FAQ

Le seguenti risposte sono state redatte dal gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del Consiglio dei Comuni e della ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

La risposta è data nella lingua scelta nella relativa domanda.

Le domande e le risposte sono assegnate secondo i temi (titoli) della legge provinciale Territorio e paesaggio.

Le risposte alle singole questioni devono intendersi riferite alla migliore applicazione operativa della L.P. n. 9/2018. Si precisa che le interpretazioni proposte potranno subire mutamenti nel corso del tempo per effetto di circostanze sopravvenute, quali modifiche a livello legislativo o giurisprudenziale.

[Titoli abilitativi]
Diritti di segreteria / Sekretariatsgebühren


Die Gemeinden beschließen bzw. aktualisieren/ändern die Gebühren mit Bezug auf Art. 10 GD Nr. 8/1993 (vgl. Gesetz Nr. 68/1993).
verschiedene Gemeinden

Data: 4.8.2020
[Titoli abilitativi]

BBM / CILA

Über das SUAP-SUE-Portal ist eine BBM nicht korrekt eingereicht worden, d.h. es liegen wesentliche Fehler durch das Ausfüllen der Mitteilung vor

Es ist hierzu schwierig, eine für alle in der Praxis denkbaren Sachverhalte gültige Beurteilung in Bezug auf die gegenständliche Frage vorzunehmen.

In erster Linie ist es aus der Sicht der Gemeinden wichtig, in diesen ersten Wochen und Monaten der Umsetzung des neuen LG und des neuen SUAP-SUE-Portals mit den einreichenden Freiberuflern den Kontakt zu suchen. Wenn also eine BBM mit Fehlern eintrifft, dann ist es sicherlich am sinnvollsten und zielführendsten, mit dem einreichenden Freiberufler umgehend in Kontakt zu treten, damit er den Antrag offiziell zurückzieht, sodass in der Folge alle Fehler und Probleme besprochen/geklärt werden können und er die Mitteilung dann nochmals neu (und dieses Mal richtig/korrekt) einreichen kann.

Falls der einreichende Freiberufler diese Vorgehensweise nicht akzeptieren sollte, ist mit ihm über die möglichen Folgen einer unvollständigen oder nicht korrekt ausgefüllten BBM zu sprechen. Zur BBM/CILA und ihrer grundlegenden Unterscheidungen zur ZeMeT/SCIA finden sich verschiedene interessante juristische Abhandlungen und Rechtsprechung, vgl. z.B.: 

 

Daraus ergibt sich, dass für die BBM (im Gegensatz zur ZeMeT) weder auf nationaler Ebene, noch im LG Nr. 9/2018 ein entsprechendes spezifisches Überprüfungsverfahren vorgesehen bzw. geregelt ist.

Falls die festgestellten Fehler in der BBM jedenfalls wesentlich sind, also wenn die fehlerhafte Mitteilung konkret Auswirkungen auf eine ordnungsgemäße Abwicklung des Aktes hat (z.B. wenn offensichtlich falsche Planunterlagen beigefügt worden sind; wenn die betroffene Immobilie nicht identifizierbar ist; usw.), hat der Landesgesetzgeber, im Rahmen der allgemeinen Kontrollpflicht, wohl auch unter Berücksichtigung der Inhalte des Art. 85 Abs. 2 des LG Nr. 9/2018, für den Fall, dass bei den Bauarbeiten die anwendbaren Bestimmungen, Vorgaben und Modalitäten nicht beachtet werden, allgemein die Möglichkeiten gemäß Art. 86 Abs. 3 (= sofortige Aussetzung der Arbeiten) vorgesehen, welcher auch für die BBM anwendbar erscheint.

WICHTIG: bei bereits angelaufenen Baumaßnahmen, die ohne BBM oder davon abweichend durchgeführt wurden, ist Art. 91 LG Nr. 9/2018 zu beachten.

Gemeinde Marling, Gemeinde Kastelruth, Gemeinde St. Lorenzen
Data: 4.8.2020
[Titoli abilitativi]
Atti unilaterali d’obbligo per autorizzare il Comune all’annotazione di vincoli tavolari – Questioni procedurali

In quale momento della procedura per il permesso di costruire va richiesto l'atto unilaterale d'obbligo per l’iscrizione di vincoli tavolari oppure l'iscrizione di una servitù (p.es. riduzione distanza confini)? Nella procedura per la SCIA l'atto unilaterale d'obbligo per l’iscrizione di vincoli tavolari oppure di una servitù devono risultare già nella documentazione allegata alla segnalazione? La procedura per l’integrazione della documentazione deve essere prevista nel regolamento comunale sull’organizzazione dei procedimenti amministrativi?

È necessario premettere che nel modulo della richiesta di permesso di costruire, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale del 9.6.2020 n. 404 e disponibile in SUE, devono essere inseriti, fra l'altro, tutte le informazioni e tutti i dati necessari e rilevanti per la localizzazione dell'immobile interessato dall'intervento edilizio, per la qualificazione e descrizione dell'intervento edilizio oggetto della richiesta e per suffragare l'esistenza dei presupposti prescritti per il rilascio del permesso di costruire. Tale modulo richiede inoltre di allegare certi documenti alla richiesta del permesso al momento dell'inoltro al SUE e reca la dichiarazione del richiedente di aver contezza del fatto che la L.P. 9/2018 prevede per varie fattispecie, per l'ottenimento del titolo abilitativo, la condizione che il richiedente presenti un atto unilaterale d'obbligo, con cui autorizza il Comune ad annotare un determinato vincolo nel libro fondiario. Nel modulo, a titolo esemplificativo, sono richiamati l'art. 27, co. 5, l'art. 37, co. 4 e 7, l'art. 39 in collegamento con gli artt. 17, co. 5, 19, co. 3, 21, co. 3 lettera c), 36 co. 4 e 38, co. 2 della l.p. n. 9/2018.

Il richiedente ha comunque la facoltà di allegare sin da subito l'atto unilaterale d'obbligo alla richiesta di permesso di costruire oppure di trasmetterlo spontaneamente in un secondo momento integrando la documentazione trasmessa al Comune tramite SUE.

Nell'ambito dell'istruttoria della richiesta pervenuta al Comune è necessario appurare, fra l'altro, quali sono i presupposti per il rilascio del permesso di costruire per l'intervento richiesto. Quando si accerta che fra i presupposti figura anche l'assunzione di un determinato vincolo mediante atto unilaterale d'obbligo che autorizza il comune o il sindaco ad annotare il relativo vincolo al libro fondiario e che tale atto unilaterale d'obbligo manca agli atti del Comune, si è in presenza di un motivo ostativo all'accoglimento della richiesta. Non si tratta quindi di un'incompletezza formale della richiesta (art. 76, co 4 l.p. n. 9/2018) e nemmeno di un caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell'istanza (art. 4 co. 1 della l.p. n. 17/1993), visto che il modulo della richiesta di permesso di costruire non prescrive di allegare l'atto unilaterale d'obbligo alla richiesta stessa.

In caso di motivi ostativi è obbligatorio applicare la disciplina di cui all'articolo 11-bis della legge provinciale n. 17/1993. I motivi ostativi devono quindi essere comunicati al richiedente, che può attivarsi e trasmettere l'atto mancante nei termini previsti. Si evidenzia che nell'ambito dello stesso procedimento l'art. 11-bis va utilizzato una volta soltanto, per comunicare tutti i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

Lo stesso ragionamento vale per tutti i documenti che non devono obbligatoriamente essere allegati alla richiesta di permesso di costruire, ma che costituiscono presupposti per il rilascio del permesso di costruire.

Nel caso della SCIA la mancanza dell'atto unilaterale d'obbligo determina invece l'inammissibilità dell'attività ed il Comune dovrà avviare il procedimento per l'adozione del provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 77, co. 5 della l.p. 9/2018. Con tale provvedimento all'interessato vengono comunicati i motivi dell'inammissibilità dell'attività ed assegnato un termine non inferiore a trenta giorno (probabilmente meglio specificato nel regolamento di organizzazione di ciascun comune) per conformare l'attività alla normativa vigente.

Se il Comune ha fatto proprio, senza apportare delle modifiche sostanziali, il modello di regolamento sull'organizzazione dei procedimenti amministrativi ed istituzione del Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche, messo a disposizione del Consorzio dei Comuni, trova già implementati detti meccanismi e discipline nel proprio regolamento sull'organizzazione.

Comune di Ora
Data: 4.8.2020
[Urbanistica]

Verde agricolo - realizzazione fabbricati rurali / Landwirtschaftsgebiet - Errichtung von Wirtschaftsgebäuden

Laut Art. 37 Abs. 2 des LGRL können innerhalb und außerhalb des Siedlungsgebiets Wirtschaftsgebäude in der Größe errichtet werden, die für eine rationelle Bewirtschaftung des landwirtschaftlichen Betriebs erforderlich ist. Wer stellt diese Größe fest und gibt es Richtlinien hierzu? Welche Gebäude fallen unter Wirtschaftsgebäude? Sind dies auch Mühlen, landwirtschaftliche Maschinenräume und Holzlager im Bereich der Hofstelle?

Für die Klärung der Frage, welches Ausmaß an landwirtschaftlicher Baumasse für die Betriebsführung notwendig ist, sind nicht die subjektiven Erfordernisse des Eigentümers maßgeblich, sondern es müssen objektive Kriterien zur Anwendung kommen. Das Verwaltungsgericht Bozen hat dazu im Urteil Nr. 133/2010 festgehalten: [...] im Bereich der geschlossenen Höfe ist diese „Notwendigkeit" der Gebäude für die Betriebsführung nach objektiven Kriterien zu bemessen und nicht nach subjektiven Erfordernissen des jeweiligen Eigentümers (siehe auch Urteil VwG. Bozen Nr. 56 vom 25.2.2010); Kriterien wie sie z.B. aus Richtlinien hervorgehen, welche von der Landesregierung erlassen werden (siehe unter anderem Amtsblatt der Region Nr. 23/I-II vom 10.6.2003, Seite 53)."

Für die Dimensionierung der Wirtschaftsgebäude sind demnach die Art der effektiv betriebenen landwirtschaftlichen Tätigkeit und das Ausmaß der bewirtschafteten Flächen maßgebend. Dabei ist zunächst vom Grundsatz auszugehen, wonach auf Natur- und Agrarflächen laut Art. 17 Abs. 4 des LGRL ein Bauverbot gilt und nur die vom Gesetz vorgesehenen Ausnahmen zulässig sind. Da es sich auch beim Art. 37 Abs. 2 des LGRL um eine Ausnahmebestimmung handelt, unterliegt sie einer restriktiven Auslegung Die Festlegung des zulässigen Ausmaßes an Baumasse mit der Zweckbestimmung für landwirtschaftliche Tätigkeit obliegt in erster Linie den Gemeinden, die in Zweifelsfällen auch auf die Beratung der zuständigen Fachämter der Landesabteilung Landwirtschaft zurückgreifen können. Die zulässige Größe für Maschinenräume kann aus der Tabelle 2 des Beschlusses der Landesregierung vom 11. Februar 2020, Nr. 90 (Richtlinien für die Förderung von Investitionen in landwirtschaftlichen Unternehmen) entnommen werden.

Im Art. 107 Abs. 1 des nunmehr abgeschafften Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 (Landesraumordnungsgesetz) wurden die landwirtschaftlichen Betriebsgebäude definiert und im Artikel 19 des abgeschafften Dekrets des Landeshauptmanns vom 23. Februar 1998, Nr. 5 (Durchführungsverordnung zum Landesraumordnungsgesetz) wurden die landwirtschaftlichen Betriebsgebäude aufgelistet. Da im LGRL eine entsprechende Reglementierung fehlt, wird in naher Zukunft eine Auslegung zwischen den beiden zuständigen Fachabteilungen für Landwirtschaft, Natur, Landschaft und Raumentwicklung sowie dem Südtiroler Gemeindenverband getroffen und den Gemeinden übermittelt. In Erwartung einer genaueren Festlegung können als Wirtschaftsgebäude laut Art. 37 Abs. 2 des LGRL die Betriebsgebäude zur Unterbringung des Viehs und zur Aufbewahrung der Geräte sowie die Gebäude und Anlagen für die Einbringung, Lagerung und Verarbeitung der örtlichen landwirtschaftlichen Erzeugnisse und für die Zubereitung und Direktvermarktung eigener Produkte angesehen werden.

Gemeinden Sarntal und Laas

Data: 4.8.2020
[Paesaggio]

Verde agricolo, bosco - deposito legno / Landwirtschaftsgebiet, Wald - Holzlagerplätze

Wie ist die Errichtung von Holzlagerplätzen im Landwirtschaftsgebiet und im Wald geregelt?

Bis zum Inkrafttreten des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 (Raum und Landschaft) bildeten der Art. 107 Abs. 28 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 (Landesraumordnungsgesetz) und die von der Landesregierung hierzu erlassenen Richtlinien - Beschluss der Landesregierung Nr. 1526 vom 08.06.2009, geändert mit Beschluss Nr. 2190 vom 30.12.2010, die Rechtsgrundlage für die Errichtung von Holzlagerplätzen im Landwirtschaftsgebiet und im Wald. Infolge der Abschaffung des Landesraumordnungsgesetzes können besagte Richtlinien nicht mehr angewandt werden. Das Landesgesetz „Raum und Landschaft" sieht diesbezüglich keine Nachfolgenorm vor.

St. Martin in Thurn

Data: 4.8.2020
[Titoli abilitativi]

Titoli abilitativi / Eingriffsgenehmigungen

Der Art.103 Abs. 11, des LG 9/2018 sieht für Eingriffe im Sinne des D.LH. 33/1998, Art.1, Abs. 1 Buchstabe a) - f) vor, dass es für diese Eingriffe keiner darüberhinausgehenden Mitteilung, Ermächtigung oder Genehmigung bedarf.

Ist aufgrund dieser Formulierung der Schluss zu ziehen, dass somit für einen Waldweg bis zu einer Gesamtlänge von 1.000 m und einer Kronenbreite von 2,50 m das forstlich-hydrogeologische Gutachten der Forstbehörde nicht mehr notwendig ist?

Mit der „Durchführungsverordnung über die Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens hinsichtlich der Genehmigung von geringfügigen Eingriffen im Sinne des Landschaftsschutzgesetzes" - Dekret des Landeshauptmannes vom 6. November 1998, Nr. 33 - wurden auf der Grundlage des inzwischen abgeschafften Artikel 8 Abs. 1/bis des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, Eingriffe festgelegt und definiert, die wegen ihrer Natur und ihres Umfanges geringfügige Eingriffe in die Natur und Landschaft darstellen und deshalb mit einem vereinfachten Verfahren genehmigt werden konnten. Der Bürgermeister erteilte für die in Art. 1 Abs. 1 festgelegten Eingriffe mit einem einzigen Bescheid die Landschaftsschutzermächtiung und die forstliche Ermächtigung (letztere, sofern mit dem Eingriff Erdbewegungsarbeiten im Gebiet mit forstlich-hydrogeologischer Nutzungsbeschränkungen verbunden waren). Bereits in der ursprünglichen Fassung des DLH Nr. 33/1998 war vorgesehen, dass für die Errichtung von Walderschließungswegen ein nicht bindendes Gutachten der Forstbehörde eingeholt werden musste. Laut Art. 105 Abs. 4 des LGRL bleibt das Dekret des Landeshauptmanns vom 6. November 1998, Nr. 33 in den Grenzen laut Art. 103 Abs. 11 aufrecht. Und der Art. 103 Abs. 11  des LGRL bestimmt: „(11) Unbeschadet der in diesem Gesetz vorgesehenen Verfahrensvereinfachungen können die Eingriffe laut Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a), b), c), d), e) und f) des Dekrets des Landeshauptmannes vom 6. November 1998, Nr. 33, in geltender Fassung, auf Antrag des Interessenten/der Interessentin unmittelbar vom gebietsmäßig zuständigen Bürgermeister/von der gebietsmäßig zuständigen Bürgermeisterin auch gemäß Artikel 6 des Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, genehmigt werden. Für diese Eingriffe bedarf es keiner darüberhinausgehenden Mitteilung, Ermächtigung oder Genehmigung."

Die in der gesetzlichen Ursprungsnorm (Art. 8 Abs. 1/bis des L.G. Nr. 16/1970) enthaltene Präzisierung, wonach für Bagatelleingriffe keine Baukonzession oder Bauermächtigung vorgeschrieben ist, hat im Art. 103 Abs. 11 des LGRL, laut welchem für die (noch verbliebenen) Bagatelleingriffe „keine darüberhinausgehende Mitteilung, Ermächtigung oder Genehmigung" notwendig ist, ihren Fortschreibung gefunden.

Konkret bedeutet dies, dass die Bagatellgenehmigung des Bürgermeisters die landschaftsrechtliche, forstliche und urbanistische Genehmigung des Eingriffs darstellt. Das im Art. 1 Abs. 1 des DLH Nr. 33/1998 vorgesehene nicht bindende Gutachten der Forstbehörde muss jedoch - wie bisher -  eingeholt werden.

Gemeinde Sarntal
Data: 4.8.2020
[Strumenti di pianificazione]

Procedura verde-verde / Grün-Grün-Verfahren

Muss im Titel und in den Prämissen zum Beschluss des Gemeindeausschusses zur Einleitung eines Grün-Grün-Verfahrens lediglich der Landschaftsplan oder auch der Bauleitplan angeführt werden? Falls der Bauleitplan angeführt werden muss, ist dann der Gemeindeplan für Raum und Landschaft mit den Daten der Genehmigung des Bauleitplans anzuführen? Was muss im Beschlussverwaltungsprogramm beim Amtsanzeiger ausgewählt werden, nachdem die Änderung des Landschaftsplans nicht mehr vorgesehen ist?

Im Landschaftsplan werden die Widmungskategorien der Natur- und Agrarflächen festgelegt, abgegrenzt und geregelt (Art. 13 Abs. 2 und Art. 47 Abs. 1 Buchstabe b des LGRL).

Im Gemeindeplan für Raum und Landschaft werden alle für das Gebiet raum- und landschaftsrelevanten Vorgaben, auch aus anderen Instrumenten, wie dem Landschaftsplan, dargestellt (Art. 52 Abs. 1 des LGRL). Bestandteil des Gemeindeplans für Raum und Landschaft ist u. a. der Plan zur urbanistischen und landschaftlichen Flächenwidmung (Art. 52 Abs. 4 Buchstabe b des LGRL).

Grün-Grün-Änderungen sind jedoch Änderungen des Landschaftsplans und betreffen die Umwidmung von Flächen mit Nutzungswidmung Wald, Weidegebiet und alpines Grünland, Landwirtschaftsgebiet oder bestockter Wiese oder Weide in eine andere der genannten Nutzungen. Im Beschlussititel und in den Prämissen zur Grün-Grün-Änderung ist daher anzuführen, dass es sich um eine Änderung des Landschaftsplans handelt. Im Amtsanzeiger findet sich der entsprechende Beschlussakt unter Landschaftsplan - Genehmigung und Änderung (LG 9/2018, Art. 47).

Gemeinde Percha
Data: 4.8.2020
[Urbanistica]

Ampliamento qualitativo degli esercizi pubblici / Qualitative Erweiterung von Gastbetrieben

Ist das Dekret des Landeshauptmanns Nr. 55 vom 18.10.2007 noch aufrecht?

Das D.LH. vom 18. Oktober 2007, Nr. 55 - „Verordnung über die Erweiterung gastgewerblicher Betriebe und die Ausweisung von Zonen für touristische Einrichtungen" erging als Durchführungsverordnung zu den Artikeln 29 Absatz  5 und 107 Absatz 11 des nunmehr aufgehobenen Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13. Mit der Aufhebung des L.G. Nr. 13/1997 entbehrt die genannte Durchführungsverordnung einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage und kann daher nicht mehr zur Anwendung gebracht werden. Der Art. 35 des neuen Landesgesetzes „Raum und Landschaft" vom 10. Juli 2018, Nr. 9 (LGRL) sieht vor, dass gastgewerbliche Betriebe erweitert werden können, „um sie den aktuellen Qualitätsstandards anzupassen". Voraussetzung dafür sind entsprechende Richtlinien und Grenzen für die Erweiterung, die von der Landesregierung, nach Anhören des Rates der Gemeinden, festgelegt werden müssen. Dabei sind auch die Fälle vorzusehen, in denen eine Abweichung von den urbanistischen Planungsinstrumenten zulässig ist. Eine entsprechende Beschlussfassung durch die Landesregierung liegt derzeit noch nicht vor.

Gemeinde Sterzing

Data: 6.8.2020
[Vigilanza, responsabilità e sanzioni]

Vigilanza, responsabilità e sanzioni / Aufsicht, Haftung und Sanktionen

Die Gemeinde hat in Bezug auf ein widerrechtliches Bauwerk die Anordnung für die unverzügliche Aussetzung der Arbeiten im Sinne der Art. 86 und 88 des Landesgesetzes Nr. 9/2018 ausgestellt und gleichzeitig die Einleitung des Verfahrens mitgeteilt. Besteht noch die Pflicht zur Veröffentlichung an der Amtstafel und der Statistik der widerrechtlichen Bauten?

Das mit dem Landesgesetz „Raum und Landschaft" vom 9. Juli 2018, Nr. 9 (LGRL) aufgehobene Landesraumordnungsgesetz (Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13) sah Folgendes vor: Gemäß Art. 81 Absatz 6 musste der Gemeindesekretär monatlich ein Verzeichnis der von der Gerichtspolizei gemeldeten widerrechtlich errichteten Bauwerke oder widerrechtlichen Grundstücksteilungen und der entsprechenden Verordnungen zur Baueinstellung anlegen. Das Verzeichnis musste an der Amtstafel der Gemeinde veröffentlicht und an die zuständige Gerichtsbehörde und den Landeshauptmann übermittelt werden. Die neue Regelung in Art. 86 Absatz 6 des LGRL beinhaltet einfachere Formen der Veröffentlichung und zwar müssen alle Maßnahmen, mit denen die Gemeinde  Sanktionen verhängt oder Sanktionierungsverfahren einstellt, auf der Internetseite der zuständigen Gemeinde veröffentlicht und der Gerichtsbehörde übermittelt werden. Die Erstellung eines monatlichen Verzeichnisses und die Weiterleitung an den Landeshauptmann sind nicht mehr notwendig. Sofern von den widerrechtlichen Maßnahmen Landschaftsgüter betroffen sind, empfiehlt sich die endgültige Maßnahme zur Kenntnis dem Amt für Landschaftsplanung und - beschränkt auf Naturparke, Biotope und Naturdenkmäler - dem Amt für Natur zu übermitteln. In Bezug auf die Meldung von Nachrichten über strafbare Handlungen in den Bereichen Landschaft und Bautätigkeit an die Gerichtsbehörde wird auf die Mitteilungen des Gemeindenverbandes Nr. 69/2013 und Nr. 93/2019 verwiesen, mit welchen die Ermittlungsanweisungen der Staatsanwaltschaft beim Landesgericht vom 15.07.2019 und vom 24.09.2019 zur Kenntnis gebracht wurden.

Gemeinde Rasen - Antholz

Data: 4.8.2020
[Titoli abilitativi]

Realizzazione di volumetria abitativa presso la sede del maso - Divieto di distacco - Titolo edilizio / Verwirklichung neuer Wohnkubatur bei der Hofstelle - Abtrennungsverbot - Baurechtstitel

Quale procedura deve essere applicata in caso di trasformazione da volume nel verde agricolo in cuba-tura residenziale senza necessità di interventi edilizi e con contestuale intavolazione del vincolo urbanistico ai sensi dell’articolo 37 della L.P. n. 9/2018 (divieto di distacco dal maso chiuso)? È sufficiente una semplice CILA o deve piuttosto richiedersi la presentazione di una SCIA?

Ai sensi dell’articolo 17, comma 4 della L.P. n. 9 del 10.07.2018 (“Territorio e Paesaggio” - LPTP), nelle superfici naturali e agricole di cui all’articolo 13, comma 2 della medesima legge (tra cui rientrano anche le aree della pianificazione comunale destinate a verde agricolo) “non sono ammessi interventi di nuova costruzione di cui all’articolo 62, comma 1, lettera e), o mutamenti d’uso urbanisticamente rilevanti degli edifici” esistenti, “salva diversa disposizione espressa” della medesima legge. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza in materia - anche sulla base della corrispondente disposizione di cui all’art. 107 della previgente L.P. n. 13/1997- nelle medesime aree opera pertanto un generale divieto di nuova edificazione superabile unicamente nelle ipotesi (tassative) individuate dalla legge, le quali devono peraltro considerarsi - in quanto fattispecie eccezionali con portata derogatoria - insuscettibili di estensione analogica al di fuori dei casi espressa-mente contemplati (in questo senso si vedano - ex multis - T.A.R. Bolzano, n. 48/2006, n. 347/2009, n. 118/2012 e n. 165/2019). Tra gli interventi di nuova costruzione di cui alla richiamata lett. e) dell’articolo 62 della LPTP rientra - tra l’altro - “la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli presenti all'esterno della sagoma esistente”, con la sola esclusione degli “interventi pertinenziali” di cui alla successiva lett. e6) del medesimo articolo 62, per i quali la giurisprudenza ha tuttavia precisato che de-ve trattarsi di opere meramente accessorie di un edificio preesistente e che non comportino una modifica urbanistico-edilizia del territorio comunale ai sensi degli strumenti di pianificazione vigenti (cfr. ad es. Cass. Civ., sentenza n. 19444/2014). Quale mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante ai sensi del richiamato articolo 17, comma 4 della LPTP, e in quanto tale non ammissibile nelle superfici naturali ed agricole laddove non sia altrimenti consentito, deve invece considerarsi - in base al disposto dell’articolo 23, comma 2 della medesima legge - qualsiasi modifica della destinazione d’uso dei fabbricati esistenti “che comporti l’assegnazione della costruzione o di una sua parte ad una diversa categoria funzionale” tra quelle espressamente contemplate dal precedente comma 1 del medesimo articolo, il quale individua - con elencazione tassativa - le seguenti destinazioni d’uso delle costruzioni esistenti: “a) abitazione; b)attività di servi-zio; c) commercio al dettaglio; d) attività di esercizio pubblico; e) servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico; f) attività artigianale, industriale, di commercio all’ingrosso e commercio al dettaglio […]; g) attività agricola”.

Quanto ai titoli abilitativi necessari ad autorizzare gli interventi edilizi sopra richiamati, l’articolo 72 della LPTP dispone invece che sono soggetti a permesso di costruire gli interventi indicati nell’allegato D della mede-sima legge, mentre rimangono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) tutti gli inter-venti separatamene indicati nel successivo Allegato E. Tra i primi rientrano non soltanto “gli interventi di nuova costruzione” propriamente intesi e consistenti nella realizzazione di nuovi volumi su terreni precedente-mente inedificati (D1), ma anche “l'ampliamento di costruzioni esistenti che danno luogo a nuovi volumi edilizi o a superfici utili lorde anche all'esterno della sagoma esistente” (D3), nonché “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso da quello precedente e comportino modi-fiche della volumetria complessiva o dei prospetti” (D2). Sono invece assoggettati a SCIA ai sensi dell’Allegato E della legge citata, oltre alle categorie di intervento espressamente previste dallo stesso allegato (quali la manutenzione straordinaria o il restauro conservativo su parti strutturali), anche gli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 62, lett. d) LPTP “per i quali non sia previsto il rilascio del permesso di costruire” (E4). Si osservi inoltre che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 23 della LPTP sopra richiamato, il cambiamento delle destinazioni d’uso tra le diverse categorie funzionali di cui al comma 1 del medesimo articolo - con la sola esclusione del cambiamento relativo al commercio al dettaglio nelle zone produttive - è comunque assoggettato a segnalazione certificata di inizio attività “se non diversamente disposto dalla presente legge”, fermo restando che la modifica della destinazione d’uso di un fabbricato esistente può avveni-re congiuntamente ad interventi edilizi di altra natura (ad es. ai sensi delle lett. E3 ed E4 dello stesso Allega-to E) ma anche in assenza di qualsiasi opera (cd. trasformazione “funzionale”; sul punto cfr. ad es. T.A.R. Marche, sent. n. 467/2020 “[…] costituisce mutamento rilevante ogni forma di utilizzo dell'immobile o della sin-gola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edili-zie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile a una diversa categoria funzionale”). Alla presentazione di una comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA) ai sensi dell’articolo 72, comma 3 della LPTP rimangono infine assoggettati - in via residuale - soltanto “gli interventi non indicati negli allegati C, D ed E” della medesima legge.

L’art. 37, comma 4 della LPTP, recante la disciplina generale relativa all’esercizio dell’attività agricola e da leggersi in combinato disposto con l’art. 17, comma 4 della medesima legge come sopra richiamato, con-sente all’imprenditore agricolo o al coltivatore diretto che sia proprietario di un maso chiuso ai sensi della L.P. n. 17 del 28.11.2001 di realizzare presso la sede della propria azienda, situata nel verde agricolo, “una volumetria massima complessiva di 1.500 m³ con destinazione d’uso residenziale”. La volumetria abitativa in questo senso edificata non può essere distaccata dalla sede del maso se non nei “casi motivati” in cui sia ammessa una deroga a siffatto divieto, fermo restando che la limitazione in parola non trova applicazione “alla volumetria realizzata presso la sede dell’azienda agricola con destinazione d’uso residenziale superiore ai 1.500 m³”. Lo stesso comma 4 del richiamato art. 37 LPTP, il quale riproduce sotto questo profilo l’analoga previsione di cui all’art. 107, comma 7 della previgente L.P. n. 13/1997, stabilisce inoltre che - per la durata di 20 anni dal rilascio della agibilità per gli edifici interessati - “non può essere disposto lo svincolo del maso chiuso” ai sensi della disciplina di settore a tal fine dettata, oltre a stabilire che il relativo vincolo a carico degli immobili interessati dall’intervento debba essere oggetto di un’apposita annotazione a tal fine introdotta nel Libro Fondiario. Per i medesimi casi, nell’ultima parte della disposizione richiamata è infatti prescritto che il rilascio del titolo abilitativo “per la realizzazione della volumetria con destinazione d’uso secondo l’articolo 23, comma 1, lett. a) [abitazione]” fino alla misura massima di 1.500 m³ presso la sede dell’azienda, “è condizionato alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo [appositamente sottoscritto dal richiedente interessato], con il quale il Comune viene autorizzato a far annotare nel libro fondiario il vincolo di cui al prece-dente periodo”, il quale costituisce in tal senso la “controprestazione” imposta al richiedente a fronte del diritto edificatorio riconosciuto dalla legge in deroga alle prescrizioni generali per l’edificazione nel verde agricolo. Si ricorda peraltro che - ai sensi dello stesso comma 4 dell’art. 37 - eventuali divieti di edificazione tutt’ora esistenti a carico dei medesimi immobili, in quanto precedentemente annotati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previgenti, “decadono dopo 20 anni dalla loro annotazione nel libro fondiario [...]”.

Ai sensi della citata disciplina di cui all’art. 37, comma 4 della LPTP, la realizzazione di nuova volumetria residenziale nel verde agricolo nella misura massima complessiva di 1.500 m³ può avvenire “nella sede dell’azienda agricola” di proprietà dell’imprenditore o del coltivatore diretto. Quale sede dell’azienda - ai sensi della definizione generale di cui all’art. 21, comma 2 della LPTP e dell’art. 12 del regolamento di esecuzione di cui al D.P.P. 7.05.2020, n. 17 - deve intendersi in ogni caso “il luogo in cui sono situati gli edifici residenziali e aziendali facenti parte dell’azienda” medesima, fermo restando che gli edifici destinati ad abitazioni nell’ambito dell’insieme di fabbricati così definito “devono essere realizzati entro un raggio tale da formare un complesso organico e funzionale, preservando l’aspetto tradizionale del paesaggio” (art. 12, comma 1 del D.P.P. n. 17/2020, conforme sul punto al previgente art. 20 del D.P.P. n. 5/1998). Il comma 2 del richiamato art. 12 dispone inoltre che in caso di costruzione di nuovi edifici presso la sede dell’azienda “la loro distanza da un edificio esistente non può superare i 40 metri”, laddove una deroga a tale prescrizione risulta ammissibile esclusivamente “in casi eccezionali, giustificati da ragioni di tutela dei beni culturali, del paesaggio e degli insiemi, da valutazioni tecnico-aziendali e urbanistiche ovvero in situazioni di pericolo, qualora non risulti tecnicamente possibile o economicamente sostenibile assicurare, anche mediante interventi distribuiti nel tempo, un rischio specifico minore”. Su queste basi, l’ampliamento della sede dell’azienda attraverso la realizzazione di volumi aggiuntivi nelle ipotesi normative espressamente consentite (comprese quelle del previgente art. 107, comma 7 della L.P. n. 13/1997 o dell’attuale art. 37, comma 4 LPTP) è stata ritenuta ammissibile soltanto con la realizzazione dei nuovi fabbricati in un raggio di 40 metri da quelli esistenti nella sede del maso ovvero - per quanto tale possibilità non risulti espressamente dalla norma in esame - nella forma dell’ampliamento o della costruzione in aderenza agli edifici preesistenti, purché una simile modalità costruttiva risulti coerente con le esigenze di compattezza edificatoria e prevenzione della dispersione edilizia alla luce dei suindicati criteri di unitarietà e organicità funzionale della sede dell’azienda (valutazione da compier-si caso per caso dal comune territorialmente competente sulla base delle caratteristiche concrete degli edifici interessati). In entrambi i casi, la realizzazione dei volumi abitativi nella sede dell’azienda dovrà comunque considerarsi assoggettata - in quanto “nuova costruzione” in base all’art. 62, lett. e) della LPTP sopra richiamato - al preventivo rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’art. 72, comma 1 e Allegato D) della medesima legge, preceduto dalla suddetta dichiarazione unilaterale per l’annotazione del vincolo a carico dell’immobile.

Fermo restando che la nuova volumetria abitativa in questo senso ammissibile si ricava dalla differenza tra la volumetria massima di 1.500 m³ consentita dalla legge e la volumetria residenziale già esistente nell’azienda, deve invece tendenzialmente escludersi che la stessa volumetria possa essere realizzata presso la sede del maso mediante trasformazione dei volumi preesistenti con altra destinazione in volumi residenziali, posto che un simile intervento - in quanto diritto edificatorio diverso ed autonomo rispetto a quello disciplinato dal richiamato comma 4 dell’art. 37 - dovrebbe essere a sua volta espressamente contemplato a livello normativo secondo il suddetto criterio di interpretazione restrittiva (in proposito si osservi che la disciplina in esame - a differenza del previgente art. 107, comma 23 della L.P. n. 13/1997 - non contempla più la possibilità di trasformare in cubatura residenziale i volumi con destinazione rurale esistenti nel verde agri-colo e non più utilizzati). Una simile modifica della destinazione d’uso degli edifici aziendali esistenti da agricola a residenziale rimane pertanto ammissibile unicamente nel caso dei fabbricati rurali situati all’interno dell’area insediabile ai sensi dell’art. 36, comma 1 della LPTP, per i quali il terzultimo periodo del citato art. 37, comma 4 dichiara “comunque fatti salvi i diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione comunale” e la trasformazione dei quali in volumetria residenziale risulterà di conseguenza possibile (senza contestuale an-notazione del vincolo ai sensi dell’art. 37, comma 4 della LPTP) “laddove compatibile con i vigenti strumenti di pianificazione” urbanistica. Nel qual caso, trattandosi di una modifica della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante ai sensi dell’art. 23, comma 2 della LPTP, il titolo edilizio richiesto dalla legge per l’autorizzazione dell’intervento sarà di norma una SCIA, salvo che le opere concretamente necessarie per la trasformazione dell’immobile richiedano il rilascio di un permesso di costruire (ciò che in caso di conversione in abitazioni di volumi esistenti con destinazione rurale appare invero piuttosto verosimile, essendo difficile immaginare una modifica realizzata in assenza di interventi edilizi). Si noti peraltro che, per il caso di edifici rurali esistenti all’interno dell’area insediabile, lo stesso art. 37, comma 4 della LPTP dispone espressa-mente che alla volumetria fino a 1.500 m³ presso la sede dell’azienda “non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38” in materia di utilizzazione ai fini delle abitazioni destinate ai residenti della cubatura residenziale derivante da nuova costruzione ovvero dalla modifica della destinazione d’uso dei volumi preesistenti. Al di fuori delle ipotesi da ultimo menzionate, tuttavia, la realizzazione di volume residenziale nelle superfici na-turali ed agricoli (anche all’interno dell’area insediabile) rimane normalmente ammissibile soltanto nei modi e con le limitazioni previste dall’articolo 37, comma 4 LPTP, ossia con la realizzazione dei nuovi volumi presso la sede del maso ovvero con l’ampliamento di quelli preesistenti soggetto al rilascio di permesso di costruire e al divieto di distacco tavolarmente annotato.

Data: 11.5.2021