse ad un intervento di tipo “lavori”?
Nel caso di servizi o forniture connesse ad un lavoro pubblico queste devono essere programmate separatamente nel programma biennale degli acquisti se il loro valore stimato è superiore alla soglia di 40.000 Euro e collegati tramite l’apposito campo con l’intervento di tipo lavori. L’effetto di questo collegamento è che il loro importo sarà ricompreso nella scheda A – “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma” del programma triennale invece che nella scheda A del programma biennale. Inoltre, gli importi delle risorse necessarie anno per anno saranno sommate a quelle nella riga dell’intervento di tipo lavori programmato a cui sono collegate.
Data: 23.11.2021
[Programmazione]
Si può utilizzare più volte lo stesso CUI?
Nel caso dei lavori pubblici, l’intervento può prevedere l’espletamento di più gare o procedure di affidamento, ovvero appalti da aggiudicare in tempi diversi. In questi casi può essere utilizzato lo stesso CUI per i diversi appalti pubblicati.
Data: 23.11.2021
[Programmazione]
Come si determina l’importo dell’acquisto/intervento da inserire nel Programma?
L’importo da inserire in programmazione è dato dall’importo che corrisponde all’ultimo quadro economico/prospetto economico approvato, ovvero l’importo massimo pagabile dall’amministrazione aggiudicatrice. Questo importo oltre al valore stimato dell’intervento/acquisto comprende tipicamente l’IVA, altre eventuali imposte e le spese tecniche in caso di lavori.
Data: 23.11.2021
[Programmazione]
Quali componenti vanno considerate al fine della determinazione del valore stimato dell’intervento/acquisto ai fini della verifica della sussistenza dell’obbligo di inclusione dell’intervento/acquisto nel programma?
Il valore stimato di un appalto può prevedere le seguenti componenti:
- Importo della prestazione o somma degli importi delle singole prestazioni di servizi/forniture (soggetto/i a ribasso)
- Costi per la sicurezza da DUVRI/PSC (non soggetti a ribasso)
- Premi per candidati o offerenti
- Pagamenti per candidati o offerenti
- Opzioni
- Clausole contrattuali (se monetizzabili)
- Modifiche non sostanziali (se monetizzabili)
- Proroga tecnica
- Rinnovi espressi
Data: 23.11.2021
[Programmazione]
La SA ha facoltà di includere in programmazione interventi o acquisti di importi inferiore alla soglia indicata dall’art. 7 LP 16/2015?
Si le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di includere nei programmi anche interventi o acquisti di importo inferiore alle soglie che rendono obbligatoria la programmazione.
Data: 23.11.2021
[Programmazione]
Qual è l’oggetto della programmazione nel programma biennale degli acquisti di servizi e forniture?
L’oggetto della programmazione si può far coincidere con quello della stima del valore complessivo dell’appalto di cui all’art. 16 della LP 16/2015 nel quale sono ricompresi “gli appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti” cui possono dare luogo “prestazioni di servizi” e “progetti volti ad ottenere forniture omogenee”.

Se una gara preveda l’acquisto di servizi o forniture con diversi CPV si puó inserire in programmazione il CPV prevalente.
Data: 23.11.2021
[Programmazione]
Devono essere programmate anche le concessioni e come si come è determinato il loro valore stimato?
Si, anche concessioni devono essere programmate se il loro valore stimato supera le soglie che rendono obbligatoria la programmazione. Nel caso di concessioni il valore stimato viene calcolato secondo quanto previsto dal art. 167 D.lgs n. 50/2016.
Data: 23.11.2021
[Programmazione]
Quali sono le soglie da considerare ai fini dell’ambito di obbligatorietà, ovvero al fine di verificare la sussistenza dell’obbligo di inclusione dell’intervento/acquisto nel programma?
Secondo la LP 16/2015 all’art. 7, comma 3 e 4 “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro” e “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”
Data: 23.11.2021
[Questioni generali e varie]

Considerazioni in merito al concetto di violazione grave ai sensi dell’art. 80, comma quarto, d.lgs. n. 50/2016

Ai sensi dell’art. 80, comma quarto, d.lgs. n. 50/2016: “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. (…)”.

In altre parole, bisogna disporre l’esclusione dell’operatore economico se dal certificato dell’Agenzia delle Entrate emergono violazioni definitivamente accertate di importo superiore ai 5.000 euro (soglia desumibile dall’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, d.P.R. n. 602/1973).

 

Nulla quaestio se dal certificato dell’Agenzia delle Entrate emerge una sola violazione definitivamente accertata. In quel caso basterà verificare se l’importo della grave violazione superi la soglia di 5.000 euro.

Come bisogna comportarsi invece se dal certificato dell’Agenzia delle Entrate risultino più violazioni definitivamente accertate, ciascuna delle quali presa singolarmente è inferiore ai 5.000 euro e invece se sommate tra di loro sarebbero superiori a tale soglia?

Ci si chiede, quindi, se le violazioni definitivamente accertate che emergono dal certificato dell’Agenzia delle Entrate vadano sommate tra di loro oppure se debbano essere considerate singolarmente.

 

A favore della tesi della c.d. sommatoria parrebbe militare il dato letterale dell’art. 48-bis, comma primo, d.P.R. n. 602/1973: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”.

  

Si può facilmente obiettare però che l’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 si rivolge alle pubbliche amministrazioni che devono compiere a qualunque titolo un pagamento superiore a 5.000 euro. Si tratta, quindi, di un articolo avente una valenza prettamente contabile.

Inoltre, l’art. 80, comma quarto, d.lgs. n. 50/2016, quando richiama l’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973, lo fa al fine di individuare la soglia sopra cui una violazione si intende grave.

 

A favore della tesi della c.d. separazione si può invece citare l’art. 80, comma quarto, secondo periodo, d.lgs. n. 50/2016: “Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.” Si parla, infatti, di “un omesso pagamento” e non di “uno o più omessi pagamenti”.

A ciò si aggiunga che il TAR per la Lombardia nella sentenza n. 448/2019 ha così statuito: “in data 9 luglio 2018 l’Agenzia delle entrate, all’uopo compulsata da Anas, rilasciava un certificato da cui risultavano “definitivamente accertati” debiti rivenienti da tre cartelle di pagamento; in particolare, due erano le cartelle recanti importi rilevanti ai fini che ci occupano (in quanto concretanti “gravi” violazioni)” e ancora “Orbene, nella fattispecie de qua agitur, delle tre cartelle di pagamento indirizzate alla società ricorrente una –quella riferita al mancato pagamento di tasse automobilistiche- non mai varrebbe ad integrare una “grave” violazione, stante l’assai basso importo da essa recato. Le altre due cartelle, di contro, afferiscono a debitorie senz’altro rilevanti, di talchè è con esclusivo riferimento a queste ultime che va indagata la esistenza del requisito, normativamente contemplato, dell’“accertamento definitivo”. Dalla lettura della sentenza parrebbe quindi che il TAR per la Lombardia propenda per una valutazione disgiunta delle violazioni e non per la sommatoria delle stesse.

 

Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia dei Contratti Pubblici ritiene di aderire, finché non dovessero emergere motivi per discostarsene, all’indirizzo che analizza separatamente ogni singola violazione e non le somma tra di loro.

Ciò posto, la questione non è chiara ed entrambe le tesi potrebbero essere sostenute, se ben motivate. Si tratta, quindi, di una scelta discrezionale rimessa alle singole stazioni appaltanti. 

Data: 11.5.2021
[Questioni generali e varie]

FAQ SU ART. 80, COMMA 5, LETT. C) e C-ter) 

L’art. 80, comma 5, lett. c) prevede che la Stazione appaltante possa escludere dalla partecipazione ad una procedura d’appalto un operatore economico ove la stessa “dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso responsabile di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”; l’art. 80, comma 5, lett.  c-ter) consente invece all’Amministrazione aggiudicatrice di escludere l’operatore economico che “abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”.

Nel dare indicazione alle Stazioni appaltanti sulle modalità di esercizio di tale potere discrezionale, le Linee Guida ANAC n. 6 specificano che:

  • La rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell’esclusione deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità, assicurando che:

    1.le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l’obiettivo di assicurare che l’appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità;

    2.l’esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull’integrità o sull’affidabilità dell’operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare;

    3. L’esclusione sia disposta all’esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata.

  • Il requisito della gravità del fatto illecito deve essere valutato con riferimento all’idoneità dell’azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull’interesse della stazione appaltante a contrattare con l’operatore economico interessato.

  • La valutazione dell’idoneità del comportamento a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente attiene all’esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante e deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto.

  • Il provvedimento di esclusione deve essere adeguatamente motivato con riferimento agli elementi indicati”.

Con specifico riferimento alle “significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto” il Consiglio di Stato ha di recente osservato che “la motivazione sulla gravità delle “significative e persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto” che ne hanno causato la risoluzione, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c- ter), non può limitarsi a dare conto di tali carenze ma deve essere adeguata a sorreggere, sotto il profilo sostanziale, la valutazione di gravità effettuata dalla stazione appaltante e quindi il giudizio di definitiva compromissione del rapporto fiduciario con l’appaltatore, ostativo alla sua partecipazione alla gara successiva.

Giova precisare che la gravità delle carenze esecutive del precedente contratto rilevanti ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alla gara non è parametrata tanto (o soltanto) al disposto dell’art. 1455 cod. civ. La non scarsa importanza dell’inadempimento ai sensi di tale ultima norma è un presupposto indefettibile della risoluzione del precedente contratto di appalto, laddove l’art. 80, comma 5, lett. c-ter, del codice dei contratti pubblici prende le mosse dalla precedente risoluzione contrattuale, nel senso che, a sua volta, la presuppone come evento contrattuale a monte, già verificatosi e contestato all’appaltatore anche sotto il profilo della non scarsa importanza dell’inadempimento avuto riguardo all’interesse della stazione appaltante ex art. 1455 cod. civ. – sia o meno esso ancora sub iudice in ambito civilistico. Ne consegue che la motivazione che la stazione appaltante deve fornire in ordine alla gravità della violazione ai fini dell’esclusione dalla procedura di gara (oltre che al “tempo trascorso dalla stessa”) non consiste tanto nella ripetizione (o addirittura nel rafforzamento), nel procedimento amministrativo di scelta del contraente per l’affidamento di un diverso appalto, degli argomenti posti a fondamento della risoluzione del precedente contratto, bensì nella valutazione della (già riscontrata e contestata) gravità delle violazioni precedenti, in rapporto alla fiducia riposta nell’appaltatore ed alle conseguenze della compromissione del rapporto fiduciario riguardo all’appalto da affidare.

Di qui la differente portata della valutazione della gravità dell’inadempimento riservata al giudice civile -concernendo quest’ultima il rapporto contrattuale (il quale è direttamente l’oggetto del processo civile) e la gravità delle carenze esecutive nell’economia di tale rapporto, come regolato da un determinato contratto - rispetto alla valutazione della gravità delle violazioni pregresse da parte della stazione appaltante nella procedura di gara finalizzata alla scelta del contraente, sulla quale va operato il sindacato giurisdizionale di legittimità amministrativa (che non ha certo ad oggetto il rapporto contrattuale ma è) limitato al provvedimento di esclusione, ed alla sua motivazione.

La valutazione circa la gravità delle precedenti violazioni contrattuali, riservata alla stazione appaltante, non è sindacabile nel merito dell’esercizio della discrezionalità amministrativa, ma - a fronte della denuncia di illegittimità non solo per violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter, codice contratti pubblici, ma anche per sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione, come nel caso di specie - necessita di motivazione sufficiente a scongiurare la manifesta irragionevolezza, la mancanza di proporzionalità, il palese travisamento dei fatti o l’omessa considerazione di circostanze di fatto rilevanti, che finirebbero per inficiare, sotto i denunciati profili di eccesso di potere, il giudizio di inaffidabilità dell’appaltatore e quindi la determinazione di esclusione raggiunta all’esito di tale giudizio. Ciò anche in ragione del fatto che, con la recente modifica apportata all’art. 80, comma 5, lett. c-ter, del d.lgs. n. 50 del 2016 si è inteso escludere qualsivoglia automatismo tra la risoluzione per inadempimento del precedente contratto e l’esclusione dalla gara successiva da parte della (stessa od altra) stazione appaltante” (cfr. C.d.S., Sez. V, 21 luglio 2020, n. 4668).

Data: 3.5.2021