Incentivi alle assunzioni

Aggiornato: agosto 2019

Contratto di apprendistato

Benefici contributivi sino al 31 dicembre 2019: a partire dal 1° gennaio 2017 in caso di assunzione di giovani con contratto di apprendistato, i datori di lavoro (sia artigiani che non), devono versare all'INPS una contribuzione nella misura del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, comprensiva del contributo pari allo 0,30% dovuto a titolo di quota INAIL e quota malattia.

È previsto inoltre il versamento di un’aliquota in misura pari all'1,31% per la NASPI e un’aliquota dello 0,30% destinata alla formazione portando il contributo dovuto all’11,61%.

I datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove hanno la possibilità di ridurre la contribuzione nella misura del 10% in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. L’aliquota di contribuzione è dunque pari a 1,50% + 1,61% = 3,11% nel primo anno. Nel secondo anno l’aliquota di contribuzione è pari al 3% + 1,61% = 4,61% e nei successivi anni l’aliquota di contribuzione è pari al 10% + 1,61% = 11,61%.
Il beneficio dell'aliquota ridotta del 10% si protrae per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei contratti stipulati con lavoratori in mobilità o beneficiari di un trattamento di disoccupazione.

Riduzione retributiva: per tutta la durata dell’apprendistato è prevista una riduzione della retribuzione regolamentata dal contratto collettivo applicato.

Incentivi di natura fiscale: le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.

Fonte normativa: articolo 1, comma 773, legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche ed integrazioni, contratto collettivo di riferimento, articolo 21, comma 6, legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni, circolare INPS n. 22/2007, articolo 22, comma 1, legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, articolo 2, comma 36, legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modifiche ed integrazioni, articolo 7, comma 4 decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni, articolo 25, comma 9, legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifiche ed integrazioni; articolo 42, comma 6, articolo 47, comma 7 decreto legislativo n. 81/2015;

Bonus contributivo per l'assunzione di persone under 35

Beneficiari: tutti i datori di lavoro privati con esclusione dei datori di lavoro domestici e datori di lavoro privati che assumono apprendisti;

Benefici economici: i datori di lavoro che tra il 1 gennaio 2018 sino al 31 dicembre 2020 assumono lavoratori under 35 anni che non siano mai stati occupati con contratto a tempo indeterminato, a tempo indeterminato, è concesso lo sgravio contributivo del 50% sui contributi previdenziali per un importo massimo di 3.000 euro all’anno per una durata complessiva di 36 mesi. Il beneficio della riduzione contributiva può essere attivato unicamente da datori di lavoro che operano nel settore privato e che nei sei mesi precedenti non abbiano effettuato licenziamenti individuali o collettivi. L’agevolazione non trova invece applicazione ai fini dei pagamenti INAIL dovuti. Il beneficio spetta nel caso di assunzione di lavoratori con un contratto a tempo indeterminato ovvero nel caso in cui un contratto a termine viene convertito in un contratto a tempo indeterminato.

Fonte normativa: articolo 1, commi 100 – 108 e 113 – 115 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; articolo 1-bis del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018;

Giovani genitori con figli minori iscritti presso l'apposita banca data INPS

Beneficiari: imprese private e cooperative (anche per l'assunzione di soci lavoratori e le imprese sociali ex decreto legislativo n. 155/2006) e gli studi professionali (interpello n. 16/2016).

Benefici contributivi: contribuzione pari a 5.000 Euro in caso di un’assunzione di giovani genitori con figli minori a tempo indeterminato che risultano iscritti presso la banca data dell’INPS. Essi non devono avere ancora superato il trentaseiesimo anno di età e devono essere in possesso di un contratto atipico (lavoro subordinato a tempo determinato, lavoro in somministrazione, lavoro intermittente; lavoro ripartito, lavoro accessorio, collaborazione coordinata e continuativa, attività lavorativa tramite presto) o in alternativa dello stato di disoccupazione. Il bonus di 5.000 euro per ciascuna assunzione o trasformazione effettuata, può essere richiesto e concesso nel limite massimo di 5 assunzioni/trasformazioni per ogni datore di lavoro.
La concessione del beneficio è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, al rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis” di cui ai Regolamenti UE 1407 e 1408 del 2013. 

Fonte normativa: decreto ministeriale del 19 novembre 2010, circolare INPS n. 115 del 5 settembre 2011;

Part Time agevolato – agevolazione indiretta per l'assunzione di giovani persone

Persone che lavorano nel settore privato tramite un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno e che raggiungono il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, possono chiedere previa autorizzazione del datore di lavoro ed entro i limiti delle risorse finanziarie stanziate, il cosiddetto “part-time agevolato”.

Agevolazione: Le persone che hanno i requisiti per il „part time agevolato“ possono beneficiare della contribuzione figurativa (vale a dire alla presenza di un contratto a tempo parziale del 40 sino al 60% saranno accreditati contributi che si riferiscono a un contratto di lavoro a tempo pieno). Da ciò deriva la possibilità per il datore di lavoro di assumere giovani prestatori di lavoro.

Il modello del Part Time agevolato che è stato elaborato all’interno della pubblica amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano prevede invece l’assunzione obbligatoria di giovani lavoratori.

Fonte normativa: articolo 1, comma 284 legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche ed integrazioni, Decreto ministeriale 7 aprile 2016, Circolare INPS 26 maggio 2016, n. 90;

Contratto di apprendistato per lavoratori che percepiscono l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione NASPI

Beneficiari: tutte le aziende, a condizione che l'assunzione non riguardi lavoratori collocati in mobilità o congedati in disoccupazione nei sei mesi precedenti da parte d'aziende che presentano assetti societari e proprietari coincidenti.

Benefici contributivi: per tutti i rapporti di apprendistato instaurati da datori di lavoro con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, è applicabile la contribuzione del 10% della retribuzione imponibile per un periodo massimo di 18 mesi. Il beneficio che scatta nell’ipotesi di una conversione a tempo indeterminato non si applica ai contratti di apprendistato con i lavoratori in mobilità.

Riduzione della retribuzione: per l’intera durata del contratto di apprendistato è prevista una riduzione della retribuzione come disciplinato dal contratto collettivo di riferimento.

Fonte normativa: articolo 47, comma 4 decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, articolo 25, comma 9 legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifiche ed integrazioni;

Assunzione di persone che percepiscono la nuova indennità di disoccupazione (NASPI)

Beneficiari: tutti i datori di lavoro, anche le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex articolo 1, co. 3, legge n. 142/2001, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione possono beneficiare della riduzione contribuzione in parola.

Benefici contributivi: per il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato e a tempo pieno lavoratori che fruiscono la NASPI è concesso per ogni mensilità di retribuzione concessa al lavoratore un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Le agevolazioni previste per l’assunzione di lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione sono applicabili anche nel settore agricolo. La concessione del beneficio è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296 del 2006; all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del Decreto legislativo n. 150/2015 ed al rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis” di cui ai Regolamenti UE 1407 e 1408 del 2013.

Fonte normativa: articolo 2, comma 10bis, legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modifiche ed integrazioni, articolo 24, comma 3, legge 14 settembre 2015, n. 150; articolo 7, comma 5, lettera b) decreto legge n. 76 convertito in legge n. 99/2013, Circolare INPS 27 giugno 2014, n. 81; circolare INPS 27 novembre 2015, n. 194.


Percettori per l'assunzione di percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto che richiedano l'assegno di ricollocazione nell’ambito di un accordo di ricollocazione

Beneficiari: datori di lavoro privati

Benefici contributivi: esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a suo carico (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) nel limite massimo dell’importo pari a 4.030 euro su base annua.
L'assegno può essere richiesto dal lavoratore entro sei mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di ricollocazione dove sono indicati gli ambiti aziendali e i profili professionali interessati dagli esuberi di personale.
Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, accetta l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa del datore in essere.
La durata dell’agevolazione è fissata a: 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. In caso di trasformazione a tempo indeterminato, il beneficio spetta per ulteriori sei mesi.

Fonte normativa: articolo 1, comma 136, legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Reimpiego di dirigenti

Beneficiari: imprese fino a 250 dipendenti (compresi i consorzi).

Benefici contributivi: per l’assunzione di un dirigente disoccupato, sia pure con contratto a termine, è prevista una riduzione del 50% dei contributi per una durata non superiore a 12 mesi. È previsto inoltre uno sconto pari al 50% sul premio assicurativo INAIL dovuto per ciascun lavoratore in questione (per un periodo non superiore ai dodici mesi).
Ai fini della corresponsione del predetto beneficio è stata stipulata in provincia di Bolzano una convenzione tra la Ripartizione Lavoro e le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti d’azienda.

Fonte normativa: articolo 20, legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modifiche ed integrazioni, circolare INPS n. 2/1997, messaggio INPS n. 23786/2005, circolare INAIL 10/1999, convenzione locale per il sostegno alla piccola e media impresa attraverso l’inserimento di dirigenti del 21 dicembre 1998;

Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi

Beneficiari: tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro che non hanno proceduto a licenziamenti per riduzione di personale negli ultimi 12 mesi o che non abbiano in atto sospensioni dal lavoro per CIGS e che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi, dipendenti da imprese che ne beneficiano da almeno 6 mesi.

Benefici contributivi: per ogni assunzione a tempo indeterminato e pieno la contribuzione è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per 12 mesi.

Benefici economici: l'assunzione a tempo indeterminato e pieno comporta la corresponsione di un contributo una tantum per 9 oppure 33 mesi (in base all’età del lavoratore). Il contributo ammonta al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore sino al nono mese. Qualora il lavoratore abbia superato il 50° anno di età il contributo ammonta al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore sino al 33 mese.

Fonte normativa: articolo 4, comma 3, legge 19 luglio1993, n. 236, e successive modifiche ed integrazioni, articolo 8, comma 4, legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifiche ed integrazioni, circolare INPS 23 gennaio 2007, n. 22, articolo 4, comma 14, legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modifiche ed integrazioni; circolare INPS n. 12 dicembre 2012, n. 137

Ultracinquantenni che sono in possesso dello stato di disoccupazione da più di 12 mesi

Beneficiari: tutti i datori di lavoro privati

Benefici contributivi: riduzione contributiva del 50% per 12 mesi nell’ipotesi di assunzione a termine, riduzione contributiva del 50% per un totale di 18 mesi che decorrono dalla data di assunzione del contratto a termine nell’ipotesi di conversione a tempo indeterminato, riduzione contributiva del 50% per 18 mesi nell’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato. La riduzione del 50% si applica anche sul premio INAIL. Il beneficio del conguaglio contributivo può essere richiesto unicamente se il datore di lavoro può documentare la regolarità ai sensi dell’articolo 1, commi 1175 e 1176 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione e rispetto del regolamento UE n. 651/2014.

Fonte normativa: articolo 4, commi 4 sino ad 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modifiche ed integrazioni, circolare INPS n. 111 del 24 luglio 2013, circolare della Direzione Generale per la politica attiva e passiva del 25 luglio 2013, n. 34;

Lavoratori disabili

Beneficiari: Tutti i datori di lavoro che hanno assunto, con contratto subordinato a tempo determinato o indeterminato, una o più persone disabili. Tutti i titolari d’impresa che hanno fornito un’occupazione a collaboratrici o collaboratori familiari con disabilità.
Le agevolazioni possono essere concesse solo per persone assunte e per collaboratori familiari aventi un’invalidità civile almeno del 46 per cento o un’invalidità del lavoro almeno del 34 per cento, residenti in Provincia di Bolzano, occupati esclusivamente nell’azienda interessata e per i quali vengono versati gli oneri sociali all’Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS). L’agevolazione viene concessa solo nel caso in cui la persona con disabilità non si dedica ad altre attività. L’agevolazione di cui ai presenti criteri non è cumulabile con altri incentivi o contributi erogati per lo stesso scopo, ossia per favorire l’assunzione di persone disabili. Dal momento in cui la persona percepisce una pensione di anzianità o di vecchiaia, il contributo non viene più erogato.

Agevolazione mediante la concessione di contributi:

- contributo nell’ammontare del 10% sullo stipendio lordo per 8 anni per una persona che è affetta da una invalidità intellettuale, neurologica e psichica con una percentuale tra il 46% - 66% di invalidità civile o il 34% - 66% di invalidità sul lavoro;

- contributo nell’ammontare del 20% sullo stipendio lordo per 25 anni per una persona che è affetta da una invalidità intellettuale, neurologica e psichica con una percentuale tra il 67% - 79% di invalidità civile ovvero di invalidità  sul lavoro;

- contributo dell’ammontare del 30% sullo stipendio lordo per 25 anni per una persona che è affetta da una invalidità intellettuale, neurologica e psichica con una percentuale tra il 80% - 100% di invalidità civile ovvero di invalidità sul lavoro;

- contributo dell’ammontare del 10% sullo stipendio lordo per 3 anni per una persona che è affetta da una invalidità fisica o sensoriale con una percentuale del 46% - 66% di invalidità civile o del 34% - 66% di invalidità sul lavoro;

- contributo dell’ammontare del 20% sullo stipendio lordo per 8 anni per una persona che è affetta da una invalidità fisica o sensoriale con una percentuale del 67% - 79% di invalidità civile ovvero di invalidità sul lavoro;

- contributo dell’ammontare del 30% sullo stipendio lordo per 8 anni per una persona che è affetta da una invalidità fisica o sensoriale con una percentuale del 80% - 100 dell’invalidità civile ovvero di invalidità sul lavoro;

- Per aziende che non sono soggette ad assunzioni obbligatorie di persone invalide o che hanno già coperto l’intera quota d’obbligo, la percentuale del contributo per invalidità, intellettuale, neurologica o psichica è aumentata, a seconda del grado di invalidità, da 10 a 13, da 20 a 24 e da 30 a 35 percento dello stipendio lordo.

- Il contributo annuale non può superare l’importo massimo di euro 7.500.

- Il contributo per favorire l’inserimento lavorativa di persone disabili deve essere inoltrato entro il 31 agosto di ogni anni e la rendicontazione deve essere presentata entro il 30 aprile dell’anno successivo alla concessione del contributo. 

Benefici economici: rimborso forfettario parziale delle spese necessarie per la trasformazione del posto di lavoro per favorire i disabili con percentuale superiore al 50% o per apprestare postazioni di telelavoro o rimuovere barriere architettoniche.

Fonte normativa: legge provinciale del 14 luglio 2015, n. 7, delibera della Giunta provinciale 25 luglio 2017, n. 824, delibera della Giunta provinciale  17 ottobre 2017, n. 1120, delibera della Giunta provinciale 19 dicembre 2017, n. 1441;

Detenuti e internati

Beneficiari: le imprese che hanno stipulato un'apposita convenzione con le direzioni degli Istituti penitenziari ed assumano i lavoratori lì detenuti o internati.

Benefici contributivi: sgravio pari al 95% della contribuzione complessiva dovuta. Il beneficio viene concesso anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo (semilibertà o lavoro esterno). Qualora il detenuto o internato non abbia beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, gli sgravi si applicano anche per un periodo di 24 mesi successivi allo stato detentivo.

Riduzione retributiva: credito mensile d'imposta e sgravio contributivo pari a 520 euro per ogni lavoratore detenuto assunto in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate. Per ogni persona in semilibertà il credito mensile d’imposta e sgravio contributivo e pari a 300 euro per ogni lavoratore. Per i lavoratori assunti a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.
La concessione del beneficio è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006 ed alla sufficiente capienza di risorse disponibili.

Fonte normativa: decreto interministeriale 9 gennaio 2001, decreto ministeriale 25 febbraio 2002, circolare INPS n. 134/2002, circolare INPS n. 11/2004, legge n. 193/2000; D.M. 87/2002, risoluzione Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate 11 giugno 2002, n. 182/E, decreto-legge n. del 31 agosto 2013, decreto interministeriale 24 luglio 2014;

Cooperative sociali

Beneficiari: cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (le cosiddette cooperative sociali di tipo B) ed iscritte nel registro provinciale delle cooperative.

Benefici contributivi: sgravio totale degli oneri contributivi per l’assicurazione obbligatoria e previdenziale. Lo sgravio si applica anche per la quota a carico del lavoratore. Le aliquote complessive sono ridotte a zero ad eccezione delle assunzioni di detenuti, internati o ammessi al lavoro esterno, per i quali l’ammontare della riduzione è prevista da un D.M. del Ministero di Giustizia di valenza biennale.

Fonte normativa: articolo 6, comma 1 e art. 4, comma 3bis, legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche ed integrazioni, interpello Ministero del Lavoro n. 4/2008, circolare INPS n. 296/1992;

Incentivi per l'assunzione di coltivatori diretti

Beneficiari: imprese e datori di lavoro di qualsiasi settore operanti in comuni montani (tutti i comuni della provincia di Bolzano sono considerati montani).

Benefici contributivi: l’assunzione a tempo parziale o in forma stagionale di coltivatori diretti residenti in comuni montani ed iscritti negli elenchi di categoria prevede la totale esenzione contributiva, a condizione che il lavoratore risieda sul fondo e presti abitualmente opera manuale nell’azienda agricola.

Fonte normativa: articolo 18, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche ed integrazioni, circolare INPS 16 maggio 1994, n. 154;

Sgravio contributivo per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato (anche in somministrazione) di donne rientranti in particolari casistiche

Beneficiari: tutti i datori di lavoro privati.

Benefici contributivi: riduzione dei contributi pari al 50% per i datori di lavoro che assumono. Le lavoratrici devono essere prive di un impiego regolarmente retribuito da una professione o in un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere. L’agevolazione è concessa per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a termine, elevati a 18 in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o nel caso di assunzione ab origine a tempo indeterminato. Il datore di lavoro che chiede il beneficio deve documentare la regolarità ai sensi dell’articolo 1, commi 1175 e 1176 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione e del regolamento UE n. 651/2014.

Fonte normativa: Decreto Interministeriale del 28 novembre 2018 (per il 2019), Circolare INPS 24 luglio 2013, n. 111, Messaggio INPS n. 12212/2013, Messaggio INPS n. 6319/2014, articolo 4, commi 8 – 11, legge 28 giugno 2012, n. 92;

Contratti a termine per sostituzione di lavoratrici o lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità/paternità

Beneficiari: datori di lavoro che occupano meno di 20 dipendenti e quelle in cui operano lavoratrici autonome e che assumono personale a tempo determinato o utilizzano personale somministrato in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale.

Benefici contributivi: sgravio contributivo del 50% fino al compimento di un anno di età del figlio o per un anno dalla data di adozione o di affidamento. Il beneficio viene riconosciuto anche se viene utilizzato un lavoratore interinale. In questo caso l’impresa utilizzatrice recupera le somme corrispondenti allo sgravio dalla società di fornitura. La medesima agevolazione spetta, per un massimo di 12 mesi, anche per assunzioni in sostituzione di lavoratrici autonome.

Fonte normativa: articolo 4, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche ed integrazioni;

Riduzione dell'imposta sul reddito per ricercatori o lavoratori con profili altamente qualificati

Beneficiari: docenti, personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario che siano non occasionalmente residenti all’estero e che abbiano fatto ricerca o docenza documentata per almeno due anni continuativi all’estero.

Agevolazione fiscale: se dette persone divengono fiscalmente residenti in Italia, sono imponibili solo per il 10% ai fini dell’Irpef, e non concorrono alla formazione del valore dell'Irap. Tale incentivo fiscale si applica per tre anni, purché rimanga la residenza fiscale nello Stato.

Fonte normativa: articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni.


Aiuti per l'assunzione di giovani eccellenze

Beneficiari: datori di lavoro privati che vogliono assumere cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute; oppure cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età in università statali o non statali legalmente riconosciute. 

Contributo: l'esonero contributivo può essere fruito per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. L’incentivo può essere fruito nel rispetto delle norme dell’Unione Europea in materia di aiuti “de minimis” e può essere riconosciuto solo in presenza di sufficienti risorse disponibili. L’esonero si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel 2019, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell’unità produttiva per la quale intendono procedere all’assunzione.

Fonte normativa: articolo 1, comma 706 e ss., legge n. 145/2018

Aiuti per l'assunzione di personale altamente qualificato

Beneficiari: Imprese che assumono personale altamente qualificato con un contratto subordinato. Per personale altamente qualificato si intende personale con laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche, quali Architettura, Biologia, Biotecnologia, Chimica, Design, Farmacia, Fisica, Informatica, Ingegneria, Matematica, Scienze e tecnologie, Statistica. È considerato equivalente il dottorato di ricerca conseguito presso un'università italiana o presso un'università estera, se equipollente in base alla legislazione vigente. In entrambi i casi è necessaria un'esperienza professionale pertinente di almeno cinque anni.

Contributo: per l'assunzione di personale altamente qualificato sono previsti aiuti fino al 50% del costo del personale in applicazione del regime "de minimis".

Fonte normativa: legge provinciale 13. dicembre 2006, n. 14, ente competente: Ufficio Innovazione e tecnologia, tel. 0471/413710;

Assunzione di lavoratrici e lavoratori attraverso il ricorso di un contratto di solidarietà di tipo espansivo mirante ad incrementare gli organici

Beneficiari: tutti datori di lavoro che stipulano contratti collettivi, anche aziendali per incrementare gli organici, attuando una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con la contestuale assunzione di nuovo personale. In tale ipotesi per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato al datore di lavoro spetta il seguente contributo:

  • 15% della retribuzione lorda prevista dal CCNL per i primi 12 mesi
  • 10% dal 13° sino al 24° mese
  • 5% dal 25° al 36° mese

Fonte normativa: articolo 2 decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modifiche ed integrazioni