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Nuovo codice degli appalti approvato in Consiglio dei Ministri n. 26 del 28 marzo 2023

In attesa della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, si evidenzia quanto segue:

1)  La data di entrata in vigore è stabilita al 1° aprile 2023, ma la sua efficacia e, quindi, l’operatività delle disposizioni solo a partire dal 1° luglio 2023.

Questo comporta che le disposizioni del vigente codice d.lgs. n. 50/2016, continuano ad applicarsi:

a) alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte.

2) L´ACP anche nelle more della definizione del nuovo assetto normativo locale in termini di adeguamento alla disciplina del nuovo codice procederà alla revisione e pubblicazione della modulistica utile per lo svolgimento delle procedure di gara a partire dal 1 luglio 2023.

3) Si specifica che in ragione dell´art. 225 “disposizioni transitorie e di coordinamento” sono indicate le disposizioni ed i provvedimenti che entreranno in vigore a far data dal 1° gennaio 2024, nonché indicazioni specifiche per gli affidamenti PNRR secondo cui: “comma 8. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.”

SV