FAQ

Le seguenti risposte sono state redatte dal gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del Consiglio dei Comuni e della ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

La risposta è data nella lingua scelta nella relativa domanda.

Le domande e le risposte sono assegnate secondo i temi (titoli) della legge provinciale Territorio e paesaggio.

Le risposte alle singole questioni devono intendersi riferite alla migliore applicazione operativa della L.P. n. 9/2018. Si precisa che le interpretazioni proposte potranno subire mutamenti nel corso del tempo per effetto di circostanze sopravvenute, quali modifiche a livello legislativo o giurisprudenziale.

[Vigilanza, responsabilità e sanzioni]

Sanatoria di interventi edilizi abusivi / Sanierung von Bauvergehen
 
L'art. 95 comma 3 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 “Territorio e paesaggio” dispone la sanzione pari al doppio del contributo sul costo di costruzione per le opere soggette al contributo su costo di costruzione e pari al contributo sul costo di costruzione, in caso di gratuità. Nel secondo caso la norma è evidentemente paradossale e inapplicabile. Per questa seconda evenienza va allora applicata, pur non essendo stato scritto, la seconda parte del comma, con sanzione tra 600 e 4.000?

Ai sensi dell’art. 95, co. 3 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 “Territorio e paesaggio” il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è soggetto al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio del contributo sul costo di costruzione, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, pari al contributo sul costo di costruzione. La norma prevede che “nel caso in cui il calcolo del contributo sul costo di costruzione non sia applicabile, il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento di una somma non superiore a 4.000,00 euro e non inferiore a 600,00 euro, stabilita dal Comune, in relazione all’entità dell’intervento medesimo.”
La Giunta provinciale, d‘intesa con il Consiglio dei Comuni, ha approvato - con la deliberazione del 16.6.2020 n. 436 - il modello di regolamento sulla determinazione e riscossione del contributo di intervento, come previsto dall’art. 79, co. 6 della l.p. 9/2018. Ai sensi dell’art. 3 del modello di regolamento la base del calcolo del contributo sul costo di costruzione è costituita dalla volumetria fuori terra ed interrata dell’intero territorio comunale. Ne deriva che il contributo sul costo di costruzione non può essere calcolato per interventi che non formano volumetria. Per le costruzioni che formano volumetria, invece, si ritiene applicabile il calcolo del costo di costruzione in base alle seguenti considerazioni: In primo luogo tutte le costruzioni o parti di esse devono essere inquadrate in una delle destinazioni d’uso di cui all’art. 23 co. 1 della l.p. 9/2018 (v. in tal senso la sentenza TAR Bolzano n. 39/2005). In secondo luogo, il primo periodo dell’art. 4, comma 1 del regolamento tipo prevede quanto segue: “Fatti salvi i casi di riduzione o esonero previsti dalle disposizioni della legge e dal presente regolamento, il contributo sul costo di costruzione per edifici con destinazione d’uso residenziale ammonta a … [in nota viene aggiunto: al massimo il 15 %] e per tutte le altre destinazioni d’uso a …%” [in nota viene aggiunto: al massimo il 3 %]. Nella comunicazione del Consorzio dei Comuni n. 102/2020 si legge che “tutte le disposizioni del modello di regolamento devono essere fatte proprie, completate ove previsto e non possono essere modificate onde garantire una disciplina in gran parte uniforme in Alto Adige.” Solamente alcune disposizioni (contenute negli artt. 6 e 7 e specificamente indicate nella comunicazione) possono essere mantenute o cancellate a discrezione di ciascun Comune. Pertanto, i Comuni nei propri regolamenti devono determinare il contributo sul costo di costruzione sia per gli edifici con destinazione residenziale, sia per gli edifici con tutte le altre destinazioni e poi – ai sensi dell'art. 4 comma 3 del regolamento tipo – stabilire la misura del contributo, “in deroga al comma 1”, in forma più dettagliata (con riguardo alle singole destinazioni d’uso, alla posizione degli edifici ecc.). Sulla base di questi due valori, vale a dire la destinazione d’uso della volumetria abusiva e la percentuale prevista dal regolamento comunale, è senz’altro possibile calcolare il contributo sul costo di costruzione ai fini della determinazione della sanzione di cui all’art. 95, co. 3 della l.p. 9/2018. Ovviamente sono dovuti anche gli oneri di urbanizzazione.
Si consideri infine che la normativa provinciale corrisponde in sostanza alla normativa statale. Infatti, il co. 2 dell’art. 36 del Testo unico in materia edilizia – D.P.R. n. 380/2008 dispone che il “rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16.” L’art. 16 disciplina la determinazione periodica del costo di costruzione nonché la quota di detto costo, variabile dal 5 % al 20 %, da corrispondere a titolo di contributo, che viene determinata dalle regioni “in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.”

Data: 9.3.2021
[Urbanistica]

Die Gemeinde möchte eine neue Wohnbauzone ausweisen. Bis zur Erstellung des Gemeindeentwicklungsplanes ist dies nur angrenzend an eine bereits bestehende Zone möglich. Außerdem kann nur mehr ein Mischgebiet ausgewiesen werden. Für das Mischgebiet ist vorgesehen, dass mindestens 60% für den Wohnbau vorbehalten sind und wiederum 40% für den geförderten Wohnbau vorgesehen sind. Es ergeben sich folgende Fragen:

- Sofern ein Mischgebiet mit 100% Wohnnutzung ausgewiesen werden soll, werden die 40 %, welche dem geförderten Wohnbau zur Verfügung stehen, dann auf die gesamten 100% gerechnet? Ist eine Abweichung von diesen Prozentsätzen möglich (immer unter der Voraussetzung, dass 40% von 60% für den geförderten Wohnbau zur Verfügung stehen)?
- Früher war es möglich, dass der Bauherr die Ausarbeitung des Durchführungsplanes übernommen hat und dann ein Prozentsatz von 55% (gefördert) und 45% (freier Wohnbau) zur Anwendung kam? Ist dies nach wie vor möglich?
- Ist die Einhebung des Planungsmehrwertes bei einem Wohngebiet mit Mischnutzung in Form eines Geldbetrages, welcher 30% des Marktwertes der Fläche ausmacht, überhaupt möglich?

In der Übergangsphase - also bis zur Genehmigung des in Art. 51 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 („Raum und Landschaft“, in der Folge: LGRL) vorgesehenen Gemeindeentwicklungsprogramms und damit bis zur Abgrenzung des Siedlungsgebiets - kann die Landesregierung Anträge der Gemeinden für die Ausweisung neuer Baugebiete, die an bestehende Baugebiete angrenzen müssen, nach dem Verfahren laut Art. 54 Abs. 2 des LGRL genehmigen. Laut Art. 19 Abs. 1 des LGRL ist die Gemeinde verpflichtet, bei der Ausweisung von Wohngebieten mit Mischnutzung, einen Teil der so entstehenden Erhöhung des Marktwerts der betroffenen Liegenschaft (Planungsmehrwert) einzuheben. Dies geschieht durch den Erwerb von 60 Prozent der Fläche zur Hälfte des Marktwerts. Die so erworbenen Flächen sind dem geförderten Wohnbau oder Wohnungen mit Preisbindung vorbehalten. Jedenfalls muss laut Art. 24 Abs. 3 des LGRL sichergestellt werden, dass mindestens 40 % der Fläche des neu auszuweisenden Wohngebiets mit Mischnutzung dem geförderten Wohnbau vorbehalten werden (also 40 % von 100 %). Das LGRL sieht keinen Anreiz ähnlich jenem im Art. 37 des mittlerweile abgeschafften Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 für die Erstellung des Durchführungsplans seitens der privaten Eigentümer mehr vor.
Was die Frage betrifft, ob die Einhebung des Planungsmehrwerts im Falle der Ausweisung eines Wohngebiets mit Mischnutzung auch in Form eines Geldbetrags erfolgen kann, so wird auf die bereits veröffentlichte Antwort zum Art. 19 Abs. 7 des LGRL vom 02.02.2021 verwiesen, in welcher dargelegt wurde, dass der einzubehaltende Teil des Planungsmehrwerts lediglich im Falle der Ausweisung von Wohngebieten mit Mischnutzung von maximal 1.000 m² (Zusatzbaugebiete) durch Einhebung eines Geldbetrags erfolgen darf.

Data: 23.2.2021
[Titoli abilitativi]

Art. 72, comma 2 L.P. n. 9/2018 / Interventi di restauro e risanamento conservativo / Parti strutturali - Art. 72 Abs. 2 L.G. Nr. 9/2018 / Restaurierungs- und Sanierungsmaßnahmen / Strukturelle Teile

Premesso che l'allegato E della L.P. n. 9/2018 elenca tra le opere soggette alla SCIA anche gli interventi di restauro e risanamento conservativo “qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio” interessato, si domanda se tale locuzione - non precisando che debba trattarsi di interventi che incidono sulle “condizioni statiche” - imponga di considerare assoggettata a SCIA qualsiasi opera che attenga anche solo indirettamente alla “struttura” del fabbricato, come ad es. la semplice installazione di insegne o tende parasole sulle facciate degli edifici. Si chiede inoltre se i futuri regolamenti edilizi adottati dai comuni potranno eventualmente prevedere l’assoggettamento a CILA di questa tipologia di interventi.

Ai sensi dell’art. 62, comma 1, lett. c) della L.P. n. 9 del 10.07.2018 (“Territorio e Paesaggio” - LPTP), il quale definisce (sul modello della corrispondente disposizione statale di cui all’art. 3 del T.U. dell’Edilizia) le diverse tipologie degli interventi edilizi concretamente realizzabili a livello provinciale, devono essere qualificati come interventi di “restauro e risanamento conservativo” quegli interventi edilizi sui fabbricati esistenti “[…] rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso, purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dalla pianificazione comunale”, laddove si precisa che gli interventi edilizi in tal modo definiti possono anche comprendere “il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio”. Caratteristica distintiva di questa tipologia di intervento è quindi la finalità conservativa del fabbricato preesistente nei suoi elementi identificativi dal punto di vista tipologico, formale e strutturale, la quale consente di distinguerlo tanto dalla “ristrutturazione edilizia” di cui alla lett. d) (che può anche condurre “a un organismo edilizio per sagoma, superficie, dimensione e tipologia in tutto od in parte diverso da quello precedente”), quanto dalla categoria residuale della “nuova costruzione” ai sensi della lett. e) del medesimo articolo (nella quale rientrano peraltro anche gli interventi che non siano espressamente riconducibili alle altre categorie). In quanto può avvenire “mediante un insieme sistematico di opere” sull’edificio preesistente, il restauro e risanamento conservativo si distingue tuttavia anche dalla categoria della manutenzione (ordinaria o straordinaria) di cui alle lett. a) e b) della disposizione richiamata, le quali presuppongono al contrario che i lavori effettuati interessino determinati elementi del fabbricato in questione singolarmente considerati.

Coerentemente con la suddetta finalità degli interventi di restauro e risanamento conservativo, la lettera E3 dell’Allegato E della LPTP, nel definire i titoli abilitativi di volta in volta necessari ad autorizzare i lavori ai sensi dell’art. 72 della medesima legge, stabilisce che tali interventi sono soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - vale a dire al medesimo titolo normalmente richiesto per la ristrutturazione edilizia - soltanto “qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio” interessato, mentre in ogni altro caso è da ritenersi sufficiente - in via residuale - la presentazione di una Comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA) ai sensi del comma 3 dell’art. 72 sopra richiamato. La medesima norma, peraltro del tutto analoga a quella dettata dalla lett. E2 per la manutenzione straordinaria (a sua volta assoggettata a SCIA soltanto se riguardi le “parti strutturali” dell’edificio esistente), non fornisce invece una definizione esplicita di tale locuzione né stabilisce in quali fattispecie essa assuma rilevanza, lasciando di conseguenza all’interprete il compito di definire a quali porzioni o elementi del fabbricato essa debba in concreto considerarsi riferibile. A tal proposito, la prevalente giurisprudenza ha precisato che - fermo restando il limite generale del “rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali” dell’edificio interessato - per “elementi strutturali" nell’accezione suddetta devono intendersi quelle parti dell’edificio che - pur non essendo necessariamente portanti o attinenti alla sua statica - “materialmente compongono la struttura dell'organismo edilizio”, così che possono considerarsi sottratti al regime della SCIA (cd. risanamento “leggero”) unicamente gli interventi che non comportino opere “strutturali” in quanto incidenti su tali porzioni del fabbricato esistente (in questo senso cfr. ad esempio T.A.R. Campania, sent. n. 1798 del 14.05.2020). La necessità di una SCIA è stata così esclusa - tra l’altro - in caso di rinnovazione o modifica delle tramezzature interne (T.A.R. Campania, sent. n. 1042/2018) ovvero di riapertura di locali precedentemente chiusi senza demolizione degli elementi portanti (T.A.R. Lazio, n 1155/2019), mentre è stata affermata - per esempio - in caso di realizzazione di balconi aggettanti ovvero di apertura di nuove finestre (T.A.R. Lombardia, n. 2059/2019). Nel caso di interventi che interessino la porzione esterna dei fabbricati esistenti si è poi precisato che l’unica ipotesi in cui l’aggiunta di nuovi manufatti sulle facciate degli edifici può rientrare nell’ambito del restauro e risanamento conservativo, come disciplinato dal citato art. 62, lett. c) LPTP, è rappresentata dall'inserimento “degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso”, ferma restando - anche in questo caso “la conformità ai valori estetici e più generale culturali” e purché non comporti l’alterazione degli elementi strutturali dell’immobile interessato ovvero l’aumento dei carichi urbanistici, “come nel caso in cui siano inseriti volumi modificativi dello sviluppo verticale dell’edificio preesistente” (in questo senso si vedano - ex multis - C. Stato, sent. n. 1326/2014 e T.A.R. Puglia, n. 530/2018).
Laddove - a giudizio dell’amministrazione comunale - ricorrano in concreto i suddetti presupposti, può quindi ritenersi che anche l’installazione sulle facciate degli edifici di manufatti “minori”, quali insegne luminose o tende da sole, possa rientrare tra le ipotesi di restauro o risanamento conservativo subordinate alla presentazione di una semplice CILA in quanto non riguardanti le porzioni strutturali dell’organismo preesistente. Si osservi peraltro che alcuni dei manufatti e delle strutture accessorie in questo senso individuate, qualora realizzate autonomamente anziché nel quadro di un insieme sistematico di opere aventi ad oggetto il medesimo edificio, potrebbero risultare realizzabili anche in regime di edilizia libera quali “elementi d’arredo” delle aree pertinenziali degli edifici esistenti ai sensi della lett. C8 dell’Allegato C della LPTP (nel Glossario statale delle opere realizzabili in regime di edilizia libera di cui al D.M. del 2.03.2018 sono espressamente ricomprese - tra le altre - anche “le tende, le pergole, le pergotende e le coperture leggere di arredo”). Resta in ogni caso ferma - anche in queste ipotesi - la necessità di una valutazione specifica delle caratteristiche concrete e dell’effettiva consistenza dei manufatti interessati. Da ultimo, si segnala che - a prescindere dalla qualificazione dell’intervento dal punto di vista urbanistico-edilizio - nel caso di edifici sottoposti a particolari vincoli di tutela paesaggistica e/o storico-architettonica rimangono in ogni caso applicabili le autonome prescrizioni della legislazione di settore, le quali possono imporre il preventivo rilascio di un apposito nulla osta o atto di assenso o di un’autorizzazione paesaggistica per il singolo intervento (sul punto si veda tuttavia l’elencazione delle attività non soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato A LPTP e in particolare la lett. A22).

Data: 23.2.2021
[Urbanistica]

Dotazioni territoriali e funzionali minime / Parcheggi pubblici / D.P.P. n. 17/2020 - Mindeststandards für die Gebiets- und funktionale Ausstattung / Öffentliche Parkplätze / D.LH. Nr. 17/2020

L’art. 6, comma 3 del D.P.P. 7 maggio 2020, n. 17 stabilisce che almeno la metà delle superfici dei parcheggi pubblici “deve essere destinata al parcheggio di mezzi di trasporto sostenibili, quali vetture in car sharing e veicoli elettrici, biciclette elettriche e biciclette non motorizzate e deve offrire la possibilità di collegamento alle stazioni di ricarica elettrica”. Se applicato in generale e senza limiti di tempo, tale obbligo rischia tuttavia di generare notevoli difficoltà per la concreta realizzazione delle iniziative intraprese dalle amministrazioni comunali. Ciò premesso, si domanda se siano contemplate - o se possano individuarsi in via interpretativa - delle ipotesi di deroga alle suddette prescrizioni.

 

Con il regolamento di cui al D.P.P. del 7.05.2020, n. 17, adottato in attuazione dell’art. 21, commi 1 e 2 della legge provinciale n. 9 del 10.07.2018 (“Territorio e Paesaggio” - LPTP), la Giunta provinciale ha approvato le dotazioni territoriali e funzionali minime per gli spazi pubblici di interesse generale e gli spazi privati di interesse pubblico “necessari ad assicurare le condizioni per la sostenibilità ambientale e la qualità edilizia ed urbanistica degli insediamenti e delle attività produttive e dei servizi”. Ciò allo scopo di garantire “il più alto livello possibile di qualità della vita nelle aree insediabili e per fornire i servizi necessari a salvaguardare i diritti civili e sociali della popolazione, tenendo conto anche delle esigenze dello sviluppo economico”, in relazione - tra l’altro - “alla mobilità e all’accessibilità ed ai servizi di trasporto pubblici e collettivi […]” (art. 2, comma 1, lettera g).

Con riferimento alle aree del territorio comunale riservate all’individuazione come parcheggi pubblici, l’art. 6 del citato regolamento definisce in particolare il dimensionamento minimo delle superfici a tal fine destinate (2,5 m2/abitante) e le concrete modalità per la realizzazione e l’utilizzazione delle stesse (sistemi di gestione, distanziamento dalle altre infrastrutture, ecc.), oltre a dettare prescrizioni più specifiche per il caso in cui ricorrano particolari esigenze (come quelle dei comuni di maggiori dimensioni o turisticamente sviluppati); al che si aggiunge l’ulteriore prescrizione di cui al richiamato comma 3 del medesimo articolo, secondo cui almeno la metà delle superfici pubbliche così individuate “deve essere destinata al parcheggio di mezzi di trasporto sostenibili, quali vetture in car sharing e veicoli elettrici, biciclette elettriche e biciclette non motorizzate e deve offrire la possibilità di collegamento alle stazioni di ricarica elettrica”, la quale persegue evidentemente una più generale finalità di incentivo delle infrastrutture necessarie per la mobilità elettrica nella quale si inserisce - ad es. - anche la prescrizione di cui al successivo art. 7 dello stesso regolamento in base alla quale i parcheggi privati di nuova costruzione “devono essere dotati di possibilità di collegamento a stazioni di ricarica elettrica”.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.P.P. n. 17/2020 gli indici di dotazione territoriale in questo senso prescritti, che essendo qualificati come “norme di attuazione in materia urbanistica” ai sensi dell’art. 21 LPTP devono trovare applicazione uniforme sull’intero territorio provinciale, costituiscono “la base per le attività di pianificazione rientranti nella competenza dei singoli Comuni”. In quanto tali, i relativi standard devono quindi considerarsi alla stregua di prescrizioni vincolanti per il pianificatore comunale in sede di adozione e successiva modifica degli strumenti urbanistici, i quali potranno di regola dettare esclusivamente disposizioni di carattere integrativo eventualmente più restrittive rispetto agli indici minimi uniformemente prescritti. Una deroga agli indici uniformemente stabiliti dal suddetto regolamento “nell’ambito dell’attività di pianificazione” dei singoli comuni è infatti consentita - ai sensi del comma 3 del citato art. 2 - esclusivamente “in base a specifiche necessità o a obiettivi politici” e “purché sia comunque garantita un’adeguata qualità di pianificazione”, fermo restando che gli eventuali scostamenti a tal fine concessi “devono essere adeguatamente motivati con deliberazione del Consiglio.” Trattandosi di norme di carattere eccezionale che introducono una deroga rispetto alla generale efficacia vincolante delle suddette prescrizioni, le disposizioni in questo senso individuate a livello comunale devono inoltre necessariamente considerarsi assoggettate a un’interpretazione restrittiva. In mancanza di una previsione esplicita che stabilisca diversamente in relazione ai parcheggi, deve quindi ritenersi che anche la prescrizione di cui al citato art. 6, comma 3 del D.P.P. n. 17/2020 sulle superfici da riservare alla mobilità sostenibile, possa in concreto essere derogata - con deliberazione motivata del Consiglio comunale - soltanto in presenza delle specifiche circostanze sopra menzionate, vale a dire laddove sussistano comprovate necessità a livello comunale e sia comunque garantito un adeguato standard di qualità insediativa (da valutarsi in questo caso anche alla luce delle prescrizioni a tal riguardo contenute nel programma comunale di mobilità e accessibilità approvato dal Comune ai sensi dell’art. 51 LPTP).

Quanto all’efficacia temporale della suddetta disciplina, si consideri infine che ai sensi dell’art. 13 del D.P.P. n. 17/2020 le relative prescrizioni sono entrate in vigore - contestualmente alla L.P. Territorio e Paesaggio - a far data dal 1° luglio 2020 e devono quindi trovare applicazione - nei termini suddetti - in tutti i procedimenti di pianificazione comunale avviati a partire dal medesimo termine. I procedimenti per l’approvazione di piani e progetti che in quella data risultassero già regolarmente avviati possono invece essere conclusi secondo la disciplina fino ad allora vigente ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 103, comma 2 LPTP.

Data: 23.2.2021
[Urbanistica]

Errichtung von Dachgauben / Art. 52 des D.LH. Nr. 5/1998 - Realizzazione di abbaini / Art. 52 del D.P.P. n. 5/1998

Ist die Errichtung von Dachgauben i.S. des Art. 52 des D.LH. Nr. 5/1998 (Durchführungsverordnung zum Landesraumordnungsgesetz Nr. 13/1997), die keine Kubatur bilden, nach Inkrafttreten des neuen Landesgesetzes für Raum und Landschaft noch möglich?  

 

Die Errichtung von Dachgauben war im Art. 52 der Durchführungsverordnung zum Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13 (Dekret des Landeshauptmanns vom 23. Februar 1998, Nr. 5) geregelt. Mit Art. 105 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 „Raum und Landschaft" (kurz: LGRL) wurde das bis dahin geltende Landesraumordnungsgesetz (Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13) aufgehoben. Der gesamte Fachbereich wird durch das LGRL und durch dessen (bereits erlassenen oder zu erlassenden) Durchführungsverordnungen neu geregelt. Der auf dem Landesgesetz Nr. 13/1997 fußenden Durchführungsverordnung - D.LH. Nr. 5/1998 - wurde demnach die Rechtsgrundlage entzogen, sodass diese seit dem 1. Juli 2020 (Zeitpunkt des Inkrafttretens des LGRL) nicht mehr zur Anwendung gebracht werden kann. Folglich ist die Errichtung von Dachgauben, die keine Kubatur bilden, zum derzeitigen Zeitpunkt nicht mehr möglich. Davon ausgenommen sind jene Projekte, die bis zum 30. Juni 2020 eingereicht wurden und unter die Ausnahmeregelung laut Art. 103, Absatz 2 LGRL fallen.

Data: 23.2.2021
[Titoli abilitativi]

Vorgangsweise bei verfallenen Baurechtstiteln - Procedura in caso di decadenza dei titoli edilizi

Frist für die Vollendung der Arbeiten/ Verfall der Baukonzession vor Inkrafttreten des LG Nr. 9/2018 / Erneuerung der Baukonzession /Verwaltungsstrafen
 
Vorgangsweise bei verfallenen Baurechtstiteln. Die Ausgangsituation ist folgende:
Ein Umbau mit Erweiterung wurde mit Baukonzession nach LG 13/97 errichtet und der Baubeginn gemeldet. Das Bauvorhaben wurde allerdings aus finanziellen Gründen nie vollständig fertiggestellt (ohne Innenausbau, ein Stockwerk im Rohbau) und die Bauzeit von 3 Jahren ist vor in Kraft treten des neuen LG 9/2018 abgelaufen.
Daraufhin wurde der Bauherr von der Gemeinde auf den Verfall der Baukonzession aufmerksam gemacht. Nun (nach in Kraft treten des LG 9/2018) möchte der Bauherr das Objekt veräußern und seine „Sachen in Ordnung bringen“. Nach Informationen des Bauleiters wurden nicht alle Arbeiten ausgeführt, allerdings wurde ein Teil des neuen Gebäudes bereits im Kataster eingetragen (EG+OG, DG nicht). Welche Schritte sind jetzt für den Abschluss des Projektes zu setzen?
Muss der Bauherr bzw. der Projektant einen Antrag um Baugenehmigung laut LG 9/2018 einreichen oder gibt es die Möglichkeit einer Neuvorlage sowie Abschluss mit Benutzungsgenehmigung laut LG 13/97?
Falls eine Baugenehmigung laut LG 9/2018 notwendig ist, muss dann für das gesamte ursprüngliche Projekt oder nur für die effektiv ausgeführten Arbeiten angesucht werden oder reicht gar nur eine ZEMET für die noch zu leistenden Arbeiten, um das Gebäude in einen bezugsfertigen Zustand zu bringen, da der heutige Ist-Stand ja mit einer regulären Baukonzession errichtet wurde?
Sind Sanktionen vorgesehen, auch wenn die Gebäudeteile nicht benützt wurden?
 

Der Art. 72 des mittlerweile abgeschafften Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 („Landesraumordnungsgesetz“, in der Folge: LROG) enthielt zeitliche Vorgaben für den Beginn und die Vollendung der Bauarbeiten. Der Termin für die Vollendung der Arbeiten, innerhalb dessen der Bau bewohnbar oder benutzbar sein muss, durfte nicht mehr als drei Jahre betragen; dieser Termin konnte mit begründeter Maßnahme nur aufgrund von Umständen verlängert werden, die unabhängig vom Willen des Konzessionsinhabers waren und während der Ausführung der Arbeiten aufgetreten sind und sie verzögert haben (Abs. 2). Die ratio der Fristsetzung für den Beginn und die Vollendung der Bauarbeiten liegt darin, möglichst die Übereinstimmung der genehmigten Arbeiten mit den zum Zeitpunkt der Durchführung derselben geltenden raumordnerischen Bestimmungen zu gewährleisten, die sich jeweils bei neuen raumplanerischen Festsetzungen ändern können.
Das Inkrafttreten neuer städtebaulicher Festsetzungen brachte (Abs. 6 des Art. 72) nämlich den Verfall jener Konzessionen mit sich, die zu diesen Festsetzungen im Widerspruch stehen, es sei denn, dass die entsprechenden Arbeiten bereits begonnen worden waren und innerhalb von drei Jahren nach Baubeginn vollendet wurden.
Im gegenständlichen Fall ist die Konzession bereits vor Inkrafttreten der neuen städtebaulichen Festsetzungen am 1.07.2020 verfallen. Im Sinne von Artikel 72 LROG muss eine Baukonzession als verfallen angesehen werden, wenn die genehmigten Bauarbeiten nicht innerhalb des vorgesehenen Dreijahreszeitraums vollendet werden. Bereits verfallene Baukonzessionen können nicht verlängert werden, da eine eventuelle Verlängerung der Baukonzession nur vor ihrem Verfall gewährt werden kann. Wenn eine Baukonzession bereits verfallen ist, spricht man nicht mehr von deren Verlängerung, sondern von der Erneuerung der Baukonzession, die aber den zum Zeitpunkt der Bewertung des neuen Ansuchens geltenden (fallweise auch restriktiveren) urbanistischen Vorschriften unterworfen ist (dazu siehe z.B. VwG Ligurien, Urteil vom 25.01.2010, Nr. 190: „Conformemente ai principi generali che valgono sul provvedimento amministrativo in generale, anche in tema di efficacia del permesso di costruire vige la regola espressa secondo la quale la proroga del termine finale presuppone che il rapporto non si sia ancora esaurito per scadenza del termine originario, parlandosi altrimenti, più propriamente, di rinnovazione dell'atto”).
 
Es muss somit um eine neue baurechtliche Genehmigung laut Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9 „Raum und Landschaft" (kurz: LGRL) für die noch nicht ausgeführten Arbeiten angesucht werden. Dabei müssen die derzeit geltenden Bestimmungen im LGRL beachtet werden und allenfalls die Eingriffsgebühr neu berechnet werden. Ob es sich beim Baurechtstitel um eine ZeMeT oder eine Baugenehmigung handelt, hängt von der Art der nun zulässigen, noch durchzuführenden Arbeiten ab. 
Es sind keine Strafen vorgesehen für die vor Inkrafttreten des neuen LGRL verfallene Baukonzession und für die durch diese errichteten und nicht benutzten Gebäudeteile. Wird aber nun eine neue Baugenehmigung oder ZeMeT zum Abschluss der begonnen Arbeiten gemäß LGLR ausgestellt und werden die Arbeiten wiederum nicht fristgerecht abgeschlossen, gelten die Bestimmungen im Art. 75, Absatz 4 oder 5 LGRL und es müssen, bei deren Nichtbeachtung, die Strafen laut Art. 88, Abs. 10 oder 91, Abs. 5 LGRL verhängt werden. Letztgenannte Bestimmungen und die dazugehörige Sanktion können aufgrund des Rückwirkungsverbots gemäß Art. 1 des Gesetzes Nr. 689/1981 nicht auf die vor Inkrafttreten des neuen LGRL verfallenen Baukonzessionen angewandt werden

Data: 23.2.2021
[Generale]

Errichtung eines Pools im Landwirtschaftsgebiet laut neuem L.G. Nr. 9/2018 / Unzulässigkeit - Realizzazione di una piscina nel verde agricolo ai sensi della L.P. n. 9/2018

Kann im Landwirtschaftsgebiet ein Pool (unterirdische Verbauung) mit den Ausmaßen 10 m Länge, 3 m Breite und 1,3 m Tiefe als Zubehörsfläche zu einem Wohnhaus errichtet werden?

Gemäß Art. 17 Absatz 4 des L.G. vom 10.07.2018, Nr. 9 („Raum und Landschaft“ - LGRL) sind in den Natur- und Agrargebieten - und somit auch in den laut den geltenden Planungsinstrumenten als Landwirtschaftsgebiet ausgewiesenen Zonen - keine Neubaumaßnahmen laut Art. 62 Absatz 1 Buchstabe e) desselben Gesetzes zulässig, sofern im LGRL nicht ausdrücklich anders vorgesehen. Dieses allgemeine Bauverbot schließt insbesondere die „Errichtung von neuen ober- oder unterirdischen Bauten oder die Erweiterung der bestehenden Bauten außerhalb der bisher bestehenden Bausubstanz, wobei für die Maßnahmen an Zubehörbauten Ziffer 6) zu beachten ist", ein. Diesbezüglich hat die vorherrschende Rechtsprechung jedoch ausgeschlossen, dass die Verwirklichung eines (unterirdischen) Schwimmbades von nicht unbedeutender Größe als Zubehör zu einem im landwirtschaftlichem Grün bereits bestehenden Wohngebäude angesehen werden kann (in diesem Sinne vgl. z.B. KassGH., Urteil Nr. 342/2018 und Staatsrat, Nr. 6068/2019, wo die Einstufung derartiger Anlagen als Zubehörbau in urbanistischer Hinsicht bspw. bei einem vorgefertigten Schwimmbad mit einem Ausmaß von 19x9x3,5 m ausgeschlossen wurde).

Mit Art. 105 Absatz 1 LGRL wurden sowohl das bis dahin geltende Landesraumordnungsgesetz (Landesgesetz vom 11.08.1997, Nr. 13) als auch der auf demselben Landesgesetz Nr. 13/1997 fußenden Durchführungsverordnung - D.LH. vom 23.02.1998, Nr. 5 - aufgehoben. Seit dem 1. Juli 2020 (Zeitpunkt des Inkrafttretens des LGRL) ist daher auch die Rechtsgrundlage der Ausnahmebestimmung laut Art. 23 Absatz 1 der zitierten Verordnung entfallen, wonach im landwirtschaftlichen Grün, im alpinen Grünland und im Waldgebiet „die Errichtung von unterirdischem Volumen für Nebenzwecke in Bezug auf das bestehende Gebäude innerhalb der Zubehörsfläche“ zulässig war, „wobei die Zubehörsfläche mit dem Fünffachen der überbauten Fläche des Gebäudes festgesetzt“ wurde (für die Errichtung von unterirdischen Schwimmbäder siehe z.B. VwG. Bozen, Urteil Nr. 265/2018). Im Sinne der nunmehr geltenden Regelung muss in der Folge die Verwirklichung derartiger Anlagen in einer als Landwirtschaftsgebiet ausgewiesenen Zone (auch auf der Zubehörsfläche von bereits bestehenden Gebäuden) auf jeden Fall ausgeschlossen werden. Davon ausgenommen sind lediglich jene Projekte, die bis zum 30. Juni 2020 eingereicht wurden und unter die Ausnahmeregelung von Art. 103 Absatz 2 LGRL fallen und weiterhin laut der zuvor geltenden Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen genehmigt werden können.

Data: 9.2.2021
[Urbanistica]

Verwirklichung von Überdachungen im landwirtschaftlichen Grün / Art. 40/bis L.G. Nr. 9/2018 - Realizzazione di tettoie in zona di verde agricolo / Art. 40/bis L.P. n. 9/2018

Wie werden anhand des neuen Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 Raum und Landschaft, die Überdachungen im landwirtschaftlichen Grün geregelt?

Gemäß Art. 13 des Landesgesetzes vom 10.07.2018, Nr. 9 („Raum und Landschaft“ - LGRL) werden die Natur- und Agrarflächen (Landwirtschaftsgebiet, Wald, bestockte Wiese und Weide, Weidegebiet und alpines Grünland, Felsregion und Gletscher sowie Gewässer) durch die Landschaftsplanung fest-gelegt, abgegrenzt und geregelt. Dies bedeutet, dass der Landschaftsplan die zulässigen Tätigkeiten und Eingriffe auf diesen Flächen festlegt. Gemäß Art. 17 Absatz 4 des LGRL sind in den Natur- und Agrargebieten keine Neubaumaßnahmen laut Art. 62 Absatz 1 Buchstabe e) des LGRL zulässig, so-fern im LGRL nicht ausdrücklich anders vorgesehen. Dieses allgemeine Bauverbot schließt insbeson-dere die „Errichtung von neuen ober- oder unterirdischen Bauten oder die Erweiterung der bestehenden Bauten außerhalb der bisher bestehenden Bausubstanz, wobei für die Maßnahmen an Zubehörsbauten Ziffer 6) zu beachten ist", ein. Der Art. 40/bis des LGRL sieht, als Nachfolgenorm von Art. 124 Abs. 1 des LG Nr. 13/1997, die Möglichkeit vor, „auf den Zubehörflächen von bestehenden einzelnen und Ge-bäuden im Miteigentum sowohl unterirdisch als auch im Freien unter geeigneten Schutzdächern, auch in Abweichung von den geltenden Planungsinstrumenten und Bauordnungen Fahrradabstellplätze“ zu ver-wirklichen, „die als Zubehör zu den entsprechenden Gebäuden bestimmt werden“. Diese Regelung ist auf den Zweck beschränkt, bereits bestehende Gebäude „an die Vorgaben des Mobilitäts- und Erreich-barkeitskonzepts der Gemeinde oder, in Ermangelung desselben, an jene der Verordnung laut Artikel 21 Absatz 1“ im Nachhinein anzupassen. Besondere und einschränkende Bestimmungen, die der Land-schaftsplan enthalten kann, bleiben jedenfalls aufrecht. Dies ergibt sich aus Art. 40/bis, letzter Satz: „Die in den Landschaftsschutz- und Umweltschutzgesetzen vorgesehenen Bindungen bleiben aber in jedem Fall aufrecht". Eine weitere Möglichkeit, Überdachungen oder ähnliche Bauwerke auch auf Na-tur- und Agrarflächen zu verwirklichen, ist des Weiteren im Art. 37 Absatz 2/bis LGRL vorgesehen, welcher diesbezüglich Folgendes vorschriebt: „Sofern vom Landschaftsplan ausdrücklich bestimmt, ist die Errichtung von Bienenständen, Lehrbienenständen, Holzhütten und Holzlagern mit Flugdächern zu-lässig. Die Landesregierung erlässt die entsprechenden [bisher noch nicht genehmigten] Richtlinien und legt das höchstzulässige Ausmaß der Baulichkeiten fest“. Es handelt sich in beiden Fällen um Sonder-bestimmungen mit Ausnahmecharakter, die als solche auf die vom Gesetz ausdrücklich vorgesehenen Fälle beschränkt sind. Sofern der Landschaftsplan der betroffenen Gemeinde für Natur- und Agrarflächen auf die Anwendung der oben angeführten Bestimmungen des LGRL verweist, ist auch auf diesen die Errichtung von Überdachungen (in der Form von Schutzdächern für Fahrradabstellplätze oder von Holzlagern mit Flugdächer) auf Gemeindeebene als zulässig anzusehen.

Data: 9.2.2021
[Urbanistica]

Interventi ammissibili nelle aree naturali ed agricole / Realizzazione di volumi interrati / Piscine - Zulässige Eingriffe auf Natur- und Agrarflächen / Unterirdische Bauten / Schwimmbäder

È corretta l'interpretazione secondo la quale, venuto meno il D.P.G.P. n. 5/1998, che all'art. 23 consentiva la realizzazione nel verde agricolo di volumi interrati, con la normativa vigente di fatto non è più possibile realizzare una piscina all’interno di una zona con tale destinazione?

Ai sensi dell’art. 17, comma 4 della L.P. n. 9 del 10.07.2018 (“Territorio e Paesaggio” - LPTP), nelle superfici naturali e agricole di cui all’art. 13, comma 2 della medesima legge (tra cui rientrano anche le aree che la pianificazione comunale destina a “verde agricolo”) “non sono ammessi interventi di nuova costruzione di cui all’articolo 62, comma 1, lettera e), o mutamenti d’uso urbanisticamente rilevanti degli edifici” esistenti, “salva diversa disposizione espressa” della medesima legge. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza in materia - anche sulla base della corrispondente disposizione di cui all’art. 107 della previgente L.P. n. 13/1997- nelle medesime aree opera pertanto un generale divieto di nuova edificazione superabile unicamente nelle ipotesi (tassative) individuate dalla legge, le quali devono peraltro considerarsi - in quanto fattispecie eccezionali con portata derogatoria - insuscettibili di estensione analogica al di fuori dei casi espressamente contemplati (cfr. - ex multis - T.A.R. Bolzano, n. 48/2006).
Tra gli “interventi di nuova costruzione” di cui alla richiamata lett. e) dell’art. 62 LPTP rientra - tra l’altro - “la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli presenti all'esterno della sagoma esistente”, con la sola esclusione degli “interventi pertinenziali” di cui alla successiva lett. e6) del medesimo articolo (per questi ultimi la giurisprudenza ha tuttavia precisato che deve trattarsi di opere meramente accessorie di un edificio preesistente e che non comportino una modifica urbanisti-co-edilizia del territorio comunale ai sensi degli strumenti di pianificazione vigenti; cfr. ad es. Cass. n. 19444/2014, in cui si precisa tra l’altro che i lavori di realizzazione di una piscina interrata “in quanto trasformano in modo durevole l’area impegnata”, devono di regola considerarsi assoggettati al preven-tivo rilascio di un permesso di costruire).

La disposizione di cui all’art. 23, comma 1 del D.P.G.P. n. 5/1998, in base alla quale “nel verde agrico-lo […] nel verde alpino e nel bosco” era consentita “la realizzazione di volume interrato con funzione accessoria all'edificio esistente nell'ambito dell'area di pertinenza determinata in misura pari al quintuplo della superficie coperta dell'edificio stesso”, deve oggi considerarsi implicitamente abrogata per effet-to dell’avvenuta soppressione - ai sensi dell’art. 105, comma 1 LPTP - dell’intera disciplina di cui alla L.P. n. 13/1997, in esecuzione della quale il suddetto regolamento n. 5/1998 era stato originariamente adottato. Insieme alla norma in questo senso abrogata è di conseguenza venuto meno anche il pre-supposto normativo di carattere eccezionale in forza del quale si era in passato ritenuta ammissibile - in deroga al suddetto divieto generale di nuova edificazione nelle aree agricole - la realizzazione di volumi interrati con funzione accessoria sulla superficie di pertinenza dei fabbricati esistenti; ivi compresa la realizzazione di piscine interrate al servizio degli edifici residenziali situati nel verde agricolo (sul punto si veda ad es. la sentenza del T.A.R. Bolzano, n. 265/2018, laddove l’ammissibilità della prevista piscina era stata peraltro negata in quanto l’edificio interessato non si trovava nel verde agri-colo ma in una zona edificabile). La tesi del Comune, secondo cui con la soppressione della disposi-zione in esame, allo stato attuale non risulterebbe ammissibile la realizzazione di piscine interrate nelle aree naturali ed agricole del territorio comunale, può in questo senso essere condivisa. Resta in ogni caso ferma la possibilità di trattare ed approvare - ai sensi della disciplina fino ad allora vigente - i progetti presentati entro il 30.06.2020 ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 103, comma 2 della LPTP.

Data: 9.2.2021
[Urbanistica]

Erweiterung von Wohngebäuden im Landwirtschaftsgebiet / Ampliameto di edifici abitativi nel verde agricolo

Kann die erweiterte Baumasse eines Wohngebäudes im landwirtschaftlichen Grün für die Privatzimmervermietung verwendet werden wie bisher von Art. 107 Absatz 16 des Landesraumordnungsgesetzes vorgesehen?

Gemäß Art. 17 Absatz 5 des Landesgesetzes „Raum und Landschaft“ vom 10. Juli 2018, Nr. 9 (kurz LGRL), 5) dürfen vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen im Landschaftsplan Wohngebäude, die seit 24. Oktober 1973 mit einer Baumasse von mindestens 300 m³ im Landwirtschaftsgebiet bestehen und nicht zu einem geschlossenen Hof gehören, auf maximal 1.000 m³ erweitert werden. Die Erweiterung muss für Wohnungen für Ansässige laut Artikel 39 verwendet werden. Im Unterschied zur früheren Regelung von Art. 107 Absatz 16 des Landesraumordnungsgesetzes (Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13) und zur Fassung von Art. 17 Absatz 5 vor der mit Landesgesetz vom 17. Dezember 2020, Nr. 15, erfolgten Änderung ist eine Nutzung der gebundenen Wohnungen für die Privatzimmervermietung oder den Urlaub auf dem Bauernhof nicht mehr vorgesehen.
Data: 9.2.2021