FAQ

[Esecuzione contratti]
Il reato di subappalto illecito
1) Cos’è il reato di subappalto illecito?
Il reato di subappalto illecito è previsto dal comma 1 dell’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 che, nella formulazione vigente prima del decreto legge 113/2018, in vigore dal 4 dicembre 2018, puniva con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda non inferiore a un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la P.A., concede, anche di fatto, in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza autorizzazione del committente (primo periodo del comma 1 dell’articolo 21). L’articolo prevedeva inoltre l’applicazione della pena dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo anche nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo (secondo periodo del comma 1 dell’articolo 21).
Il comma unico dell’articolo 25 del decreto-legge 113/2018, in vigore dal 4 dicembre 2018, ha trasformato i reati in questione da contravvenzioni in delitti, puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto.
 
2) Quali obblighi vi sono per la Stazione appaltante in caso di subappalto illecito?
Secondo la deliberazione ANAC n. 26 dell’8 aprile 2015, in caso di subappalto senza autorizzazione l’amministrazione ha l’obbligo di denunciare il fatto al magistrato penale.
 
3) Quali sono le conseguenze sul piano civilistico relativamente al contratto principale in caso di subappalto non autorizzato?
Rimane invariato quanto già previsto in precedenza dall’art. 21, comma 1 della legge 646/1982: “É data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto”.
Data: 18.3.2019
[Questioni generali e varie]
Legge Bilancio 2019  - Applicabilità delle norme riguardanti gli affidamenti di lavori in Alto Adige
L’art. 1 comma 912 del legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145 pubblicata nella GU n. 302 del 31.12.2018) prevede deroghe temporanee (fino al 31.12.2019) per l’affidamento diretto di lavori tra 40.000 Euro fino a 150.000 Euro e per procedure negoziate per l’affidamento di lavori da 150.000 a 350.000 Euro. Si ricorda che tale norma non trova applicazione in Alto Adige essendo contenuta nella legge provinciale sugli appalti pubblici (LP n. 16/2015 e s.m.i.) una diversa organica disciplina e sistematica relativa alle procedure negoziate e le relative soglie.
Data: 8.1.2019
[Questioni generali e varie]

Esonero dalla prestazione della garanzia definitiva negli affidamenti sotto € 40.000
“Per gli affidamenti sotto € 40.000 la stazione appaltante ha la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva. In conformità alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 780 del 07.08.2018 tale decisione non deve essere espressamente motivata, poiché l’obbligo di motivazione si ritiene adempiuto in virtù della non rilevante entità degli affidamenti in questione. Tuttavia, presupposto per l’esonero dalla prestazione della garanzia definitiva è ai sensi dell’art. 103 co. 11 del d.lgs. n. 50/2016, la concessione di un ulteriore ribasso sull’importo offerto. Tale ribasso deve risultare espressamente dalla documentazione di gara. Pertanto, pare opportuno evidenziare la necessità di concedere un ribasso in alternativa alla costituzione della garanzia definitiva sin dai primi contatti con l’operatore economico ovvero nella lettera d’invito.”
 
Data: 5.12.2018
[Esecuzione contratti]

Interpretazione del quinto d’obbligo secondo il MIT (Servizio contratti pubblici)

“L'art. 106, comma 12, D. Lgs. 50/2016 disciplina il C.d. "quinto d'obbligo", ovvero il limite al diritto potestativo della Stazione appaltante di ottenere prestazioni aggiuntive dal contraente. Tale norma, se interpretata letteralmente e indipendentemente dalle altre disposizioni di cui all'art. 106, D. Lgs. 50/2016, potrebbe porsi in contrasto con le direttive comunitarie e con la legge di delega in materia di modifiche dell'oggetto del contratto. Pertanto, attesa la necessaria lettura sistematica della disposizione, si ritiene ammissibile la modifica dell'importo contrattuale di un quinto solo qualora la fattispecie sia inclusa in una delle ipotesi di modifica dell'oggetto del contratto o di variante consentita ai sensi dell'art. 106, commi 1 e 2, D. Lgs. 50/2016. Conseguentemente, si ritiene che la disposizione contenuta nel comma 12 non configura un'ipotesi di modifica "libera" ulteriore rispetto a quelle disciplinate dall'art. 106 (commi 1 e 2) ma si incentra piuttosto, sulla facoltà della stazione appaltante di imporre all'appaltatore l'esecuzione del contratto modificato alle stesse condizioni del contratto originario (sempre nel rispetto delle ipotesi tassative di cui all'art. 106 commi 1 e 2).
Più precisamente, deve ritenersi che lo scopo del comma 12 della citata disposizione sia quello di stabilire le condizioni contrattuali nei casi in cui una delle modifiche consentite, ai sensi dell'art. 106, commi 1 e 2, determini una variazione dell'importo contrattuale. Se tale variazione è contenuta nei limiti del quinto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e in tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Se, invece, si eccede il quinto e, sempre purché ricorrano le altre condizioni di cui all'art. 106, commi 1 e 2, D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore potrà esigere una rinegoziazione delle condizioni contrattuali e, in caso di esito negativo, il diritto alla risoluzione del contratto.
Alla luce della lettura sistematica e comunitariamente orientata dell'art. 106 comma 12 D. Lgs. 50/2016, si ritiene che per gli obblighi di pubblicità e di comunicazione all'ANAC o all'Osservatorio, trovi applicazione quanto disposto dall'art. 106, comma 14 D. Lgs. 50/2016.”

Data: 28.11.2018
[Questioni generali e varie]
Nel caso una gara di lavori contenga una categoria SIOS > 10% e l’offerente abbia indicato la propria intenzione di subappaltare il 30% della SIOS, lo stesso dovrà essere qualificato per il 100% dell’importo a base d’asta relativo alla categoria SIOS o è sufficiente la qualifica per il 70% della stessa?
Si può ritenere - visto che non esiste una norma esplicitamente contraria che vieti il subappalto qualificante per le categorie SIOS - che nell’ipotesi sopraesposta l’offerente debba essere qualificato almeno per il 70% dell’importo a base d’asta della relativa categoria SIOS > 10% ed per il restante 30% possa utilizzare l’istituto del subappalto qualificante.
Data: 2.10.2018
[Questioni generali e varie]
La realizzazione di impianti a fune da parte di concessionari è sottoposta alla disciplina degli appalti pubblici?

Coloro che gestiscono impianti a fune in virtù di una concessione rilasciata dall’autorità competente:
1.    sono soggetti alla disciplina in materia di appalti pubblici per l’affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture connessi/strumentali all’attività;
-    Art. 3 e 4 della LP 1/2006 - tutti impiantisti funiviari comprese le linee funiviarie realizzate mediante sciovie svolgono un servizio pubblico;
-    Art. 5 della LP 1/2006 : l'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico è soggetto a concessione;
-    Art. 3 comma 1 lett. e) d.lgs. 50/2016 nella definizione di ente aggiudicatore rientrano anche coloro che “pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente”.
2.    non devono redigere il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali;
3.    non devono redigere il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali;
4.    devono compilare la scheda aggiudicazione relativamente agli obblighi informativi dell’Osservatorio contratti pubblici tramite l’apposito modulo della piattaforma SICP;

Data: 15.1.2018
[Questioni generali e varie]

In tema di CAM quali sono i contenuti minimi obbligatori e quali quelli facoltativi ai fini della definizione del progetto e della legge di gara?

Ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 anche seguito del decreto correttivo n. 56/2017, sono di obbligatoria applicazione le sole specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei relativi decreti ministeriali attuativi dei CAM, mentre tutti i restanti elementi eventualmente previsti, come per esempio, i criteri di selezione e i criteri premianti, sono elementi meramente facoltativi.

In tal senso l’art. 34, comma 1 del codice, definendo il contenuto minimo obbligatorio dei CAM, dispone che le stazioni appaltanti debbano inserire nella documentazione progettuale e di gara, almeno le specifiche tecniche e le condizioni clausole contrattuali contenute nei CAM adottati con decreto ministeriale.
I criteri premianti non sono compresi nel contenuto minimo di cui al comma 1, ma sono menzionati solo al comma successivo, che a nostro avviso li prevede come meri elementi facoltativi, il cui inserimento potrà formare oggetto di valutazione discrezionale, da evidenziare nella relazione unica.

Data: 11.12.2017
[Questioni generali e varie]
Le schede devono essere compilate anche per contratti rientranti nei settori speciali?
I dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di importo pari o superiore a 40.000 euro devono essere comunicati ai sensi delle specifiche sugli obblighi informativi disciplinati da ANAC, fino all’aggiudicazione compresa.
Data: 11.12.2017
[Schede Osservatorio]
Sind die Formblätter für die Verträge für die Lieferung von elektrischer Energie auszufüllen?
I contratti di fornitura di energia elettrica rientrano nei settori speciali. I dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di importo pari o superiore a 40.000 euro devono essere comunicati ai sensi delle specifiche sugli obblighi informativi disciplinati da ANAC, fino all’aggiudicazione compresa.
Data: 11.12.2017
[Questioni generali e varie]
Può un Operatore economico non registrato nell'indirizzario partecipare ad una gara in corso?
Condizione necessaria per la partecipazione ad una gara è la registrazione all'indirizzario. Questa può essere effettuata in qualsiasi momento da parte dell'operatore economico
Data: 21.11.2017