Provincia Autonoma di Bolzano
  19 Ripartizione Lavoro

a) INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
Procedure per l'applicazione della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 24
Interventi a sostegno dell'occupazione
Entità dei finanzamenti
1. I finanzamenti sono determinati come segue:
a) per ogni assunzione di lavoratore di età compresa tra i 35 e 40 anni: maschi 25%, femmine 30%;
b) per ogni assunzione di lavoratore di età compresa tra i 40 e 45 anni: maschi 35%, femmine 40%;
c) per ogni assunzione di lavoratore di età superiore ai 45 anni: 50%.
Disposizioni procedurali
1) Per ottenere i finanziamenti di cui alla L.P. n. 24/87 le imprese devono presentare relativa domanda alla ripartizione provinciale del lavoro, indicando i nominativi dei lavoratori che hanno assunti, la data di assunzione, nonché i dati relativi alla situazione occupazionale dell'impresa nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda stessa. I lavoratori devono essere stati scelti tra le persone comprese nella lista di mobilità, predisposta dalla commissione provinciale per l'impiego e nella quale vengono iscritti i lavoratori di cui all'articolo 1 della L.P. n. 24/87.
2) Non sono ammesse a finanziamento le assunzioni in sostituzione di dipendenti licenziati nei dodici mesi precedenti dell'assunzione.
Erogazione dei finanziamenti
1) La concessione dei finanziamenti viene disposta con decreto dell'assessore al lavoro e la liquidazione viene effettuata dal direttore della ripartizione del lavoro previa verifica che i lavoratori assunti si trovino tuttora alle dipendenze dell'impresa stessa e che dalla data di assunzione non abbia proceduto a riduzione di personale.
2) I finanziamenti sono erogati in due soluzioni annuali posticipate. Il giorno di inizio del computo della decorrenza dell'anno è quello in cui avviene l'assunzione.

 

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