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Nuova legge provinciale 15 aprile 2025, n.4
FAQ La presente news al fine di rispondere alle numerose domande in merito alla nuova legge provinciale relativa alle procedure generali per la prevenzione incendi.
Chi è il responsabile dell’attività soggetta alla prevenzione incendi?
Il responsabile dell’attività soggetta alla prevenzione incendi è come da definizione della legge stessa, “persona fisica o giuridica, tenuta al rispetto degli obblighi di prevenzione incendi per l’attività soggetta a controllo. Di norma coincide con il gestore o conduttore della stessa”
A titolo di esempio:
· scuole con più di 100 persone presenti – attività n. 67 DPR 151/2011: il/la preside
· distributori di carburanti – attività n. 13 DPR 151/2011: il titolare della licenza autorizzativa al commercio di carburanti; generalmente per grandi distributori, la ditta fornitrice di carburante
È accettabile un incarico come collaudatore stipulato prima dell’entrata in vigore della legge (ovvero il 18 aprile 2025)?
Si, l’incarico conferito prima del 18 aprile 2025 resta valido, tuttavia il libero professionista incaricato dovrà predisporre l’asseverazione ai sensi della nuova legge e non il collaudo di prevenzione incendi. L’asseverazione sarà allegata alla SCIA antincendio, firmata quest’ultima dal responsabile dell’attività.
Com’è la procedura amministrativa con la nuova legge?
Con l’inoltro al comune di competenza del titolo abilitativo a costruire (CILA, SCIA, Permesso di costruire, Conformità urbanistica), se è presente un’attività soggetta, la stessa deve essere indicata e contestualmente deve essere allegato il progetto di prevenzione incendi alla pratica tramite portali SUE/SUAP.
Al termine della realizzazione e/o risanamento dell’opera, il responsabile dell’attività soggetta trasmette al comune di competenza la SCIA antincendio (tramite PEC o sportello SUE/SUAP). Alla SCIA antincendio deve essere allegata l’asseverazione firmata da professionista antincendio, con tutti i relativi allegati.
Che modulistica posso utilizzare per l’asseverazione e per la SCIA antincendio?
In attesa del regolamento di attuazione della LP 4/25, si possono utilizzare i seguenti moduli:
asseverazione:
· vecchi moduli previsti per il collaudo nel DPGP 23.06.1993, n. 20; tuttavia, deve essere fatto riferimento alla nuova legge e deve essere eliminata “la richiesta di licenza d’uso”, in quanto questa richiesta non ha più validità;
· modulo nazionale PIN 2.1-2018 in cui vengono eliminati i riferimenti normativi nazionali;
e SCIA antincendio:
· in alcuni comuni sono in uso i modelli D1 (SCIA antincendio) e D4 (asseverazione); questi sono stati elaborati dall’ufficio prevenzione incendi sulla base della normativa nazionale e tradotti in tedesco, ma non sono ancora ufficiali, in quanto in attesa di approvazione del regolamento di esecuzione; tuttavia, si può presumere che la versione ufficiale si discosterà di poco da questi modelli in circolazione.
Quali sono i documenti da allegare alla SCIA antincendio?
Documento fondamentale in caso di presenza di attività soggette alla prevenzione incendi, è l’asseverazione. I documenti da allegare a quest’ultima, altro non sono che quelli indicati come contenuti nel verbale di collaudo di cui al DPGP 23 giugno 1993, n. 20.
Cosa si deve fare in caso di attività sottosoglia con presenza di RTV cogente?
(ad es. impianto a gas con potenzialità superiore a 35 kW ma inferiore ai 116 kW)
Al termine di realizzazione e/o risanamento deve essere trasmessa al comune di competenza la SCIA antincendio con allegata una dichiarazione di rispondenza alle norme, firmata da professionista antincendio o tecnico abilitato. Nell’esempio citato, ovvero impianto a gas deve essere fatta la dichiarazione di rispondenza al DM 19 novembre 2019 e deve essere predisposta la relazione tecnica inerente alla Raccolta R (ovvero al decreto del 1° dicembre 1970 – ex pratica ISPESL).
Cosa devo fare se ho un CPI scaduto?
Un CPI scaduto non ha più validità, in quanto la stessa LP 18/1992 non è più in vigore, legge che permetteva se il CPI scadeva dopo la sua entrata in vigore, di ottenere la licenza d’uso tramite una dichiarazione di “situazione non mutata”.
Questa possibilità non è più data con la nuova legge.
Per CPI scaduti deve essere seguita tutta la procedura ex novo.
Se si è in possesso di una licenza d’uso in corso di validità, cosa bisogna fare?
Generalmente le licenze d’uso indicavano le attività soggette presenti all’interno di un immobile. Con la nuova legge si deve identificare in modo univoco il responsabile dell’attività e pertanto è sufficiente fare una dichiarazione al comune di competenza indicando il nominativo attuale del responsabile dell’attività a cui “intestare” tale licenza d’uso. Il termine ultimo per inviare tale dichiarazione è il 15 ottobre 2026. La dichiarazione deve contenere i dati del responsabile e della licenza d’uso.
Chi deve effettuare una voltura?
Ogni volta che cambia il responsabile dell’attività, colui che subentra deve volturarsi la SCIA antincendio. Ciò vale anche quando un costruttore consegna l’opera ad un amministratore o quando un RUP consegna l’opera al gestore.
Anche per la voltura, in attesa del regolamento di esecuzione, al momento non è presente un modello ufficiale. Può essere tuttavia preso come esempio il modello nazionale PIN 7-2018 Voltura cambiando i riferimenti della legge.
La responsabilità di un asseveratore è pari a quella di un collaudatore?
No, l’asseveratore ha maggiore responsabilità rispetto al collaudatore, in quanto non vi è più l’autorizzazione finale da parte del Sindaco del comune competente che rilasciava la licenza d’uso, avvallando il documento di collaudo.
Il comune con l’iter procedurale precedente, per comprovati motivi, poteva infatti anche non rilasciare la licenza d’uso e pertanto l’attività non poteva essere svolta.
Ora l’attività può essere svolta contestualmente con l’inoltro delle SCIA antincendio.
Pertanto, la responsabilità ricade interamente sul responsabile dell’attività e sull’asseveratore.
IB