Organi collegiali delle istituzioni scolastiche

Il Comitato dei genitori è un organo consultivo dell’istituzione scolastica ed è composto da tutte le rappresentanti e tutti i rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di classe.
Le sue competenze e attività sono stabilite dall’articolo 10 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20.

I membri del Comitato sono eletti dal Collegio dei docenti nel suo seno. Il Comitato è composto da tre docenti quali membri effettivi e da tre quali membri supplenti.

Il Comitato è presieduto dalla/dal dirigente d’istituto e resta in carica tre anni.

Competenze
Il Comitato è chiamato ad esprimere pareri in relazione al servizio prestato dalle docenti e dai docenti durante il periodo d’inserimento professionale (1°anno) e durante l’anno di formazione e prova.

Inoltre, il Comitato procede ad una valutazione del servizio prestato ogni volta che la docente interessata o il docente interessato lo richieda.

L’Organo interno di garanzia tratta i ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari inflitte da docenti o organi collegiali. Su richiesta si esprime anche riguardo a conflitti in merito all’applicazione e alla violazione dello statuto dello studente e della studentessa.

Composizione
Istituti comprensivi:

  • almeno due rappresentanti dei genitori, dovendo essere garantita la rappresentanza dei diversi gradi scolastici,
  • almeno due rappresentanti del personale docente, dovendo essere garantita la rappresentanza dei diversi gradi scolastici,
  • la/il dirigente d’istituto

Nelle scuole secondarie di secondo grado al posto di una/un rappresentante dei genitori vi è una/un rappresentante delle studentesse e degli studenti.

Per ogni membro effettivo è eletto un membro sostitutivo della rispettiva categoria e del rispettivo grado scolastico.
L’Organo di garanzia è presieduto da una/un rappresentante dei genitori.

Durata della carica: massimo 3 anni.

L’attività dell’Organo di garanzia è definita dettagliatamente dall’articolo 6 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2523 del 21 luglio 2003.

Il Collegio dei docenti è composto dalla/dal dirigente d’istituto e da tutti i docenti in servizio presso l’istituzione scolastica. Esso

  • delibera in merito all’attività didattica, nel rispetto della libertà d’insegnamento,
  • elabora la bozza del piano triennale dell’offerta formativa sulla base degli indirizzi della/del dirigente d’istituto e la inoltra al Consiglio d’istituto,
  • stabilisce, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le modalità e i criteri per la valutazione delle alunne e degli alunni, ovvero delle studentesse e degli studenti,
  • definisce i criteri per il riconoscimento di crediti e il recupero dei debiti formativi,
  • stabilisce annualmente i punti fondamentali e gli ambiti oggetto della valutazione interna d’istituto,
  • sceglie i libri di testo e gli strumenti didattici
  • progetta e decide le iniziative di aggiornamento del personale docente
  • stabilisce i criteri didattico-metodologici degli interventi didattici integrativi.

Il Consiglio di classe è un organo nel quale cooperano diversi membri della comunità scolastica. Esso si occupa di questioni didattiche, organizzative e pedagogiche.

È composto da:

  • la/il dirigente d’istituto
  • le/i docenti della classe
  • 2 rappresentanti dei genitori
  • 2 rappresentanti degli studenti (presso le scuole secondarie di secondo grado).

Alle riunioni dei Consigli di classe possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, le collaboratrici/i collaboratori per l’integrazione.
Il Consiglio è presieduto dalla/dal dirigente d’istituto o da una/un docente della classe che abbia ricevuto la relativa delega.
I rappresentanti dei genitori e degli studenti restano in carica per 3 anni scolastici, qualora i loro figli ovvero loro stessi permangano nello stesso grado di scuola.
In base all’ordine del giorno il Consiglio si riunisce in forma allargata, ovvero con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori e, eventualmente, degli studenti, o in sedute riservate ai soli docenti.

Competenze del Consiglio di classe completo dei rappresentanti dei genitori e, eventualmente, degli studenti:

  • elaborazione di proposte per l’azione educativa e didattica
  • presentazione dell’offerta formativa e di progetti particolari rivolti alla classe
  • elaborazione di proposte per l’adozione di libri di testo e materiale didattico
  • adozione di sanzioni disciplinari nei confronti di alunne e alunni o studentesse e studenti in base al regolamento interno della scuola.


Competenze del Consiglio di classe con la sola componente docente:

  • coordinazione delle attività didattiche e della cooperazione interdisciplinare fra docenti
  • verifica dello stato di attuazione delle attività didattiche ed educative programmate
  • valutazione dei processi di apprendimento e del comportamento delle alunne e degli alunni, ovvero delle studentesse e degli studenti.

Il Consiglio d’istituto è responsabile dell’organizzazione e della programmazione dell’attività scolastica in generale. In esso sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica.

Rientrano fra le più importanti competenze del Consiglio d’istituto:

  • la deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo,
  • la determinazione di criteri e modalità per l’amministrazione del patrimonio e l’utilizzo dei mezzi finanziari per lo svolgimento dell’attività scolastica,
  • l’approvazione del piano triennale dell’offerta formativa (PTOF),
  • l’approvazione dell’orario delle attività didattiche e la definizione del piano organizzativo delle attività integrative ed extrascolastiche,
  • la determinazione dell’ammontare dei contributi a carico delle famiglie (per materiale scolastico, gite didattiche, viaggi d’istruzione, ecc.),
  • la regolamentazione di ulteriori aspetti della vita scolastica in generale, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe.


Il Consiglio d’istituto è composto da 14 membri.
Per la scuola primaria e secondaria di primo grado nello specifico da:

  • 6 rappresentanti del personale docente*
  • 6 rappresentanti dei genitori
  • la responsabile amministrativa /il responsabile amministrativo
  • la/il dirigente d’istituto.


Per la scuola secondaria di secondo grado nello specifico da:

  • 6 rappresentanti del personale docente
  • 3 rappresentanti dei genitori
  • 3 rappresentanti delle studentesse e degli studenti
  • la responsabile amministrativa /il responsabile amministrativo
  • la/il dirigente d’istituto.

Presso le scuole ladine la rappresentanza del personale docente è composta da:

  • 2 docenti di materie insegnate in lingua italiana
  • 2 docenti di materie insegnate in lingua tedesca
  • 1 docente di lingua e cultura ladine
  • il posto rimanente è assegnato alla prima/al primo docente non eletta/eletto.