FAQ
Le seguenti risposte sono state redatte dal gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del Consiglio dei Comuni e della ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.
La risposta è data nella lingua scelta nella relativa domanda.
Le domande e le risposte sono assegnate secondo i temi (titoli) della legge provinciale Territorio e paesaggio.
Le risposte alle singole questioni devono intendersi riferite alla migliore applicazione operativa della L.P. n. 9/2018. Si precisa che le interpretazioni proposte potranno subire mutamenti nel corso del tempo per effetto di circostanze sopravvenute, quali modifiche a livello legislativo o giurisprudenziale.
- [Urbanistica]
Nullità degli atti di trasferimento immobilitare / Nichtigkeit der Rechtsgeschäfte zur Übertragung von Liegenschaften
Auf welchen Artikel im neuen Raumordnungsgesetz Nr. 9/2018 bezieht sich der Artikel 92 des alten Raumordnungsgesetzes Nr. 13/1997?
Der Artikel 92 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, bestimmte Folgendes: „(1)Im Sinne von Artikel 17 des Gesetzes vom 28. Februar 1985, Nr. 47, sind alle öffentlichen und privaten Rechtsgeschäfte unter Lebenden über die Übertragung, die Begründung oder die Aufhebung des Miteigentums an Gebäuden oder Gebäudeteilen, mit deren Bau vor Inkrafttreten des erwähnten Gesetzes begonnen wurde, nichtig und können nicht abgeschlossen werden, wenn der Veräußerer in der entsprechenden Urkunde nicht die Angaben zur Baukonzession oder zur nachträglich erlassenen Konzession im Sinne von Artikel 85 macht."
Die entsprechende Bestimmung im nunmehr abgeschafften Art. 17 des Gesetzes Nr. 47/1985 sah allerdings vor: „Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione e' iniziata dopo[sic!] l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'articolo 13 [...]."
Eine ähnliche Bestimmung im Art. 83 Absatz 3 des Landesgesetzes Raum und Landschaft" vom 10. Juli 2018, Nr. 9 (sie betraf die Vorschrift, wonach alle „in öffentlicher oder privater Form abgeschlossenen Rechtsakte unter Lebenden zur Übertragung von dinglichen Rechten oder zur Begründung oder Auflösung einer Gemeinschaft dinglicher Rechte an Grundstücken" [...]nichtig sind „und weder abgeschlossen noch im Grundbuch einverleibt werden" können,„wenn ihnen keine Flächenwidmungsbescheinigung beigelegt wurde")musste aufgrund des Einwands des „Ministero della Giustizia" vom 04.09.2018,Prot. 7545 mit dem Landesgesetz Nr. 17/2019 wieder gestrichen werden. Im Wesentlichen beanstandete das Ministerium, dass die Rechtsakte an Grundstücken und Liegenschaften bereits durch staatliche Gesetze übergeordnet geregelt seien und die landesgesetzliche Bestimmung in den Bereich der „Zivilgesetzgebung" (ordinamento civile) eingreife. Die „Zivilgesetzgebung" liege gemäß Art. 117 Absatz 2 Buchstabe l) der Verfassung ausschließlich in der Zuständigkeit des Staates. Selbst wenn es sich um eine Übernahme mutatis mutandis der staatlichen Bestimmungen handle, habe der Verfassungsgerichtshof in ähnlichen Fällen bereits die Verfassungswidrigkeit regionaler Gesetze erklärt (z.B. Urteile Nr. 141/2014, 245/2013, 98/2013 und 18/2013). Das L.G. Nr. 9/2018 enthält keine Bestimmung, die mit Art. 92 des alten Landesraumordnungsgesetzes Nr. 13/1997 gleichzusetzen wäre, davon unberührt die Notwendigkeit der direkten Anwendung der staatlichen Vorgaben.
Gemeinde Pfalzen
- Data: 18.8.2020
- [Urbanistica]
E' stata sollevata la questione dello spostamento di edifici in verde agricolo localizzati vicino alle infrastrutture previsto dall'art. 107, commi 13/bis e 13/ter della legge urbanistica provinciale ora abrogata. Con la legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 sarà ancora possibile? La questione è chiarita dall‘articolo 17, comma 4 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 („Territorio e paesaggio", di seguito: LPTP). Esso recita: „Salvo diversa disposizione espressa della presente legge, nelle aree naturali e agricole ai sensi dell'articolo 13 non sono ammessi interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 62, comma 1, lettera e), o mutamenti d'uso urbanisticamente rilevanti degli edifici. La demolizione di edifici esistenti e la loro ricostruzione sono ammesse nella stessa posizione o ad una distanza non superiore a 40 metri e con la stessa destinazione d'uso e, a meno che non sussistano motivi igienico-sanitari, senza aumento del numero di edifici. La ricostruzione in posizione diversa nello stesso Comune e nella posizione adatta più vicina è ammissibile soltanto se la posizione originaria è oggetto di un divieto di edificazione per motivi di tutela del paesaggio o per la presenza di pericoli naturali o per ovviare a situazioni di pericolo lungo infrastrutture pubbliche ed è subordinata al previo parere vincolante della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio [...]", la quale sulla base di idonea documentazione è tenuta a garantire l'effettiva sussistenza della situazione di pericolo.
Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia 28.1
- Data: 18.8.2020
- [Urbanistica]
Concessione in deroga; l'articolo 71 della legge urbanistica provinciale n. 13/1997 non è stato trasportato nelle legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. Ciò significa che l'ente pubblico in futuro non può derogare da alcun parametro urbanistico? L'articolo 71 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 ammetteva il rilascio di concessioni edilizie "in applicazione di disposizioni che consentono alle amministrazioni di derogare alle norme del regolamento edilizio e alle norme di attuazione dei piani urbanistici" sulla base di un preventivo nulla osta dell'assessore provinciale competente, della ripartizione provinciale ai beni culturali nonché dell'autorità preposta alla tutela della strada, in quanto competenti. Le concessioni in deroga potevano essere rilasciate "per edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico nonché, in caso di necessità derivante da ritrovamenti archeologici, anche per edifici ed impianti diversi".
Una simile disposizione non è più prevista dall'attuale legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 ("Territorio e paesaggio", di seguito: LPTP). Si rammenta che la conformità urbanistica per gli interventi dei Comuni è dichiarata con provvedimento del sindaco, il quale sostituisce il permesso di costruire. L'art. 70 della LPTP chiarisce infatti, che le disposzioni del capo III non si applicano alle attività delle pubbliche amministrazioni. Una possibilità di deroga alla prescrizioni del piano comunale è prevista dall'art. 57, comma 5 della LPTP, il quale prevede: "ll piano d'attuazione deve rispettare la destinazione della zona e la densità edilizia stabilita nel piano comunale. Salvo prescrizioni particolari per singole zone, esso può derogare alle altre prescrizioni previste per la zona nel piano comunale."
Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia 28.1
- Data: 18.8.2020
- [Strumenti di pianificazione]
Piano di settore impianti di risalita e piste da sci
Con la legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 continuerà a "funzionare" il Piano di settore impianti di risalita e piste da sci? Il riferimento attuale delle piste da sci è l'art. 107 comma 14 della legge urbanistica provinciale n. 13/1997, vero?
-
Il Piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale(LEROP), approvato con legge provinciale 18 gennaio 1995, n. 3,ha introdotto la pianificazione di settore. A pagina 242 del LEROP è previsto un piano di settore che tratta gli impianti di risalita e le piste da sci. Tale piano di settore è stato approvato con delibera n. 5309 del 29.11.1999 ed è stato successivamente oggetto di due revisioni, approvate rispettivamente con delibera n. 13 del 10.01.2005 e con delibera n. 963 del 07.06.2010. L'ultimo piano di settore è stato approvato con delibera della Giunta provinciale n. 1545 del 16.12.2014. Anche l'articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14 ("Ordinamento delle aree sciabili attrezzate") prevede il Piano di settore impianti di risalita e piste da sci, quale strumento di disciplina dell'uso e delle modificazioni del territorio finalizzati all'esercizio dello sci, redatto tenendo conto della tutela del paesaggio e dell'ambiente, delle caratteristiche del territorio, nonché dello sviluppo sociale, economico e turistico.Le zone sciistiche sono invece definite all'articolo 5/bis ed il registro delle piste da sci e degli impianti di risalita all'articolo 5/ter della legge provinciale n. 14/2020.Il regolamento di esecuzione - decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3 - definisce i criteri e le procedure per l'approvazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture sciistiche.
L'articolo 43, comma 2, lettera c) della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 ("Territorio e paesaggio") prevede quale elemento costitutivo del Piano strategico provinciale, "l'elenco degli ambiti e settori per i quali sono previsti piani di settore". Si può presumere che il piano di settore di cui trattasi verrà ulteriormente ancorato nel Piano strategico provinciale e nella pianificazione paesaggistica.
Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia 28.1 - Data: 18.8.2020
- [Strumenti di pianificazione]
Strumenti di pianificazione
Il piano delle piazzole di servizio (rete ciclabile) aveva il suo riferimento normativo nell'articolo 107 comma 25 della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13; dato che la legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 non contiene una disposizione simile, il piano è di fatto bloccato?
L'articolo 107 comma 25 della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13 prevedeva:
"Lungo le piste ciclabili nei posti indicati dalla Giunta provinciale possono essere realizzate costruzioni accessorie con servizi per i ciclisti. Possono essere rilasciate anche licenze per esercizi di somministrazione di pasti e bevande. Per la vendita di articoli per i ciclisti, la cui area di vendita non può essere superiore a 50 metri quadri, non è prescritta nessuna comunicazione o autorizzazione. La misura di tali impianti viene determinata con regolamento di esecuzione." Sulla base di questa disposizione di legge, la Giunta provinciale ha approvato il Piano delle piazzole di servizio (rete ciclabile). L'ultima rielaborazione - la quattordicesima - è stata approvata con delibera della Giunta provinciale n. 73 del 04.02.2020. La legge urbanistica provinciale n. 13/1997 è stata abrogata con la legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 ("Territorio e paesaggio", di seguito: LPTP) che non prevede una norma corrispondente all'art. 107 comma 25. "Salvo diversa disposizione espressa della presente legge [n. 9/2018]," così recita l'articolo 17, comma 4 della legge provinciale n. 9/2018, "nelle aree naturali e agricole ai sensi dell'articolo 13 [Tutela del suolo, delle superficie naturali e agricole]non sono ammessi interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 62 comma 1 lettera e), o mutamenti d'uso urbanisticamente rilevanti degli edifici." L'articolo 13, comma 2 della LPTP prevede invece che la definizione, delimitazione e discpiplina delle categorie di destinazione delle superfici naturali ed agricoleavviene tramite la pianificazione paesaggistica.Le prescrizioni d'uso (e cioè i criteri di gestione del vincolo, volti a orientare la fase autorizzatoria) devono pertanto risultare dal piano paesaggistico, il quale stabilisce le condizioni delle trasformazioni compatibili, nonché le condizioni delle eventuali trasformazioni. In attesa di una relativa disciplina, l'attuale piano delle piazzole non può subire alcuna modifica.
Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia 28.1- Data: 18.8.2020
- [Titoli abilitativi]
Piantagione cigliege / Anlegen einer Kirschplantage
Welchen Antrag muss ein Bürger für das Anlegen einer Kirschplantage auf einer bestehenden Wiese stellen?
Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Umgestaltung einer intensiv genutzten landwirtschaftlichen Kulturfläche (z.B. einer intensiv bewirtschafteten Wiese) in eine Kirschplantage als freier Eingriff angesehen werden, der weder einer landschaftsrechtlichen, noch einer baurechtlichen Genehmigung unterliegt. Gemäß Art. 66 des Landesgesetzes „Raum und Landschaft" (Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, kurz: LGRL) ist für die in Anhang A aufgelisteten Tätigkeiten und Maßnahmen keine landschaftsrechtliche Genehmigung erforderlich. Dazu zählen - siehe A 19) - „Eingriffe im Landwirtschaftsgebiet und im Wald in Zusammenhang mit land- und forstwirtschaftlicher und Weidetätigkeit, durch die der Zustand der Orte nicht dauerhaft durch Gebäude oder andere Bauwerke verändert wird und immer sofern es sich um Tätigkeiten und Einrichtungen handelt, die den hydrogeologischen Haushalt des Gebietes nicht verändern;" Die Anwendung dieser Bestimmung setzt voraus, dass der Landschaftsplan keine Einschränkungen für das betroffene Gebiet vorsieht und keine landschaftlichen Strukturelemente (z.B. Trockenmauern, Hecken, Lesesteinwälle, Gräben) entfernt werden. Weiters dürfen keine Eingriffe auf Standorten gemäß Anhang B zum LGRL geplant sein, da für diese eine landschaftsrechtliche Genehmigung durch die Landesbehörde für Landschaftsschutz vorgesehen ist. Sollte es sich um eine Fläche mit forstlich-hydrogeologischer Nutzungsbeschränkung handeln, ist für eventuell notwendige Erdbewegungsarbeiten eine forstliche Ermächtigung im Sinne von Art. 6 des Landesforstgesetzes (Landesgesetz vom 21. Oktober 1996, Nr. 21) einzuholen. Aus baurechtlicher Sicht kann das Anlegen einer Kirschplantage als freie Baumaßnahme laut Anhang C angesehen werden, sofern sich die im Konkreten geplanten Eingriffe im Rahmen von C 9) bewegen: „C 9) direkt mit land- und forstwirtschaftlicher und Weidetätigkeit verbundene Erdbewegungsarbeiten, einschließlich der Maßnahmen an landwirtschaftlichen Wasseranlagen, durch die der Zustand der Orte nicht dauerhaft durch Gebäude oder andere Zivilbauten verändert wird und bei denen es sich um Tätigkeiten und Bauarbeiten handelt, die den Wasserhaushalt des Gebietes nicht verändern;"
Gemeinde Völs
- Data: 17.8.2020
- [Titoli abilitativi]
Welcher Genehmigung unterliegt die Schlägerung von Bäumen im verbauten Ortskern? Der Art. 67 Abs. 3 des LGRL sieht für die Schlägerung von Bäumen in einigen Fällen die Notwendigkeit des Einholens einer landschaftsrechtlichen Genehmigung durch die Gemeinde vor. Dies trifft dann zu, falls es sich um Bäume handelt, die im verbauten Ortskern gemäß Artikel 12 des Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10 („Enteignung für gemeinnützige Zwecke in Bereichen, für die das Land zuständig ist") stehen. Zusätzlich müssen folgende Voraussetzungen vorliegen: Es muss sich dabei um einzelne Bäume handeln, die eine eine Höhe von über 20 m oder einen Stammdurchmesser auf 1,30 m vom Boden von über 50 cm erreicht haben, mit Ausnahme der Kern- und Steinobstbäume. In den Baumschutzsatzungen der Gemeinden können darüber hinaus weitere Fälle vorgesehen werden, in denen eine landschaftsrechtliche Genehmigung durch die Gemeinde erforderlich ist. Die Erteilung der Ermächtigung für die Schlägerung von Bäumen im Bereich der Schutzkategorien „Ansitze, Gärten und Parkanlagen" ist der Landesverwaltung vorbehalten. In beiden Fällen ist ein Antrag zur Erteilung der landschaftsrechtlichen Genehmigung über das SUE-Portal einzureichen. Auf Gemeindeebene wird die landschaftsrechtliche Genehmigung durch den Bürgermeister nach Anhören der Kommission laut Art. 68 Abs. 1 des LGRL und nach dem im selben Artikel vorgesehenen Verfahren erteilt. Außerhalb des verbauten Ortskerns ist für die Schlägerung von Bäumen die Auszeige durch die Forstbehörde erforderlich (Art. 14 Abs. 2 des Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21 („Forstgesetz").
Gemeinde Sterzing- Data: 17.8.2020
- [Urbanistica]
Ampliamento casa d'abitazione nel verde agricolo / Erweiterung von Wohngebäuden im Landwirtschaftsgebiet
Ein altes Gebäude (bestehend vor 1973) wurde im Jahr 2010 abgebrochen und an derselben Stelle wiederaufgebaut, mit Erweiterung von den bestehenden 488 m³ auf 835 m³ (Art. 107, Abs. 16 LROG). Kann das Gebäude jetzt im Sinne von Art. 17 Abs. 5 des LGRL auf 1000 m³ erweitert werden? Das Gebäude befindet sich im landwirtschaftlichen Grün und außerhalb der Siedlungsgrenze.
Die Erweiterung von bestehenden Wohngebäuden im Landwirtschaftsgebiet wurde bislang von Art. 107 Absatz 16 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, geregelt. Nach der Aufhebung dieser Bestimmung durch das neue Landesgesetz „Raum und Landschaft" vom 10. Juli 2018, Nr. 9 (kurz: LGRL) ist nun Folgendes vorgesehen. Gemäß Art. 17 Absatz 5 des LGRL dürfen außerhalb des Siedlungsgebietes und außerhalb von Bauzonen innerhalb des Siedlungsgebietes Wohngebäude, die seit dem 24. Oktober 1973 mit einer Baumasse von mindestens 300 m³ bestehen und nicht zu einem geschlossenen Hof gehören, auf maximal 1.000 m³ erweitert werden. In der Vergangenheit wurde die Bestimmung von Art. 107 Absatz 16 des L.G. Nr. 13/1997 dahingehend ausgelegt, dass die Erweiterung auch dann als zulässig angesehen wurde, wenn zwischenzeitlich das zum Stichtag 24. Oktober 1973 bestehende Wohnhaus abgebrochen und wiederaufgebaut wurde (siehe das Gutachten des Amtes für Planungs- und Baurecht Prot. Nr. 179765 vom 11.7.2007). Im Lichte der gebotenen restriktiven Auslegung der Ausnahmebestimmungen über die Baumöglichkeiten im landwirtschaftlichen Grün (siehe z.B. Verwaltungsgericht Bozen, Urteil Nr. 347/2009: „Grundsätzlich herrscht in diesen Gebieten ein generelles Bauverbot, weshalb jede Bautätigkeit eine Ausnahme bildet mit der Folge, dass die im Art. 107 taxativ aufgelisteten Ausnahmeregelungen restriktiv auszulegen sind [...]") erfolgte diese Auslegung allerdings nicht uneingeschränkt. Insbesondere wurde die „Kontinuität" zwischen dem 1973 bestehenden Ursprungsgebäude und dem zu erweiternden Gebäude als notwendig erachtet und zwar in Bezug auf den selben Standort und die zeitliche Abfolge. Die bisherige Auslegung kann auch für die Bestimmung von Art. 17 Absatz 5 LGRL bestätigt werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass derzeit ein Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof zur Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit von Art. 17 Absatz 5 des LGRL behängt. Art. 136 Abs. 1 der italienischen Verfassung sieht vor wie folgt: „Wenn der Verfassungsgerichtshof die Verfassungswidrigkeit einer gesetzlichen Bestimmung oder eines Aktes mit Gesetzeskraft erklärt, verliert die Bestimmung ihre Wirksamkeit vom Tage nach der Veröffentlichung der Entscheidung."
Gemeinde Wengen- Data: 17.8.2020
- [Strumenti di pianificazione]
Piano comunale per il territorio e paesaggio -Disposizione transitoria - Avvio del procedimento
Premesso che ai fini dell'applicazione della legge previgente (n. 13/1997) alle procedure di modifica dei piani di attuazione ciò che rileva, come già comunicato in precedenti occasioni, non è la data dell'eventuale richiesta dei soggetti interessati ma quella della delibera di avvio del relativo procedimento, si domanda se lo stesso debba valere anche nel caso delle procedure di modifica del piano urbanistico comunale. È corretto, quindi, ritenere che una richiesta di modifica del piano urbanistico protocollata in data 25 giugno 2020, ma non ancora avviata con apposita delibera, debba essere trattata in base alla legge sopravvenuta? In tal caso, si domanda inoltre se la denominazione dell'atto come "modifica del piano urbanistico" debba essere sostituita dalla dicitura "piano comunale per il territorio e paesaggio" come prevista dalla nuova legge nonostante tale piano non esista ancora e debba essere approvato entro 24 mesi contestualmente al programma di sviluppo comunale.
Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'articolo 103, comma 2 della legge provinciale n. 9 del 10 luglio 2018 - "Territorio e Paesaggio" (di seguito: LPTP), "[...] le procedure per l'approvazione di piani e progetti che, alla data del 30 giugno 2020, risultavano già avviate possono essere concluse in base alle norme [sostanziali] e alle disposizioni procedimentali in vigore fino a tale data".
L'approvazione degli strumenti urbanistici e delle successive modifiche o revisioni degli stessi costituisce espressione della generale potestà pianificatoria delle amministrazioni comunali per il governo del territorio di loro competenza. Prima ancora che nell'estensiva discrezionalità delle scelte pianificatorie effettuate dai comuni (cfr. ad es. T.A.R. Bolzano, sent. n. 26/2006), tale potestà si manifesta innanzitutto nel potere di iniziativa riconosciuto agli stessi in ordine all'avvio delle procedure amministrative di approvazione dei piani, il quale avveniva - ai sensi dell'articolo 19, comma 1 ("Procedimento di approvazione del piano urbanistico comunale") della legge provinciale n. 13/1997 - oggi abrogata - con l'approvazione del progetto del nuovo piano urbanistico con apposita delibera della Giunta comunale.
Difronte all'iniziativa dell'amministrazione comunale in questo senso disciplinata, ai proprietari interessati e agli altri cittadini non fa capo per converso alcuna aspettativa qualificata in ordine all'adozione dello strumento urbanistico, bensì unicamente un interesse legittimo alla partecipazione attiva nel procedimento amministrativo a tal fine già avviato (cfr. anche T.A.R. Bolzano, sent. n. 205/2011). Un'iniziativa privata nel senso dell'adozione ovvero della modifica degli strumenti urbanistici è prevista dalla legge unicamente in ipotesi eccezionali e tassativamente individuate (come nel caso di assegnazione ai proprietari privati della predisposizione concreta del piano di attuazione ai sensi dell'articolo 39, comma 2 della previgente legge urbanistica).
Di regola, quindi, le eventuali richieste presentate dai privati in ordine a una modifica dello strumento urbanistico da parte del comune non sono suscettibili di assumere rilievo ai fini dell'avvio del relativo procedimento, il quale poteva considerarsi formalmente intervenuto - ai sensi delle richiamate disposizioni della legge provinciale n. 13/1997 - solamente con la (successiva) delibera della Giunta comunale.
La conclusione del Comune, secondo la quale la semplice protocollazione della domanda di iniziativa privata non è sufficiente a determinare l'applicabilità della disciplina transitoria di cui all'articolo 103, comma 2 della nuova LPTP, può pertanto ritenersi correttamente estensibile anche alle procedure di approvazione e di modifica dei piani urbanistici, le quali potranno a loro volta essere concluse secondo le norme previgenti soltanto a condizione che la delibera della Giunta comunale per l'avvio del relativo procedimento fosse già stata adottata prima del 30 giungo 2020. Qualora la medesima delibera sia invece intervenuta in una data successiva, al relativo procedimento troverà applicazione la nuova disciplina relativa all'approvazione e alle successive modifiche del piano comunale per il territorio e il paesaggio (PCTP) ai sensi della legge provinciale Territorio e paesaggio. In quest'ultimo caso, di conseguenza, in occasione della modifica dello strumento urbanistico si rende necessario anche un adeguamento delle prescrizioni del piano e dei relativi allegati alla disciplina e alla terminologia attualmente previste dalla L.P. n. 9/2018.
Comune di Castelrotto
- Data: 17.8.2020
- [Titoli abilitativi]
Commissione comunale edilizia / norme transitorie / Gemeindebaukommission - Übergangsbestimmungen Bauwesen (Art. 5 DLH Nr. 24/2020).
Finden die Bestimmungen gemäß Art. 4, Abs. 3 (Stimmenthaltung ist nicht zulässig) und Art. 76, Abs. 2 (der Gemeindetechniker ist ohne Stimmrecht) LG. 9/2018 auf die Gemeindebaukommission Anwendung?
Laut Art. 5 des Dekretes des Landeshauptmanns vom 26. Juni 2020, Nr, 24 (Verordnung zum Bauwesen) gilt in Umsetzung von Artikel 8 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 16. April 2020, Nr. 3,dass bis zur Genehmigung der Gemeindebauordnungen gemäß Artikel 21 Absatz 5 des Gesetzes, aber spätestens bis zum 6. November 2020, die Bestimmungen zur Festlegung der Arbeitsweise der Gemeindebaukommission gemäß den bis zum 30. Juni 2020 geltenden Gemeindebauordnungen aufrecht bleiben und dass die Gemeindebaukommission all jene Aufgaben und Befugnisse wahrnimmt, die den Kommissionen laut den Artikeln 4 und 68 Absatz 1 des Gesetzes obliegen.
Zumal die vorgenannte Übergangsbestimmung einen ausdrücklichen Hinweis auf die geltende Arbeitsweise der Gemeindebaukommission enthält, wird davon ausgegangen, dass, bis (spätestens) zum genannten Termin vom 06.11.2020, bzgl. der Vorgehensweise betreffend die Abstimmungen in der Gemeindebaukommission weiterhin die bisherigen in der Bauordnung festgelegten/geltenden Regeln anzuwenden sind.
Gemeinde Rodeneck- Data: 4.8.2020