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PNRR-Aufträge von Gemeinden, welche keine Provinzhauptstädte sind

Mit Artikel 52 des Gesetzes 108/2021 wurde Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) des Dekrets "Sblocca Cantieri" geändert, welcher vorsieht, dass die Gemeinden, die keine Provinzhauptstädte sind, bei Aufträgen, die ganz oder teilweise aus Mitteln des PNRR oder des PNC finanziert werden, den Erwerb von Lieferungen, Dienstleistungen und Bauaufträgen auf die in Artikel 37 Absatz 4 des Gesetzesdekrets 50/2016 vorgesehene Weise oder über Zusammenschlüsse von Gemeinden, Provinzen, Großstädten und Provinzhauptstädten vornehmen.

Der Text des Artikels lautet wie folgt:

“1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di  facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto, nonché, in caso di contratti  senza  pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure  in  relazione  alle  quali,  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto,  non  siano  ancora  statiinviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della  riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e  delle norme sancite dall'Unione europea,  in  particolare  delle  direttive2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e  delConsiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023, non  trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n. 50:

a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto  all'obbligo  di  avvalersi  delle  modalità ivi   indicate, limitatamente alle  procedure  non afferenti  agli  investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio  del 10 febbraio 2021 e  dal  Regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle  risorse del  Piano  nazionale  per  gli  investimenti  complementari  di  cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59.  Nelle  more di  una  disciplina  diretta   ad   assicurare   la   riduzione,   il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti,  per  le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo  di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e  lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4,  attraverso  le  unioni  di  comuni,  le   province,   le   città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”.

 

SV