Dispositivi di protezione individuale

Dal 24 dicembre 1992 sono entrate in vigore le norme, recepite con decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 della direttiva del Consiglio della Comunità Europea, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative ai dispositivi di protezione individuale (89/686/CEE). Ai sensi delle nuove disposizioni, i dispositivi di protezione individuale devono corrispondere ai requisiti contenuti nell'allegato II della direttiva ed essere provvisti del marchio di conformità CE *). I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono suddivisi in tre categorie, indipendentemente dal potenziale di pericolo contro il quale essi sono impiegati:

  • Prima categoria, DPI semplici, ad es. guanti da giardino, protezioni per le ginocchia;
  • Seconda categoria, DPI che non rientrano nè nella prima, nè nella terza categoria, ad es. gli elmetti di protezione per uso industriale;
  • Terza categoria, DPI complessi, ad es. mezzi per la protezione delle vie respiratorie.

Non esiste attualmente una regolamentazione ufficiale per l'assegnazione dei DPI alle rispettive categorie. Per ogni categoria dei DPI è necessaria, da parte del costruttore o del suo mandatario, una dichiarazione di conformità CE, in base all'allegato II della direttiva. I DPI appartenenti alla seconda e terza categoria, necessitano di una omologazione CE: ciò significa che un'organismo di controllo autorizzato stabilisce e certifica che il tipo di DPI corrisponde alle specifiche norme della direttiva. Nel caso di DPI di progettazione complessa, appartenenti alla terza categoria, è necessario eseguire altres' un controllo del sistema di qualità, ai sensi dell'art. 11 della direttiva CE. Nelle norme transitorie del decreto legislativo n. 475 è stabilito inoltre, che i DPI, già prodotti alla data di entrata in vigore della direttiva, conformemente alle normative nazionali vigenti o di altri Paesi della CEE, possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 1994. (Il marchio GS (marchio di sicurezza controllata), rilasciato antecedentemente al 1. gennaio 1993, è valido soltanto fino al 1. gennaio 1998, a meno che, l'organismo di controllo non sia stato riconosciuto quale organismo di controllo autorizzato).

I dispositivi di protezione individuale sono quei dispositivi e mezzi volti alla difesa e alla diminuzione dei pericoli per la sicurezza e la salute di una persona; essi sono portati o indossati sul corpo o su parti di esso.

Quali devono essere i requisiti dei dispositivi di protezione individuale?

I dispositivi di protezione individuale possono essere commercializzati, soltanto se rispondono ai requisiti essenziali per la salute e per la sicurezza, ai sensi dell'allegato II della direttiva (89/686/CEE) e se sono provvisti del marchio di conformità CE. I dispositivi di protezione individuale devono:

  • offrire protezione contro i pericoli da prevenire, senza comportare di per sè un pericolo maggiore,

  • essere idonei per le condizioni presenti sul posto di lavoro,

  • tener conto delle esigenze ergonomiche e delle necessità di salute del lavoratore, essere adatti a colui che li usa.

All'adempimento della direttiva (86/686/CEE) concorrono norme europee armonizzate, che non sono vincolanti, per le quali tuttavia vale il presupposto, che la loro osservanza comporti anche la realizzazione dei requisiti contenuti nella direttiva. Il costruttore può discostarsi dalle norme. In questo caso egli deve però dimostrare di aver ottemperato in altro modo ai requisiti posti dalla direttiva CEE.

Nel periodo di transizione (fino al 31 dicembre 1994), ai fini della valutazione dei dispositivi di protezione individuale, possono essere applicate, fintantochè non esistono norme armonizzate CEE, norme, regole e prescrizioni nazionali.

*) Il marchio deve essere apportato o sul prodotto stesso oppure, in casi particolari, sulla più piccola unità d'imballaggio. CE è l'abbreviazione di "Communautè Europèenne"-"Comunità Europea" - ora Unione Europea. Ai DPI, per i quali è prevista un'omologazione, può essere apportato esclusivamente il marchio CE (il marchio GS, marchio di sicurezza controllata, ad esempio, non è ammesso).

I dispositivi di protezione individuale devono essere utilizzati quando non è possibile eliminare in altro modo il pericolo al quale è esposto il lavoratore addetto o se egli non può essere allontanato dalla zona di pericolo. Le condizioni che impongono l'uso dei dispositivi di protezione individuale sono determinate, tra l'altro, dalle caratteristiche specifiche del luogo di lavoro. L'utilizzo adeguato dei DPI comporta una conoscenza completa dei pericoli presenti sul posto di lavoro. Questi pericoli vengono determinati mediante un'analisi dei rischi da parte degli esperti della sicurezza -ingegneri, tecnici o capiproduzione- in accordo con i medici aziendali.

Si rammenta altresi' che la direttiva del Consiglio del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime per la sicurezza e la salvaguardia della salute dei lavoratori, nell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (89/656/CEE), e la direttiva quadro sulla tutela del lavoro (89/391/CEE) sono in corso di recepimento nella normativa italiana.

Il datore di lavoro è obbligato, ai sensi delle disposizioni generali sulla tutela del lavoro, ad allestire e organizzare l'azienda in modo tale, che il lavoratore sia protetto contro i rischi per la sua incolumità e la salute, nei limiti permessi dalla natura del lavoro svolto in azienda. Le disposizioni generali contengono già l'obbligo di mettere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuale. Se, ad esempio, anche adottando misure prioritarie, non è possibile rimanere al di sotto del valore limite degli inquinanti nell'ambiente di lavoro (MAK) o della concentrazione biologicamente tollerabile (BAT), il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori, ai sensi delle norme di igiene del lavoro, idonei dispositivi di protezione individuale ed a conservarli in condizioni perfettamente igieniche e pronti per l'uso. I lavoratori possono venire occupati, portando i dispositivi di protezione individuale, solo per il tempo strettamente necessario per il procedimento lavorativo e fintanto ciò sia compatibile con la tutela della salute. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad utilizzare i dispositivi per la protezione individuale messi a disposizione. Di regola i dispositivi per la protezione individuale sono di uso strettamente personale. Il datore di lavoro deve mettere gratuitamente a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale, a meno che essi vengano utilizzati al di fuori dell'attività lavorativa (ad es. utilizzo privato delle scarpe di sicurezza, di protezione o per uso professionale).

Nelle norme di prevenzione degli infortuni sono contenute indicazioni molto dettagliate sull'uso dei dispositivi di protezione individuale. In particolare:

  • Se, anche mediante l'impiego di misure organizzative e tecniche, non è possibile evitare ai lavoratori pericoli di infortunio o per la salute, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione i dispositivi di protezione individuale ed a conservarli correttamente.
  • In particolare, il datore di lavoro deve mettere a disposizione:

    • Protezione del capo: i lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo, per caduta od oscillazione di materiali dall'alto o a causa dei pericoli derivanti dall'impigliamento dei capelli, devono essere provvisti di copricapo appropriato;
    • Protezione dei piedi: quando è prevedibile l'offesa ai piedi nei pericoli specifici di urto o di schiacciamento o determinati dalla caduta di materiali dall'alto, nei pericoli di contatto con oggetti acuminati o taglienti oppure con materiali incandescenti o con fluidi caldi o causticanti;
    • Protezione degli occhi e del viso: quando è prevedibile l' offesa agli occhi o al viso per proiezione di materiali o durante la spruzzatura di fluidi o per la radiazione di sostanze pericolose;
    • Protezione delle vie respiratorie: i lavoratori esposti all'inalazione di gas, vapori, polveri, nebbia o polveri velenosi, corrosivi o irritanti o nel caso in cui vi sia mancanza di ossigeno;
    • Protezione delle altre parti del corpo: nel caso in cui i lavoratori si trovino ad operare vicino a sostanze, che possono provocare lesioni alla pelle o che possono penetrare nel corpo attraverso la pelle, cosi'come nel caso di pericolo di ustioni, corrosioni, scottature, raffreddamento, di elettrocuzione, di punture e tagli.


I lavoratori devono usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento, che non causino infortuni, specialmente a causa di parti in movimento di impianti, del calore, di sostanze corrosive o di cariche elettrostatiche.


Nel caso in cui i lavoratori siano occupati in ambiente aperto e sussistano pericoli per la salute determinati dalle condizioni atmosferiche, è necessario allestire il posto di lavoro in modo tale che esso sia protetto dagli agenti atmosferici o mettere a disposizione dei lavoratori indumenti di protezione.