Provincia Autonoma di Bolzano | |
19 Ripartizione Lavoro |
b) INTERVENTI
A SOSTEGNO DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Procedure per l'applicazione dell'art. 8 della legge provinciale
12 novembre 1992, n. 39
Interventi a sostegno dell'aggiornamento professionale
Domande
1. Per ottenere un contributo ai sensi dell'art. 8, i lavoratori
che intendono frequentare corsi di riqualificazione o di
aggiornamento professionale devono presentare una domanda alla
ripartizione provinciale lavoro. La domanda deve rispettare i
seguenti criteri:
a) descrizione del curriculum professionale del richiedente;
b) descrizione dettagliata del corso di riqualificazione o di
aggiornamento professionale;
c) i motivi della necessità di partecipare ad un corso di
riqualificazione o di aggiornamento professionale;
d) qualora il richiedente fosse un lavoratore già occupato è
necessaria una relazione accompagnatoria da parte del datore di
lavoro.
2. Il corso deve avere una durata minima di 5 giorni.
Priorità delle richieste
1. Hanno priorità nell'accoglimento le domande di lavoratori
collocati in mobilità e quelli iscritti nella prima classe delle
liste di collocamento. Seguono i lavoratori collocati in cassa
integrazione guadagni straordinaria e i lavoratori occupati in
settori che siano riconosciuti dalla commissione provinciale per
l'impiego in crisi.
Misura dei contributi
1. I lavoratori di cui all'art. 8 della L.P. n. 39/92 hanno
diritto al rimborso totale delle spese d'iscrizione sostenute per
i corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale fino
all'importo massimo di lire 300.000.
2. Per vitto ed alloggio possono essere concessi dei contributi
per una durata massima di 6 mesi nella seguente misura:
a) prima colazione - Lire 3.400 per pasto;
b) pranzo e cena - Lire 8.500 per pasto;
c) solo alloggio - Lire 21.800 giornaliere;
d) alloggio e prima colazione - Lire 24.000 giornaliere;
e) vitto ed alloggio - Lire 48.500 giornaliere.
Per i partecipanti a corsi di riqualificazione o di aggiornamento
professionale all'estero valgono le seguenti disposizioni:
a) rimborso delle spese d'iscrizione nella misura dell'80% e
comunque non superiore all'importo massimo di Lire 300.000;
b) per vitto ed alloggio può essere conceso un contributo
massimo mensile di Lire 700.000 per una durata massima di 6 mesi.
L'ammontare relativo a frazioni di periodi inferiori al mese
viene calcolato proporzionalmente;
c) le spese di viaggio possono essere rimborsate nella misura
delle tariffe vigenti per i mezzi pubblici.
Modalità di erogazione
1) Per ottenere i contributi previsti, i lavoratori interessati
devono presentare alla ripartizione provinciale lavoro
l'attestato di frequenza del corso e i relativi documenti di
spese firmati dal direttore della scuola o del corso.
2) L'erogazione avviene con accredito sul conto corrente indicato
dal lavoratore interessato.