Provincia Autonoma di Bolzano | |
19 Ripartizione Lavoro |
a) INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
Procedure per l'applicazione della legge provinciale 17 agosto
1987, n. 24
Interventi a sostegno dell'occupazione
Entità dei finanzamenti
1. I finanzamenti sono determinati come segue:
a) per ogni assunzione di lavoratore di età compresa tra i 35 e
40 anni: maschi 25%, femmine 30%;
b) per ogni assunzione di lavoratore di età compresa tra i 40 e
45 anni: maschi 35%, femmine 40%;
c) per ogni assunzione di lavoratore di età superiore ai 45
anni: 50%.
Disposizioni procedurali
1) Per ottenere i finanziamenti di cui alla L.P. n. 24/87 le
imprese devono presentare relativa domanda alla ripartizione
provinciale del lavoro, indicando i nominativi dei lavoratori che
hanno assunti, la data di assunzione, nonché i dati relativi
alla situazione occupazionale dell'impresa nei dodici mesi
precedenti alla presentazione della domanda stessa. I lavoratori
devono essere stati scelti tra le persone comprese nella lista di
mobilità, predisposta dalla commissione provinciale per
l'impiego e nella quale vengono iscritti i lavoratori di cui
all'articolo 1 della L.P. n. 24/87.
2) Non sono ammesse a finanziamento le assunzioni in sostituzione
di dipendenti licenziati nei dodici mesi precedenti
dell'assunzione.
Erogazione dei finanziamenti
1) La concessione dei finanziamenti viene disposta con decreto
dell'assessore al lavoro e la liquidazione viene effettuata dal
direttore della ripartizione del lavoro previa verifica che i
lavoratori assunti si trovino tuttora alle dipendenze
dell'impresa stessa e che dalla data di assunzione non abbia
proceduto a riduzione di personale.
2) I finanziamenti sono erogati in due soluzioni annuali
posticipate. Il giorno di inizio del computo della decorrenza
dell'anno è quello in cui avviene l'assunzione.